Antonio Negri e Michael Hardt, nel loro ultimo saggio dedicato alla globalizzazione ed alla trasformazione dell’ordine politico - Multitudo - analizzano i nuovi equilibri mondiali e notano che all’ordine imperiale si contrappone ormai la forza della multitudo, del «volgo disperso che nome non ha», quale nuova forma di soggettività politica (violenta ) da contrapporre all’imperium. Il termine multitudo, come vocabolo chiave del lessico politico, ha origine in Spinoza (E. Balibar, Spinoza. Il transindividuale, Milano 2002 ) - in particolare è studiato l’uso che Spinoza ne fa nel Trattato teologico-politico per indicare le masse, guidate dalla superstitio (ancora Balibar, op cit. pag. 18) - ma poi assume un significato cruciale in tutto un filone del pensiero politico neo-marxista perché le masse e la loro paura (e la paura che il potere ha di loro) fondano il «politico» nella modernità.
Le masse ed il loro rapporto con la dimensione religiosa, confinata da Spinoza in uno spazio diverso dalla politica, costituendo il «rimosso» della politica e del diritto della contemporaneità, tornano sulla scena della storia, con l’avvento del terrorismo religioso di stampo apocalittico, e costringono le nostre categorie di pensiero, ivi comprese le nostre categorie giuridiche, a nuove revisioni. Ma andiamo avanti. La multitudo contemporanea di Negri ed Hardt opera, nel suo essere antagonista all’imperium globale, secondo lo schema della guerriglia reticolare (si veda Multitudo, pag. 102 e ss. ). Gli autori prendono in esame il filo che lega i Khmer rossi in Cambogia, ai mujaheddin in Afghanistan, Hamas in Libano ed in Palestina, il New People’s Army nelle Filippine, Sendero Luminoso in Perù, le Farc e Enl in Colombia e poi l’Intifada nel 1987 e nel 2000, L’African National Congress in Sudafrica, l’esercito zapatista di liberazione nazionale nel Chapas degli anni novanta; un filo che conduce da una guerriglia di dimensione nazionalistica ad un’opposizione fatta di rivendicazione identitaria capace di muoversi su scala globale e mirante a cambiare il mondo senza prendere il potere.
La guerriglia contemporanea, passando attraverso tutte queste esperienze, si struttura in forma reticolare ed onnicomprensiva, specularmente opposta alla reticolarità dell’imperium.
La trasformazione delle forme di guerriglia è nel senso della loro pervasività, infatti, nel processo di diffusione della globalizzazione, il destino della nuova politica, come delle forme di vita che le si oppongono, è la «molecolarità».
Negri e Hardt sottolineano che la dimensione molecolare è costitutivamente democratica, prefigurando possibili nuove forme di vita affrancate dal potere imperiale, ma attribuiscono valore esemplare alle esperienze dell’Intifada e del movimento zapatista, rifiutando di ascrivere Al Qaeda ed i narcos colombiani al fronte della controinsurrezione mondialista in ragione della loro struttura verticistica, centralizzata e tradizionale. La guerriglia - per Negri ed Hardt - è una delle forme del moderno antagonismo al potere capitalistico globale.
La guerriglia, si deve dare un avviso, è nozione centrale solo per i politologi. Per i giuristi invece ciò che importa è la scriminante del diritto di resistenza.
La guerriglia, giuridicamente, e sul piano fattuale, delle modalità di svolgimento della lotta, non si presta ad essere facilmente distinta dal terrorismo (si pensi all’attentato dinamitardo contro forze militari nel quale siano coinvolti anche civili ), anzi porre in questi termini - di solo riscontro delle modalità dell’azione - l’alternativa logica da sciogliere per la qualificazione di una lotta violenta può essere fuorviante. Le modalità dell’azione , nel caso del terrorismo, devono essere rivelatrici di un’intenzione, l’intenzione di seminare il terrore. Ma il punto di partenza del giurista non può che essere la norma. In questo caso si ha una norma interna, l’art. 270 bis del codice penale. L’art. 270-bis del codice penale, che si analizza, per ora prescindendo dalle innovazioni di recente introdotte dal decreto Pisanu, punisce le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, prevedendo che chiunque promuova, costituisca, organizza, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sia punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito - dalla stessa norma - con la reclusione da cinque a dieci anni, i promotori, dirigenti e finanziatori con la pena della reclusione da sette a quindici anni.
La norma, per quanto interessa, prevede anche che, ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo debba considerarsi ricorrente anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.
Il punto è che i componenti di forze armate dissidenti, come gruppi non militari impegnati contro eserciti di occupazione, sono stati a volte riconosciuti come combattenti legittimi nel diritto internazionale. Vi è nel diritto internazionale, che è diritto delle relazioni fra Stati, una costante e tradizionale attenzione al problema dei mutamenti rivoluzionari, al tema degli insorti, dei movimenti di liberazione nazionale, della lotta contro dittature e regimi oppressivi e di occupazione. Vi è nel diritto internazionale il fondamentale principio dell’autodeterminazione dei popoli (principio in via di ridimensionamento nell’epoca della formazione di una nuova legalità imperiale, ma certo centrale nella riflessione classica della disciplina ).
Naturalmente richiamare il complesso di questa importante riflessione della dottrina internazionalistica per ritenere giustificate sul piano penalistico le condotte di soggetti reclutatori di uomini e mezzi per il sostegno della guerriglia in Irak implica (anche ma non solo ) il porre la questione della legittimità (più che della guerra in Irak), dell’attuale Governo di quel Paese, sostenuto come è noto da forze di una coalizione internazionale alla quale partecipa l’Italia. Di questo tema scivolosissimo si è occupato il Gip di Milano, con l’ordinanza del 24 gennaio 2005, che ha ordinato la scarcerazione di alcuni componenti dell’organizzazione nota come Ansar Al Islam, ritenendo non provata nei loro confronti l’azione con finalità di terrorismo, e distinguendo fra ausilio dato ai resistenti in Irak, dall’ausilio dato a vere e proprie organizzazioni terroristiche. Ciò il Gip ha fatto richiamando una convenzione internazionale , la convenzione globale dell’Onu sul terrorismo, progettata nel 1999, che all’art. 18 comma 2, prevede un’esimente in ordine alle sanzioni in essa previste, in forza della quale le stesse non riguardano le forze armate ed i gruppi armati o movimenti diversi dalle forze armate di uno Stato nella misura in cui si attengano alle norme del diritto internazionale umanitario. Di qui l’affermazione - contenuta nell’ordinanza - che attività violente o di guerriglia poste in essere nell’ambito di contesti bellici, anche se poste in essere da parte di forze armate diverse da quelle istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano del diritto internazionale, a meno che non venga violato il diritto internazionale umanitario.
