Il recente, controverso caso giudiziario «Daki» e qualche sorprendente dichiarazione politica sui veri resistenti iracheni, seguita al successo della consultazione elettorale, hanno ravvivato un dibattito che in Italia era scoppiato dopo la conclusione della campagna militare contro Saddam, per poi attenuarsi nei mesi successivi. Il punto è noto: coloro che, dentro e fuori l’Iraq, fanno ricorso alla violenza per ottenere il ritiro delle truppe straniere dal Paese, sono combattenti per la libertà o terroristi?
Dove passa il confine che separa gli uni dagli altri? Indubbiamente nella storia della politica internazionale contemporanea la definizione delle due categorie ha lasciato forti margini all’ambiguità. Ne è conferma il fatto che l’inclusione di un individuo o gruppo nell’una o nell’altra, con le relative implicazioni, è spesso variata a seconda di chi applicava quelle categorie e al mutare delle circostanze storiche.
Nella percezione corrente, infatti, termini quali resistenza, guerriglia e terrorismo assumono una ben diversa connotazione etica e politica. Al gruppo o movimento di liberazione nazionale e alla resistenza, di conseguenza ai loro atti, si attribuisce «naturalmente» una connotazione positiva. Nel caso della guerriglia il giudizio è invece più ambiguo: una lotta spietata nei metodi, ma diretta ad un obiettivo ultimo ritenuto legittimo, se non giusto. Il che renderebbe giustificabili quei metodi, in parte o del tutto. Indubbiamente i primi due termini sono nobilitati dalle condizioni stesse che ne videro la nascita: la lotta degli spagnoli contro le truppe d’occupazione napoleoniche e quella contro il nazi-fascismo.
Terrorismo, infine, è un concetto che rinvia a metodi di lotta universalmente considerati riprovevoli, moralmente inaccettabili. Non stupirà notare che nel corso del Novecento è lo Stato - e per primi i regimi democratici - ad aver tentato di applicare con alterne fortune ai propri avversari, dentro e fuori dei confini nazionali, la definizione di terroristi. Era ed è il modo migliore di negare loro lo status stesso di nemico, di combattente, di avversario legittimo.
D’altro lato il problema è divenuto particolarmente acuto nell’età dei conflitti asimmetrici. La consapevolezza dell’impossibilità di sfidare con successo la potenza egemone sul campo di battaglia convenzionale, spinge i suoi avversari ad imboccare la strada delle azioni dirette a colpire là dove è ancora possibile e fa più male all’avversario. Ad una simile constatazione potrebbe far seguito una conclusione: gli atti «terroristici» di oggi, potrebbero essere domani giustificati e leciti, se solo chi li compie riesce a raggiungere il proprio obiettivo. Chi vince, recita l’adagio, scrive la storia. Gli eroi degli uni sono inevitabilmente i criminali degli altri?
Se è la forza, e la forza sola, a giustificare se stessa, allora si apre la porta al relativismo ed è difficile sfuggire alla conclusione, che tuttavia non è autorizzata dall’esperienza della politica internazionale degli ultimi decenni. A certi gruppi e organizzazioni che hanno impiegato la violenza è stata riconosciuta nel tempo una legittimità internazionale sempre negata ad altri, prescindendo dai rispettivi successi o insuccessi militari. È il caso dell’African national congress o della Swapo in Sud Africa e, in parte, dell’Olp. Gli ultimi due ottennero un esplicito riconoscimento internazionale già alla metà degli anni Settanta, venendo ammessi in qualità di osservatori ai lavori dell’Assemblea generale e alle conferenze delle Nazioni unite. Mentre il primo conquistò un’enorme popolarità e vasto sostegno internazionale. Altro è il caso, solo per fare alcuni esempi, dell’Eta e dell’Ira, altro ancora quello delle Brigate rosse, della Frazione armata rossa o di Sendero luminoso. Criteri atti a porre la distinzione che stiamo cercando esistono e debbono essere riaffermati con forza, proprio per sfuggire alla minaccia del relativismo. La legittimazione internazionale dell’azione di organizzazioni che utilizzavano la violenza come strumento di lotta politica è dipesa dalla presenza di almeno tre condizioni. La prima, che al gruppo si riconoscesse di rappresentare interessi e domande ritenuti legittimi della collettività di cui era espressione. La possibilità o meno, per quella collettività, di ricorrere ad altre e diverse - non violente - misure atte a tutelare e far valere quegli interessi. Infine, e persino più rilevante, il fatto che nel condurre la lotta armata, si tentasse o meno di rispettare la distinzione tra civili e militari. A ben vedere è sulla base della maggiore o minore rispondenza a queste condizioni che le organizzazioni menzionate hanno ottenuto presso l’opinione pubblica, interna ed internazionale, diversa legittimazione e sono tuttora ascritte a categorie distinte. Un’organizzazione che esprima interessi e bisogni della componente maggioritaria di un certo gruppo, etnico o religioso, che non trovano altri canali di rappresentanza perché negati o repressi dall’autorità di governo, e che utilizzi la violenza in maniera discriminatoria, tentando di risparmiare la vita di innocenti, non può essere considerata terroristica. Ma, resta da chiedersi, è questo il caso dei «resistenti» iracheni?