
Alla fine degli anni Ottanta, le istituzioni internazionali avevano preso coscienza della forza destabilizzante sui mercati interni e internazionali del fenomeno del riciclaggio di capitali d’illecita provenienza. In tale contesto, la Cee interveniva con la direttiva n. 91/308/Cee del 10 giugno 1991, per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Nel rispetto della sovranità dei Paesi membri, ai quali competeva l’esercizio dell’azione preventiva e repressiva, la Direttiva era informata, in particolare, ai seguenti principi:
- definizione della fattispecie del reato di riciclaggio, comprendendovi la conversione e il trasferimento dei proventi illeciti, l’occultamento della loro reale natura, provenienza e proprietà e l’acquisto e l’utilizzo di beni derivanti da attività criminali;
- internazionalizzazione delle attività preventive e repressive, considerando riciclaggio anche l’esecuzione di uno di tali comportamenti in uno Stato diverso (membro e terzo) da quello in cui fossero allocati i beni;
- ampliamento dei reati presupposti: dal traffico di stupefacenti a quelli tipici delle associazioni criminali (contrabbando, traffico d’armi, etc.);
- identificazione, da parte degli enti finanziari, dei clienti che avessero svolto operazioni, anche se frazionate, per un controvalore superiore a 15 mila Ecu, e ogni qualvolta vi fossero sospetti di riciclaggio;
- adozione di misure per accertare l’identità delle persone per conto delle quali avessero eventualmente agito i clienti;
- conservazione, a fini probatori, della copia dei documenti di identità, nonché delle scritture e registrazioni, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine della relazione con il cliente o dall’esecuzione dell’operazione;
- esame di ogni transazione e segnalazione di quelle che, per loro natura, fossero idonee a porre in essere operazioni di riciclaggio, specie se coinvolgenti residenti in Paesi terzi;
- introduzione di clausole di salvaguardia: la comunicazione, in buona fede, delle informazioni alle autorità preposte non doveva comportare alcun tipo di responsabilità per gli enti finanziari, i loro dipendenti e/o amministratori;
- divieto di comunicare al cliente l’avvenuta trasmissione di informazioni alle autorità.
Il sistema finanziario era così posto di fronte a precisi doveri e responsabilità, con un evidente stravolgimento del tradizionale rapporto banca/cliente. Il 4 dicembre 2001, il Parlamento e il Consiglio Ue hanno approvato la Direttiva n. 2001/97/CE, che ha profondamente modificato la Direttiva n. 2001/308 con riferimento, tra l’altro, all’ampliamento dei comportamenti che possono costituire riciclaggio, dei reati a esso presupposti, nonché delle attività non finanziarie, ritenute particolarmente a rischio. In aderenza alla Convenzione Onu sulla criminalità transnazionale, firmata nel 2000 a Palermo, è ora stabilito che:
a) costituiscono riciclaggio le condotte volte a convertire o trasferire beni – nonostante la conoscenza della loro provenienza illecita - allo scopo di:
- occultarne o dissimularne l’origine o di svolgere favoreggiamento nei riguardi di chiunque sia coinvolto in tale attività;
- occultare o dissimulare la reale natura, la provenienza, l’ubicazione, la disposizione, il movimento, la proprietà o i diritti sui beni stessi ovvero acquistare, detenere, utilizzare tali beni;
- concorrere in uno degli atti anzidetti, associarsi per il loro compimento, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare e/o consigliare qualcuno a commetterli.
b) presupposto del reato di riciclaggio, è la perpetrazione di un reato grave, severamente punito dagli ordinamenti nazionali e che sia in grado di fruttare consistenti profitti.
Circa l’estensione degli obblighi d’identificazione, registrazione e segnalazione, la Direttiva classifica come «potenzialmente a rischio» le seguenti attività:
- revisione contabile esterna e consulenza tributaria;
- gestione di agenzie immobiliari;
- notariato ed esercizio della professione legale nell’assistenza ad attività d’acquisto e di vendita di beni immobili e imprese commerciali, nella gestione di denaro, beni e strumenti finanziari, nell’apertura e gestione di conti correnti bancari, libretti di deposito e dossier titoli, nell’organizzazione e gestione di apporti in società, nell’amministrazione di attività economiche e nella costituzione, amministrazione, gestione di trust o analoghe strutture fiduciarie. Una particolare tutela è disposta per le informazioni ottenute dai legali nell’ambito della loro opera d’assistenza e di rappresentanza giudiziaria, prevedendo la possibilità dell’invio delle segnalazioni per operazioni sospette agli ordini professionali;
- commercio d’oggetti d’elevato valore quali pietre preziose, metalli, opere d’arte e case d’asta, in caso di pagamenti per contanti e per importi, anche frazionati, superiori a 15 mila euro, procedendo comunque all’identificazione, in caso di sospetto;
- case da gioco, per acquisto di fiches di importo superiore a mille euro, a meno che non siano casinò soggetti a controllo pubblico con identificazione obbligatoria.
La direttiva è stata recepita in Italia con legge 3 febbraio 2003, n° 14, che ha delegato il governo ad adottare entro un anno i decreti legislativi di attuazione, che riguarderanno solo la disciplina per i professionisti, in quanto già dal 1999 l’Italia aveva assoggettato agli obblighi anzidetti gli esercenti case da gioco, i commercianti di preziosi e antichità, le gallerie d’arte, le case d’asta e le agenzie immobiliari.