Da tale limite si ricava - secondo il Gip milanese - che le attività di tipo terroristico perseguibili sul piano del diritto internazionale siano quelle dirette a seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro l’umanità.
A confortare tale impostazione interviene la ratio della norma di cui all’art. 270 bis del c.p., novellata a seguito dei tragici fatti dell’11 settembre 2001 (e poi ulteriormente modificata dal decreto Pisanu). Tale norma con il dare rilievo alla finalità di terrorismo prevista ai danni di uno Stato estero - secondo il Gip - ha inteso creare (si sta esaminando il diritto interno) un diritto penale sopranazionale, con il quale tutelare i singoli Stati componenti della comunità internazionale, da attentati terroristici di ampio spettro, speculari di strategie politiche autonome e risolutive. Non si giustifica, tuttavia, per il Gip, l’estensione della norma anche agli atti di guerriglia, per quanto violenti, posti in essere nell’ambito di conflitto bellici in atto in altri Stati ed a prescindere dall’obiettivo preso di mira, in quanto ciò comporterebbe un’ingiustificata presa di posizione per una delle forze in campo, essendo peraltro notorio che, nel conflitto bellico in questione, come in tutti i conflitti dell’era contemporanea, strumenti di altissima potenzialità offensiva sono stati innescati da tutte le forze in campo. Sarà necessario tornare sulla tenuta logico-giuridica di questi argomenti.
Intanto giova notare che il Gip di Milano - scarcerando alcuni indiziati di terrorismo ai sensi dell’art. 270 bis c.p., ritenendoli guerriglieri, e quindi non sanzionabili perché non terroristi - non sapeva, con tutta probabilità, di utilizzare un concetto, quello di «guerriglia», messo al centro dalla riflessione dei due noti politologi neo-marxisti prima richiamati (in pagine dotate di capacità esplicativa delle tendenze della politica contemporanea, nonostante le ovvie riserve che possono fondatamente nutrirsi sugli esiti di questo pensiero), pagine nelle quali è dettato il fondamento teorico della «lotta guerrigliera come nuova forma dell’antagonismo di massa al procedere dell’ordine politico mondiale di tipo neo-imperiale».
Non sapeva di quelle pagine, ed ha ragionato tecnicamente sulla distinzione fra guerriglia e terrorismo, distinzione che, tuttavia, inevitabilmente porta con sé il calore dell’intenzione antagonistica di chi la teorizza sul piano giuspolitico. Non v’è dubbio inoltre, sul piano tecnico giuridico, che la distinzione fra terrorismo e guerriglia rischia di depotenziare l’applicazione dell’art. 270 bis del c.p. diminuendo l’efficacia della risposta repressiva al terrorismo di matrice fondamentalista. Il Gip non poteva tuttavia eludere la questione giuridica perché, pregiudiziale per decidere sull’applicabilità dell’art. 270 bis del codice penale, è l’interrogativo sulla definizione del terrorismo, interrogativo che pone il delicato dubbio sulla distinzione (non tanto fra guerriglia e terrorismo) fra resistenza legittima e terrore. L’ordinanza ha determinato una reazione emotiva nella pubblica opinione, evidentemente perché il tema interessa non solo i tecnici del diritto, coinvolgendo gli equilibri di sicurezza del Paese.
Inoltre l’ordinanza - probabilmente in modo del tutto inconsapevole, essendo incentrata, come è normale, solo su profili giuridici - affronta una questione che, anche sul piano teorico (oltre che ovviamente sul piano pratico con i relativi spargimenti di sangue), è al centro del conflitto politico della modernità, una questione complessa, probabilmente da esaminare attrezzati non solo del linguaggio giuridico, una questione che pone un problema cruciale, quello del rapporto fra statualità e resistenza, fra diritto e guerra, fra diritti e sicurezza, fra Stato di diritto e lotta al terrorismo globale, rapporto che impone «la definizione della forza legittima», collocandosi in un punto di intersezione del «giuridico» con il «politico».
Il «politico» è la forza da cui il diritto nasce, ma è anche, spesso, oggetto di regolazione, come in questo caso. Il diritto, tuttavia, una volta sorto, opera in modo autonomo ed incondizionato, e non può vedere dettate dalla politica le decisioni che deve produrre.
Pur consapevole di questo quadro teorico e della drammaticità del problema della sicurezza, il giurista, se vuole conservare lo Stato di diritto, ha tuttavia una necessità , quella di affrontare i problemi a mente fredda, per evitare di amministrare una giustizia emozionale o politica che costituirebbe la fine della rule of law.
Proprio la consapevolezza di maneggiare un tema caldo, anzi probabilmente il tema più caldo della politica contemporanea (come è dimostrato dalle pagine citate all’inizio), impone al tecnico del diritto di utilizzare gli strumenti di cui dispone ossia l’armamentario di leggi e codici, con prudenza e con freddezza. Per far questo occorre che il processo stia alle prove. Giova quindi rilevare che, al di là dell’impostazione della questione che ha occupato le cronache, ossia la distinzione fra terrorismo e guerriglia, l’ordinanza del Gip di Milano pone un problema serio, rimasto in ombra nei commenti, il problema della «prova» nei processi che si devono svolgere nei confronti dei terroristi globali.
Le attività di intelligence e di polizia sono ovviamente centrali nella prevenzione di pericolosi attentati e spesso le informative di sicurezza confluiscono nei fascicoli di indagine preliminare delle procure, come elementi indizianti da cui partire per lo svolgimento di un’indagine o da utilizzare a conforto di altri elementi di prova. Ma al di là dell’attività di prevenzione, si pone il problema dell’uso di tali materiali nel processo, ed ancor prima, durante lo svolgimento delle indagini per l’adozione di misure cautelari .
