«Come poter sperare di assicurare progresso e prosperità quando le donne, che costituiscono la metà della società, vedono i loro diritti calpestati, subiscono ingiustizie e violenze e vengono emarginate, a dispetto del diritto alla dignità ed all’equità che viene conferito loro dalla nostra santa religione?». Sono state queste le parole con le quali il sovrano del Marocco Mohamed VI, nel suo discorso di insediamento nell’agosto del 1999, fece intendere la sua intenzione di voler modificare radicalmente la posizione della donna nella società marocchina. Per quasi cinquanta anni, infatti, il diritto di famiglia marocchino era stato regolato dal Codice di statuto personale e delle successioni, la cosiddetta Moudawana (che letteralmente significa «raccolta di leggi»). Il testo presentava tutta una serie di disposizioni (fra cui la poligamia, il ripudio, il tutore come condizione per la validità del matrimonio…) che, fin da subito, divennero oggetto di violente critiche, in particolar modo da parte delle associazioni femministe, le quali ritenevano che tali disposizioni violassero i diritti fondamentali della donna. Per lungo tempo fu estremamente difficile, se non impossibile, apportare modifiche al testo. Alcuni tentativi di riforma, infatti, (nel 1961, nel 1968 e nel 1982) per diversi motivi fallirono, rendendo la Moudawana quasi sacra. Fu solamente nel 1992 che il re Hassan II decise di nominare una commissione incaricata di apportare alcune modifiche al Codice, con il fine di migliorare la condizione della donna. Ed infatti nel 1993 vennero adottati alcuni emendamenti. Innanzitutto fu introdotto il diritto per la prima moglie di essere avvisata in caso di nuovo matrimonio del marito, nonché il diritto per la nuova sposa di essere informata del precedente matrimonio del marito. Inoltre venne introdotta la cosiddetta clausola di monogamia, la quale attribuiva alla moglie il diritto di chiedere il divorzio nel caso in cui il marito avesse deciso di contrarre matrimonio con un’altra donna. Venne poi introdotto un articolo (il 52bis), il quale stabiliva che, in caso di ripudio, il marito dovesse alla moglie un dono di consolazione (mutah), il quale veniva fissato tenendo conto non solo della situazione finanziaria del marito e della donna ripudiata, ma anche del pregiudizio subito dalla moglie, in caso di ripudio senza validi motivi. Certamente queste modifiche, insieme ad altre di minore importanza, non comportarono alcun cambiamento sostanziale per quel che riguardava la condizione della donna, ma ebbero il grande merito di togliere il velo di sacralità che per lungo tempo aveva avvolto il Codice di statuto personale. L’opinione pubblica, infatti, si convinse della possibilità di poter mettere mano al testo, e ciò diede nuova forza e rinnovato slancio alle associazioni femministe nella loro lotta per una riforma sostanziale del diritto di famiglia.
Nel 1999 il governo marocchino propose un Piano nazionale d’azione per l’integrazione della donna nello sviluppo. Tale progetto, che riguardava quattro ambiti principali (educazione, sanità, integrazione delle donne nello sviluppo, ed il «rinforzo delle capacità e dei poteri delle donne in campo giuridico, politico ed istituzionale») suscitò ben presto accese polemiche. Le critiche riguardavano, in particolare, le proposte volte ad elevare l’età per contrarre matrimonio per le donne dai 15 ai 18 anni, il divieto di poligamia - salvo casi eccezionali - il divorzio giudiziario per porre fine al ripudio e la divisione dei beni acquisiti nel corso della vita coniugale in caso di divorzio.
Il culmine dei contrasti si ebbe il 12 marzo 2000, giorno in cui si tennero due imponenti manifestazioni: mentre a Casablanca manifestarono i movimenti islamisti contrari al progetto, a Rabat scesero in piazza i difensori del Piano d’azione, i quali sostenevano che la riforma della Moudawana era divenuta assolutamente necessaria per due motivi fondamentali. Innanzitutto perché il contesto sociale degli anni Novanta e le trasformazioni avvenute (accesso della donna al mondo del lavoro, urbanizzazione, accesso all’istruzione…) rendevano il Codice assolutamente inadatto alle nuove realtà sociali, politiche ed economiche. In secondo luogo, perché numerose disposizioni del Codice erano in palese contrasto non solo con l’articolo cinque della Costituzione marocchina, secondo il quale «tutti i Marocchini sono uguali davanti alla legge», ma anche con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nonché con i Patti sui diritti civili e politici e sui diritti socio-economici e culturali, entrambi ratificati dal Marocco. Il Governo, tuttavia, dopo non molto tempo, abbandonò l’idea di realizzare il Piano d’azione.