L’ordinanza ha sancito l’inutilizzabilità processuale di informative e documenti d’intelligence ed, al di là di quel che può essere, nel caso concreto, la riconducibilità dei documenti processualmente disponibili a tale categoria (riconducibilità criticata dal Gip di Brescia nella successiva ordinanza 31 gennaio 2005 che recuperava al processo alcuni elementi espunti dal giudice milanese ), il principio affermato in diritto non sembra di quelli contestabili: «nessuno stato di eccezione può giustificare illecite limitazioni del diritto di difesa», consentire l’utilizzo di fonti di cui non siano noti i caratteri e l’origine, determinare violazioni del giusto processo.
In sostanza «la giustizia vuole che l’imputato sia processato, difeso e giudicato e che tutte le altre questioni, anche se più importanti siano lasciate da parte» (così si esprimeva Hannah Arendt in Banalità del Male, in un passo ricordato da Morosini in Senso comune per stabilire chi è terrorista? in www.diritto&giustizia.it ). Anche la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato principi analoghi, nei casi Shafik Rasul vs. Bush e Hamdi vs. Rumsfeld, dichiarando la parziale contrarietà del Patriot Act alla Costituzione degli Stati Uniti (peraltro senza incidere sulla più evidente forzatura, sul piano del diritto delle prove, contenuta nel Patriot Act, ossia la possibilità di dichiarare la colpevolezza di un imputato sulla base di «prove ragionevoli» non di «prove certe oltre ogni ragionevole dubbio»).
Conviene quindi non rinunciare mai alla terzietà del giudice ed ai principi del giusto processo e dello Stato liberale in nome della sicurezza (altro sono limitazioni ragionevoli della privacy), non potendosi ipotizzare un doppio binario processuale e probatorio a seconda dei reati in esame - con un processo per la criminalità comune connotato da determinati meccanismi probatori ed un processo per gli imputati di reati di terrorismo internazionale a prova «allentata» - se non a pena di violare l’art. 111 della Costituzione, la norma che ha introdotto il giusto processo nel nostro ordinamento costituzionale. In particolare occorre sottolineare la bontà della scelta effettuata dal nostro ordinamento, con il d.l. 18 ottobre 2001 n. 374, convertito in legge il 15 dicembre 2001 n. 438 (normativa alla quale, fra l’altro si deve la riformulazione dell’art. 270 bis del codice penale, originariamente dettato per contrastare solo il terrorismo interno); scelta volta a non torcere brutalmente il sistema delle garanzie, come avvenuto in altri ordinamenti, definendo solo condizioni e limiti per l’estensione al campo della lotta al terrorismo internazionale, di strumentazioni processuali già sperimentate nel campo della lotta al fenomeno mafioso (intercettazioni preventive, operazioni sotto copertura e simili).
Ciò premesso sul piano generale, giova notare che in nessuno degli atti che sono intervenuti sul tema (provvedimenti giudiziari, atti di risposta del Ministro), la questione giuridica relativa alla distinzione fra terrorismo e guerriglia o meglio fra terrorismo e resistenza legittima in modalità non lesive del diritto umanitario - questione perennemente sottesa ai limiti del giure penale nella repressione del terrorismo - è affrontata in modo del tutto soddisfacente en droit. Ciò dipende dalla latitudine dei concetti, terrorismo, lotta di resistenza armata, che sono anche collegati alla più ampia evoluzione di scenari di conflitto internazionale, che pongono problemi assolutamente inediti alla riflessione giuridica.
Solo un’ampia ricognizione delle fonti di diritto internazionale e di diritto interno, con riferimento alla particolare situazione dell’Irak, può condurre a cogliere l’effettiva portata dei precetti. Iniziamo un paziente esame degli atti intervenuti, poiché solo dalla critica basata sui fatti può sorgere qualche nuova acquisizione di conoscenza. Nel provvedimento del Gip milanese è criticabile il riferimento ad una convenzione - la Convenzione globale dell’Onu sul terrorismo - non ancora deliberata ma solo progettata, assunta e trattata nel provvedimento come se fosse semplicemente atto ricognitivo dello stato del diritto consuetudinario internazionale. La natura dell’atto, come poi osservato nel provvedimento del Gip Brescia, 31 gennaio 2005, intervenuto nello stesso processo dopo il trasferimento di competenza, anche ove fosse stato di vera e propria convenzione internazionale, per assumere efficacia nel nostro ordinamento, avrebbe avuto bisogno di un atto di recepimento, di una ratifica, in difetto di elementi che provino l’esistenza sul punto di un diritto internazionale consuetudinario.
In sostanza, nel provvedimento milanese, manca un ragionamento compiuto sullo stato del diritto internazionale consuetudinario in materia di insorti e sulla specificità della situazione irakena dopo la guerra. V’è, tuttavia, un giudizio sull’esistenza di un conflitto e sulla gravità dei mezzi bellici utilizzati dai belligeranti (con i quali il giudice rifiuta di schierarsi secondo una logica simile a quella del “né…né…” che fu in voga in tempi di terrorismo interno, rifiuto che appare dettato nel provvedimento dall’esigenza di non trascinare la giurisdizione su un piano che non le è proprio). Anche il provvedimento bresciano non persuade del tutto, non negli esiti interpretativi, ma nell’iter logico che ha condotto a quei risultati, ove si rifiuta di valutare l’esistenza di problema internazionalistico, implicato dalla materia. Il Gip di Brescia tutto risolve nell’applicazione dell’art. 270 bis codice penale, trattato secondo l’intenzione del legislatore, «alla luce del comune sentire della comunità politica», dizione che è stata criticata come inquietante, in quanto ricorderebbe troppo alcune clausole utilizzate dalla scuola del diritto libero (il Volkgeist come criterio di orientamento dell’interprete), per poter realmente soddisfare la coscienza liberale.
Il comune sentire della comunità politica - per il Gip di Brescia - fa ritenere che «azioni violente condotte anche con il ricorso a kamikaze da portatori di ideologie estremistiche islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata guerriglia, ma vanno senz’altro definiti ad ogni effetto, come atti di terrorismo». La conclusione è senz’altro condivisibile, l’argomentazione appare troppo frettolosa (echeggiando metodiche interpretative di stampo autoritario). Nel provvedimento bresciano si richiama anche l’inserimento di Ansar Al Islam nell’elenco delle organizzazioni che, per gli Stati Uniti, hanno rapporti con la temibile al Qaeda. Appare qui una suggestione importante, la valenza delle liste nere adottate dagli Stati occidentali dopo l’11 settembre 2001, al fine di provare la natura terroristica di determinate organizzazioni. Di queste liste nere ormai ve sono parecchie, si tratta di atti, come il regolamento Ce 2580/2001, adottato dal Consiglio dell’Unione Europea, con il quale si adottano misure restrittive specifiche nei confronti di persone fisiche o morali nel quadro della lotta al terrorismo, questo significa il blocco degli averi e delle risorse economiche dei soggetti inclusi nelle liste nere.
Ma, nel valutare i riflessi dell’adozione della lista nera nel processo penale occorre essere cauti, l’inserimento nella lista nera è, normalmente, il presupposto per l’adozione di misure amministrative o di indagine di contrasto al terrorismo internazionale, ma le liste sono il frutto di una procedura normativa condotta da esecutivi nazionali, che non è un atto basato sul contraddittorio, sul due process of law. L’inserimento nella lista non obbliga il giudice penale a ritenere terrorista il soggetto fisico o morale che vi è inserito, a pena di far saltare completamente ogni divisione fra potere esecutivo e potere giudiziario.
In tal senso la risposta del Ministro della Giustizia del 27 gennaio 2005 alle interpellanze urgenti avutesi sul tema, richiamando la circostanza che l’organizzazione Ansar Al Islam ed alcuni dei nominativi degli imputati figurano nelle liste antiterrorismo sia delle Nazioni Unite che dell’Unione Europea e che i predetti atti internazionali (risoluzione 1267/1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, regolamento comunitario 667 del 2004, regolamento comunitario 2049 del 2003 adottato dalla Commissione Europea) sono obbligatori per l’autorità giudiziaria, non è del tutto risolutiva, poiché tali atti sono obbligatori per le finalità per le quali essi sono dettati, finalità miranti al congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie e ad all’adozione di misure di prevenzione amministrativa generale e speciale, ma non possono considerarsi direttamente incidenti sull’accertamento delle responsabilità penali personali, se non a pena di stravolgere i principi costituzionali. In nessun modo atti internazionali adottati per motivi di sicurezza dagli esecutivi degli Stati membri delle principali organizzazioni internazionali possono divenire in via diretta elementi obbliganti un’autorità giudiziaria a considerare responsabile un determinato individuo, nell’ambito del processo penale, che è improntato al contraddittorio ed al rispetto del diritto di difesa dell’individuo. Certamente l’inclusione di un ente morale o di un individuo in una lista nera, oltre ad obbligare per gli effetti amministrativi connessi all’atto ed a consentire e ad imporre ad esempio alle autorità giudiziarie inquirenti di collaborare ai fini della repressione dei fenomeni indicati sul piano investigativo non può comportare alcun «alleggerimento» probatorio dell’accusa nei processi penali per la repressione dei reati di terrorismo internazionale .
In via generale la tecnica delle liste al più può condurre a ritenere di per sé provata la qualità terroristica di un’organizzazione, ma non certo la qualità di associato della persona fisica inclusa nella lista, perché risulterebbe violato il principio di divisione dei poteri che connota le democrazie occidentali.
In realtà, in via normale, una lista nera formata per finalità di prevenzione e di sicurezza, può entrare e normalmente entrerà nel libero convincimento del giudice, come un fatto, la cui rilevanza potrà e dovrà essere valutata insieme ad altri fatti, eventualmente provati a difesa, che possano provare la inscrivibilità di una determinata associazione o di un individuo fra le organizzazioni terroristiche o i soggetti ad esse associati.
Una lista nera che invece obblighi uno Stato membro alla repressione penale di una determinata organizzazione terroristica, richiederà, per essere recepita convenientemente, una modifica dell’ordinamento penale, che dovrebbe strutturare le proprie fattispecie penali su una tecnica casistica, vietando nominativamente determinate associazioni perché terroristiche (così come può essere vietata la ricostituzione di un partito avente un’ideologia totalitaria o un’associazione segreta). Ma nella risposta del Ministro, opportunamente, tale prospettiva non è considerata, ritenendosi adeguata ai fini repressivi la norma di cui all’art. 270 bis c.p. (nella sua formulazione anteriore al decreto Pisanu). Ciò che finora ha difettato nell’analisi della situazione irakena ai fini del giudizio sulla sussistenza della finalità di compiere atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro uno Stato estero o un’istituzione od un organizzazione internazionale è a ben vedere uno spassionato giudizio sulla guerra e sull’occupazione (presupposto implicito di ogni esame del tema, ma troppo politicamente caldo per essere affrontato spassionatamente ). Eppure il punto di partenza per impostare correttamente il tema è notare che in Irak , non può dirsi esistente, sul piano del diritto internazionale, dopo la cessazione delle ostilità, un conflitto bellico, fra resistenti e forze di occupazione, che possa, in via generale, ritenere che la violenza esercitata nelle strade irakene, sia, di regola, giustificata sulla base del principio internazionale che riconosce il diritto all’autodeterminazione dei popoli. Anzi la situazione, sul piano della ricognizione della titolarità della forza del potere costituito è opposta a quella appena ipotizzata. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu non ha infatti mai riconosciuto l’esistenza di insorti in Irak. La situazione venutasi a creare sta configurando un fatto assolutamente nuovo nell’ambito del diritto internazionale ossia un’ipotesi di nation building guidata dalle potenze occupanti con l’avallo del Consiglio di Sicurezza Onu (senza che ciò comporti alcuna sanatoria relativamente alla questione della legittimità sul piano del diritto internazionale della guerra).
Il 1 maggio del 2003 il Presidente Bush ha dichiarato la fine delle ostilità, successivamente il Consiglio di Sicurezza ha adottato il 22 maggio 2003 la risoluzione n. 1483/2003, che in sostanza accetta il fait accompli e sottolineando il diritto del popolo iracheno di decidere del proprio futuro politico incoraggia i tentativi di creazione di un ambiente politico, sociale ed istituzionale in cui gli irakeni possano farlo al più presto possibile. La risoluzione incoraggia gli sforzi per l’instaurazione di uno stato di diritto, che garantisca diritti uguali e giustizia a tutti i cittadini iracheni, senza riguardo all’appartenenza etnica , religiosa o sessuale. Afferma la necessità che il precedente regime risponda dei crimini e delle atrocità commessi.
Riconosce, infine, per quanto qui conta, nella transizione verso uno stato di diritto, speciali poteri alle potenze occupanti, chiedendo agli Stati membri ed alle organizzazioni interessate di «assistere il popolo iracheno nei suoi sforzi per riformare le proprie istituzioni, ricostruire il Paese e contribuire ad assicurare condizioni di stabilità e sicurezza in Irak».
La dinamicità della situazione irakena ha poi portato alla risoluzione n. 1500 del 14 agosto del 2003 che ha accolto con favore il Consiglio di governo dell’Irak ed ha istituito la missione di assistenza delle Nazioni Unite per l’Irak, missione della quale era stato incaricato, Vieira de Mello, poi tragicamente ucciso dai terroristi. In ultimo va citata anche la risoluzione n. 1511 del 16 ottobre 2003 che autorizza la presenza di una forza multinazionale in Irak, autorizza il ruolo della Autorità provvisoria della coalizione (Cpa), del Consiglio di governo dell’Irak e condanna il terrorismo (si erano avuti attentati contro l’ambasciata di Giordania, l’ufficio delle Nazioni Unite a Bagdad , la moschea Imam Ali a Najaf, l’ambasciata turca, l’uccisione di un diplomatico spagnolo, l’assassinio della irakena dottoressa al Hashimi, impegnata nella costruzione di un autonomo futuro politico del Paese) in atto nel Paese. L’Autorità occupante è temporanea, svolge un compito provvisorio, volto ad assicurare all’Irak, nel futuro, un governo rappresentativo, e, per questo la comunità internazionale, ciò piaccia o meno, ha incoraggiato la stabilizzazione dell’ordine in Irak, al fine di consentire al più presto possibile il passaggio dei poteri dalla Cpa al popolo irakeno.
Certo potranno criticarsi alcuni eccessivi riconoscimenti, fatti nelle risoluzioni, ai poteri degli occupanti, (la IV Convenzione di Ginevra disciplina i poteri degli occupanti, a fini umanitari e di mantenimento dello status quo, non a fini di trasformazione delle strutture giuridiche di un paese o di integrale gestione delle sue risorse economiche ), ma la gestione della crisi irachena è il punto più avanzato di alcuni sommovimenti che stanno attraversando il sistema delle relazioni internazionali ed il diritto della pace e della guerra (su cui è intervenuta un’interessante analisi di de Vergottini, Guerra e Costituzione, Bologna, 2004), e, una volta smantellate le strutture amministrative e giudiziarie dello stato baathista, è chiaro che non è semplice fondare un ordine nuovo. In ogni caso le elezioni sono la riprova, ex post, che il processo in corso, a partire dalla fine delle ostilità tende seriamente al ristabilimento della pace e dell’ordine in Irak ed alla ricerca inedita della costruzione di uno stato di diritto nell’area mediorientale.
I fatti oggetto del processo milanese e bresciano si sono svolti prima e dopo il conflitto bellico, fino al novembre del 2003, e sono quindi rivelatori di una volontà di contrapposizione alle potenze occupanti, che, per effetto della risoluzione citata (ed a maggior ragione ora che si sono svolte libere elezioni), operano per consentire la difficile e tormentata transizione di uno stato islamico verso lo Stato di diritto. Alla fine il problema è tutto qui : v’è una forza - Stato, istituzione , organizzazione internazionale - che opera provvisoriamente con i poteri statuali, internazionalmente riconosciuta in Irak? Se sì, allora la contrapposizione violenta, con finalità terroristiche (e tale è l’uso di violenza indiscriminata con autobomba e kamikaze) a tale forza legittima ben può essere, astrattamente, sanzionata con la norma di cui all’art. 270 bis c.p. ( sempre che le prove prodotte in giudizio tengano al vaglio della regola della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio). Il sì si impone alla luce delle risoluzioni Onu prima citate. Certo il quadro attualmente presente in Irak è quello di un Paese distrutto, sconvolto dalla guerra, in preda ad una violenza instabile, vittima di un terrorismo che non risparmia neanche volontari, cittadini inermi, giornalisti, operatori di pace.
Ma questa è la situazione di fatto: il diritto internazionale si è precisato con le valutazioni contenute nelle risoluzioni citate del Consiglio di Sicurezza che hanno autorizzato la forza multinazionale presente in Irak ad usare tutte le misure necessarie, ossia la forza armata, per mantenere la sicurezza e la stabilità del Paese. Certo le risoluzioni del Consiglio di sicurezza non valgono a sanare retroattivamente l’eventuale illiceità della guerra sul piano internazionale (sostenuta da parte della maggioranza della dottrina internazionalistica, mentre ancora minoritarie sono le tesi che sostengono che, dopo l’11 settembre 2001, la guerra preventiva sia una dottrina che ha determinato un mutamento del diritto internazionale consuetudinario e quindi, per questa ragione ritengono legittimo l’intervento della coalizione in Irak , come legittimi sarebbero ulteriori interventi legittimati da esigenze di sicurezza contro il terrorismo globale) ma producono pur sempre effetti giuridici, avendo il Consiglio di Sicurezza delegato, nella difficile situazione irakena, i propri poteri alle forze multinazionali (che non sono solo i belligeranti) per il mantenimento della pace. In sostanza il dopoguerra irakeno è stato caratterizzato dalla legittimazione progressiva, ad opera del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, dell’operato della forza multinazionale, teso a garantire una transizione del Paese verso lo stato di diritto e l’autodeterminazione. Va certo ipotizzata una possibilità di diversa argomentazione: si è sostenuto infatti che essendo la guerra in Irak da qualificare come guerra di aggressione essa costituisce un illecito internazionale; che, pertanto, la permanenza dell’occupazione costituisce la permanenza di un illecito, imputabile a Stati Uniti e Gran Bretagna; che a tale illecito concorrerebbero altri Stati aiutando gli occupanti a mantenere l’ordine e la sicurezza; che, al contrario, gli altri Stati dovrebbero conformarsi alla risoluzione, adottata mediante consensus n. 42/22 dell’Assemblea Generale sul rafforzamento dell’efficacia del principio del non ricorso alla minaccia o all’uso della forza nelle relazioni internazionali espressiva dello ius cogens di cui all’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite che vieta l’uso della forza nelle relazioni internazionali (in tal senso U. Villani: L’Onu e la crisi del golfo Bari, 2005 ).
Una simile radicalmente critica prospettiva interpretativa avrebbe, se non altro, rispetto alle labili argomentazioni utilizzate in giurisprudenza sulla distinzione fra guerriglia e terrorismo basate su una convenzione solo progettata, il pregio della coerenza e condurrebbe senz’altro a ritenere alcune azioni di combattimento in corso in Irak (quelle dirette contro le forze militari) come manifestazione del diritto di resistenza del popolo irakeno.
Il punto è che tale interpretazione non può accogliersi perché contrasta con le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza nel periodo post-bellico, e perché deve riconoscersi al Consiglio di Sicurezza un potere discrezionale di valutazione degli equilibri determinatisi successivamente ad una crisi internazionale, in modo da garantire la transizione verso la pace, l’ordine e la sicurezza, contemperando i diversi interessi in giuoco. Né può invocarsi lo ius cogens della Carta sul divieto dell’uso della forza, perché, al di là degli argomenti spendibili per la legittimazione della guerra preventiva (secondo un giudizio di prognosi postuma ossia collocandosi nella prospettiva di chi avvertiva lo Stato irakeno in mano a Saddam come una minaccia esistente oggettivamente per la natura feroce e dittatoriale del regime ed il suo possibile futuro collegamento con il terrorismo islamista), una volta cessate le ostilità ed acclarato il carattere meramente temporaneo dell’occupazione, gli occupanti sono tornati a muoversi nel solco del diritto internazionale.
La dichiarazione 42 /22, che sancisce il dovere per gli Stati membri dell’Onu di non aiutare altri Stati a ricorrere alla forza, poi non è giuridicamente obbligatoria, essendo un atto dell’Assemblea al quale è possibile al più riconoscere valore di ausilio interpretativo. Essa comunque non appare rilevante poiché la forza multinazionale è investita di compiti umanitari non di ausilio ad un regime di occupazione sine die del territorio straniero. Ed allora, posto che in Irak non è possibile considerare ribelle solo Al Zarkawi o gli affiliati di al Qaeda, deve, all’opposto, concludersi che in Irak «non esistono ribelli che non siano terroristi?». Naturalmente la domanda deve ricevere risposta negativa. Esistono o possono ben esistere ribelli che non siano terroristi. In tal senso si è espresso anche Antonio Cassese su Repubblica del 6 settembre 2005. La patente non può però essere rilasciata solo da una delle parti del conflitto, né dal potere esecutivo, il compito dell’accertamento di tale qualità è del giudice che, nella sua ricostruzione, dovrebbe partire dalla considerazione che le forze di occupazione sono state legittimate dalla comunità internazionale, sicché solo una mobilitazione di popolo, con caratteristiche politico-militari determinate all’insurrezione ed alla autodeterminazione, potrebbe dar luogo ad un’insurrezione .
I protocolli addizionali alla convezione di Ginevra del 12 agosto del 1949, e l’art. 8 paragrafo 2 lett. f) dello statuto della Corte penale internazionale includono nella nozione di legittimo combattente non solo le forze armate regolari ma anche «i gruppi organizzati che rappresentano un’autorità non riconosciuta dalla parte avversa» e le «forze armate dissidenti» a condizione che rispettino il diritto internazionale umanitario. Per alcuni si tratta di soggetti che ricorrono alla causa di giustificazione del diritto di resistenza. Per altri si tratterebbe di soggetti che agiscono de facto, ma non di terroristi, poiché la finalità di autodeterminazione politica ed il rispetto del diritto umanitario comporterebbero un limite, di per sé, alla nozione di terrorismo.
Sul piano tecnico non cambia molto. La conseguenza è sempre assoluzione dall’art. 270 bis c.p. Se vi è sostegno ai soli ribelli, non v’è ausilio al terrorismo. Il punto, tuttavia, è da accertare in fatto. L’accertamento della legittimità della presenza della forza di occupazione in Irak, se consente di impostare correttamente il problema, ritenendo che, in linea di massima, quanto sta avvenendo è da considerarsi fenomeno soprattutto terroristico, non risolve ogni problema e non può farci concludere che chiunque si opponga alla Cpa ed al governo provvisorio sia terrorista; perché può essere comunque che un popolo occupato, sia pure transitoriamente, data l’eccezionalità della situazione ordinamentale, decida, in via di fatto, di insorgere collettivamente in armi per darsi l’indipendenza. Non può escludersi quindi che in Irak si costituiscano od operino delle forze ribelli, più o meno vaste, che non meritino la qualificazione di organizzazioni terroristiche. La distinzione fra insorti e terroristi, risiederebbe in questo caso nella circostanza che i primi, per essere qualificati come insorti, risulterebbero belligeranti che, nel contrapporsi alla autorità occupante, utilizzano metodi sì violenti ma non diretti - per il ricorso sistematico alla violenza organizzata che li caratterizza e le modalità di tempo, luogo, natura dell’obiettivo colpito - a diffondere sull’intera collettività «effetti psicologici di terrore» indotti dal singolo atto delittuoso compiuto. Certo vi possono essere casi limite. L’attentato di via Rasella , ad esempio, pur essendo un attentato dinamitardo, con effetti mortali potenzialmente diffusivi in modo indiscriminato anche fra i civili, non sarebbe ascrivibile facilmente al genus degli atti di terrorismo, essendo stato atto isolato e avendo avuto di mira , essenzialmente, forze militari tedesche del regime nazionalsocialista concepito come occupante illegittimo dai resistenti italiani i quali, nel combattere i tedeschi, erano attenti a non coinvolgere la popolazione civile. Al contrario attentati costantemente diretti nei confronti di obiettivi civili, sequestri di volontari ed operatori di pace, tagli di teste ed usi della violenza indiscriminata da parte di kamikaze appaiono annoverabili nel genus delle efferatezze terroristiche, genus che si arricchisce di sempre nuove violente concretezze, nell’operare storico dei singoli terrorismi.
L’accostamento fra i fenomeni storici è da questo punto di vista rivelatore, cosa hanno in comune la nostra resistenza e la violenza indiscriminata che insanguina Bagdad? Il terrorismo è un concetto giuridico che può essere considerato espressivo di una tipologia sociale (non di una precisa disciplina normativa) ed è pertanto vero (ed in questo il Gip bresciano si muove secondo la «natura della cosa» quando cerca di cogliere il fenomeno sul piano sociologico anche se poi si affida ad un metodo improprio facendo appello al pericoloso concetto di «senso comune») che, sul piano giuridico, sarebbe meglio parlare di terrorismi anziché di terrorismo, poiché i terrorismi sono tanti quanti i fenomeni storici di ricorso all’uso indiscriminato della violenza a fini di terrore delle popolazioni.
Così anche gli insorti sono da cogliersi sul piano delle analisi storico-sociologiche, prima che penalistiche, non potendosi cogliere e ricostruire, dal punto di vista investigativo e giudiziario, un fenomeno se non con la dettagliata analisi delle sue caratteristiche e modalità.
Importantissimo è il ruolo che, nella distinzione fra insorti e terroristi può svolgere una seria attività di intelligence svolta sul territorio, attività che sta raggiungendo punte di eccellenza nel caso del Sismi in Irak, come dimostra il sacrificio di Nicola Calipari, attraverso una conoscenza della popolazione, delle associazioni politiche e religiose presenti nel Paese, dei più attivi esponenti della collettività, della complicata catena di equilibri politico-sociali esistenti in loco, dei diversi ruoli dei soggetti del conflitto. La difficoltà di trasposizione dell’attività di intelligence nel processo penale, in questi casi, sta solo nel fatto che una deposizione dell’agente segreto lo brucerebbe per sempre nel suo lavoro, lo esporrebbe a problemi con le fonti ecc.
Naturalmente non è pensabile che informative di intelligence acquisiscano valore nel processo in modo automatico, ma è sempre possibile che un ufficiale di polizia giudiziaria o un militare possano essere chiamati a riferire su quanto da loro constatato sul campo, magari dopo aver fatto proprie conoscenze acquisite dal personale che deve continuare ad operare sotto copertura. Importanti sono le testimonianze che possono essere rese all’autorità giudiziaria dal personale diplomatico o di organizzazioni governative e non governative che, avendo operato sul terreno, può conoscere il quadro delle associazioni politico religiose che si contrappongono alla coalizione (essendo a tutti evidente che Moqtada al Sadr, imam che incita alla ribellione,ma poi viene a patti con le autorità, non può esser confuso con Al Zarkawi e che fra i due esiste un’ampia zona «grigia» di condotte e comportamenti). Utile è l’acquisizione di racconti non da «fonti aperte» come i giornali, ma dai giornalisti che hanno operato in loco quali inviati, che possono avere visto direttamente od appreso indirettamente realtà documentabili e/o riscontrabili anche sul piano processuale, anche se con qualche difficoltà. In sostanza si tratta dell’analisi dei fatti ai quali è chiamato il giudice come lo storico, con vocazione imparziale.
Il legislatore italiano è intervenuto in via legislativa, con la pretesa di dare maggiori certezze agli interpretati, nel recente pacchetto di misure antiterrorismo, approvato dopo le stragi di Londra e noto come «pacchetto» Pisanu. In ques’ultimo provvedimento si adottano una serie di misure di contrasto alla violenza terroristica, di carattere penale ed amministrativo, ma il punto più delicato rimane l’accertamento della finalità di terrorismo, e del suo rapporto con la nozione di guerriglia che ancora stenta a trovare una sua compiuta definizione normativa. Il pacchetto Pisanu, contiene tale definizione nel nuovo art. 270 sexies del codice penale, che considera sussistente la finalità di terrorismo di fronte a «condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale, e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un’organizzazione internazionale nonché le altre condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia».
La definizione introdotta, come risulta dall’analisi prima condotta, non appare del tutto in linea con la nozione di terrorismo ricavabile dall’ordinamento internazionale.
La normativa interna infatti ha preteso di affrontare, risolvendolo astrattamente, il controverso tema del trattamento giuridico-penale della guerriglia, assimilando in modo indiscriminato, sul piano giuridico, la situazione degli insorti a quella dei terroristi. Resta da constatare che per effetto di tale equiparazione si manifesta una nuova sensibilità (destinata forse ad incidere in futuro anche sul piano del diritto internazionale se dovesse affacciarsi l’idea di far scomparire i confini fra guerre interne e guerre internazionali) nel trattamento giuridico delle insurrezioni. Tale trattamento giuridico, diretto ad equiparare in qualche modo insorti e terroristi fa le sue prove nei provvedimenti di diritto penale di alcuni Paesi occidentali preludendo ad una nuova forte considerazione della stabilità delle strutture statali e delle organizzazioni internazionali . Non va sottaciuto il rischio, derivante dalla anzidetta equiparazione, di soffocare i conflitti di natura non terroristica, reprimendosi così dinamiche politiche di innovazione sulla scena globale (dove non sono certo in maggioranza le democrazie: si pensi alla situazione di insorti che, ad esempio, operando in Italia, perché tutelati dall’asilo politico, mirino a rovesciare un governo tirannico e spietato in qualche lontano Paese asiatico, poniamo la Birmania, al di fuori di ogni contatto con i networks del terrorismo globale). Peraltro una equiparazione totale fra terrorismo ed ogni forma di insurrezione politica è anche irrealistica, essendo del tutto evidente che l’intento della norma mira a colpire il fenomeno jihadista in tutte le sue forme e non altre forme di ribellione politica. Il provvedimento, come si è detto, si rivela più efficace quando sceglie la via della repressione penale di condotte preparatorie come quelle di addestramento ed arruolamento; chiarisce infatti l’intento di reprimere qualsiasi attività logistica ed organizzativa di sostegno ad associazioni che praticano la jihad o analoghe forme di guerra politico-religiosa globale e, al tempo stesso, saggiamente, cerca di ancorare l’intervento repressivo a dati concreti più che allo scrutinio di finalità non chiaramente leggibili degli autori di tali condotte. Non possono tuttavia dirsi risolti i problemi interpretativi relativi alla distinzione fra terroristi e guerriglieri.
Infatti, la nostra Costituzione prevede che l’ordinamento interno si conformi alle norme del diritto internazionale consuetudinario e garantisce l’asilo politico (art. 10 della Costituzione); mentre è l’ordinamento internazionale a conoscere la categoria della guerra civile di liberazione, a qualificare talvolta come soggetti dell’ordinamento internazionale gli insorti (si pensi all’Olp o , in precedenza, al riconoscimento delle forze di liberazione dell’Algeria) o a proteggere gli insorti con il diritto umanitario#. È quindi prevedibile che gli interrogativi posti dalla giurisprudenza in tema di guerriglia o terrorismo potranno ripresentarsi. In definitiva, se è vero che per il diritto internazionale, come per il diritto interno, o si è terroristi o non lo si è, è anche certo che il diritto costituzionale vuole che l’ordinamento interno si conformi al diritto internazionale consuetudinario.
Nel diritto internazionale, guerriglieri o insorti non vengono considerati necessariamente terroristi o pirati# ; e quindi, per quanto ciò appaia scomodo, sarà sempre il giurista, il giudice a dovere qualificare la condotta tenuta, sulla base oltre che del codice penale, anche delle norme costituzionali ed internazionali. Il giudice potrà: 1) dubitare della costituzionalità di tale normativa sollevando questione innanzi alla Corte Costituzionale; o 2) dare prevalenza direttamente al diritto internazionale consuetudinario disapplicando la norma; o, invece, 3) ritenendo non fondati i dubbi di costituzionalità ed inesistente un diritto internazionale consuetudinario in materia di insorti, dare applicazione al diritto interno interpretato in modo che non contrasti con le anzidette norme fondamentali (questa soluzione che si ritiene preferibile, può ammettersi interpretando restrittivamente la disciplina e riferendola solo a casi di insurrezioni che abbiano potenzialità espansive e costituiscano una minaccia per la sicurezza del nostro Stato). In caso diverso, ossia ove non si ritenga di accedere ad alcune delle conclusioni esposte, la normativa interna per il contrasto al terrorismo internazionale, consentirebbe letteralmente di affermare che sussiste finalità di terrorismo (in assenza di condotte compiute allo scopo di intimidire la popolazione) solo per il fatto di «costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto» in tal modo potendo colpire ogni forma di organizzazione del dissenso politico, anche quelle dirette verso Stati non democratici (ciò che non era nell’intento degli estensori del provvedimento). Si segnala quindi che la norma potrebbe suscitare dubbi di conformità al diritto internazionale consuetudinario in materia di insorti (ossia di partecipanti a guerre civili) che la giurisprudenza sarà ancora una volta chiamata a risolvere in futuro.#
Resta fermo, per il legislatore interno, che il giudizio dovrà svolgersi sulla base delle prove acquisite, senza possibilità di giudizi aprioristici e senza possibilità di intervento di liste nere da parte dell’esecutivo. Nel distinguere fra terrorismo e resistenza poi occorre tener conto dell’orientamento della Cassazione penale, che, con sentenza 17 gennaio 2005 n. 669, (prima dell’approvazione del Pacchetto Pisanu) ha sostenuto, adottando una linea interpretativa più rigida di quella del Gip milanese, che costituisce terrorismo l’affiliazione a gruppi che praticano la jihad islamica, intesa come pratica di violenza con uso della strage indiscriminata nei confronti delle popolazioni, stati, enti, organizzazioni internazionali, connotata dall’adesione ad un programma di fanatismo religioso islamico. Il combattente jihadista non sarebbe mai un guerrigliero, poiché il suo programma di azione assumerebbe il terrorismo come metodo, giuridico e storico (così si esprime la Cassazione), ritenuto legittimo per instaurare, nel mondo, un regime del terrore. La resistenza come lotta contro gli occupanti sarebbe altro.
I ribelli in Irak sarebbero quindi resistenti se non jihadisti. Ci si può fermare qui, come si vede la complessità del problema non impedisce di rinvenire soluzioni meditate. Il diritto penale è il terreno sul quale occorre operare secondo la regola aurea del distingue frequenter senza che il compito possa essere eluso facilmente da schematismi o suggestioni di alcun genere. Non è opportuno dimenticarlo, per mantenere il senso «epocale» dei cambiamenti in atto. L’Occidente infatti non si perderà solo se lo Stato di diritto si rivelerà non il semplice pretesto per scatenare le guerre, ma il metodo risolutivo per risolvere i conflitti politico-religiosi del nostro tempo.
1 Art. 3 della Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra .
2 «Si pensi a quanto accadde nel 1873 in occasione della rivolta della squadra navale di Cartagena in Spagna : il Governo di Madrid dichiarò pirati gli insorti, Francia, Gran Bretagna e Germania diedero istruzioni di lasciare libertà alle navi ribelli, vietando qualsiasi interferenza nella lotta fra questi ed il governo spagnolo. Ma coglie da più parti segni di mutamento del diritto internazionale consuetudinario in materia di guerra, nel senso della legittimazione progressiva di conflitti a scopo preventivo, e di un interventismo globale, che scolora i confini fra guerre interne ed internazionali», De Vergottini, Guerra e Costituzione Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna 2004, da noi recensito in Affari Esteri, n. 145, 2005.
3 A nostro avviso il modo per conciliare diritto interno e diritto internazionale consiste nella considerazione, a fini di qualificare il fenomeno come terroristico, del reale intento del legislatore, consistente nell’evitare anche solo la possibilità di estensione del conflitto dichiarato dagli insorti al di fuori del territorio statale , nel pericolo concreto che esso assuma una portata globale, (come è nella jihad dichiarata da Al Qaeda che invita l’Oriente a colpire ovunque obiettivi occidentali o governi orientali legati all’Occidente ) o possa inquadrarsi in tale dinamica politica. Ma la norma analizzata rischia, alla lettera, di reprimere nel nostro ordinamento come terroristica qualsiasi azione di sostegno ad una insurrezione in quanto tale, anche se di portata meramente interna ad uno Stato estero , eccedendo, quindi, come è tipico della legislazione di emergenza , dalle sue presumibili, e ovviamente condivisibili, finalità .