Nell’aprile del 2001 il re passò dalle parole ai fatti, nominando una commissione presieduta da M’Hamed Boucetta (ministro degli Esteri durante il regno del re Hassan II) e composta da oulema e da professori universitari con il fine di riformare in maniera sostanziale il Codice di statuto personale.
Il 10 ottobre 2003 è una data che rimarrà certamente nella storia del Marocco in quanto, esattamente ventotto mesi dopo la costituzione di tale commissione, il giovane re Mohamed VI annunciò al Paese gli ormai famosi undici punti che costituiscono il fulcro della riforma. Nel suo discorso di presentazione, il sovrano sottolineava la centralità, l’importanza che l’Ijtihad aveva rivestito nella redazione del testo: l’Ijtihad, vale a dire il ragionamento interpretativo, lo sforzo ermeneutico (Ijtihad ricorda molto jihad che, per l’appunto, significa «sforzo») ha, infatti, il fine di estrapolare in via analogica dalle fonti una nuova regola giuridica. Esso si contrappone al taqlid, che significa imitare pedissequamente le dottrine già elaborate dai principali giuristi mugtahid che operarono, durante l’iniziale periodo formativo, all’interno delle singole scuole giuridiche.1 Il giovane sovrano del Marocco affermava, infatti: «È necessario ispirarsi ai disegni dell’Islam tollerante che onora l’Uomo e che predica la giustizia, l’uguaglianza e la coabitazione in armonia, ed è inoltre necessario basarsi sull’omogeneità del rito malichita, nonché sull’Ijtihad che fa dell’Islam una religione adatta a tutti i luoghi e a tutte le epoche, in vista dell’elaborazione di un moderno Codice della famiglia, in perfetto adeguamento con lo spirito della nostra religione tollerante».
Il re sottolineava, poi, il fatto che il nuovo Codice era destinato a tutta la società marocchina, e non solo, come invece qualcuno avrebbe potuto pensare, alle donne: «Il Codice non dovrà essere considerato una legge emanata esclusivamente nei confronti della donna, ma piuttosto un insieme di disposizioni destinate a tutta la famiglia, padre, madre e figli. Esso obbedisce al desiderio sia di eliminare le ingiustizie di cui la donna è vittima, sia di proteggere i diritti dei bambini, sia di preservare la dignità dell’Uomo. Chi fra di voi permetterebbe che la propria famiglia, la propria moglie e i propri bambini, vengano gettati fuori di casa, o che la propria figlia o propria sorella vengano maltrattate? Re di tutti i Marocchini, Noi non legiferiamo in favore di questa o quella categoria, di questa o di quella parte. Noi incarniamo la volontà collettiva della Oumma, che Noi consideriamo la Nostra grande famiglia».
Il sovrano indicava, poi, il modo con cui avvicinarsi al nuovo Codice: «Queste disposizioni non devono essere intese come testi perfetti, né apprese con fanatismo. Sarà necessario, al contrario, avvicinarsi ad esse con realismo e perspicacia, dal momento che sono l’esito di uno sforzo d’Ijtihad valido per il Marocco d’oggi, aperto al progresso che Noi perseguiamo con saggezza, in maniera progressiva ma risoluta». Il nuovo Codice utilizza una formulazione moderna, a differenza di quella precedente che recava pregiudizio alla dignità della donna: la nuova formulazione, infatti, innalza ormai la donna, in materia di diritti e di obblighi, al rango di partner, a tutti gli effetti, dell’uomo.
Sono qui riportati, in sintesi, gli undici punti annunciati dal sovrano che, come già detto, costituiscono il fulcro della riforma; importante sottolineare il fatto che, in diversi punti, il re cita un versetto del Corano, quasi a voler dimostrare che è possibile entrare nel Ventunesimo secolo con importanti riforme pur rimanendo legati all’Islam.
Matrimonio - Il Codice di famiglia compie una vera e propria rivoluzione in materia di rapporti fra coniugi: le nuove norme mostrano, infatti, la volontà di assicurare pari dignità tra uomo e donna, e la relazione di matrimonio produce per entrambi i medesimi effetti. Innanzitutto la famiglia è ora posta sotto la direzione di entrambi i coniugi, e non più sotto quella esclusiva del marito, come invece prevedeva la Moudawana. In seguito, poi, al venir meno del dovere di obbedienza della moglie nei confronti del marito, nel rapporto quotidiano nessuno dei due coniugi può comandare l’altro: essi si devono rispettare reciprocamente. Il re, per spiegare tale disposizione, cita due volte il Profeta Mohamed: «Le donne sono uguali agli uomini rispetto alla legge»; «È degno l’uomo che le onora e ignobile colui che le umilia». È inoltre necessario sottolineare che, nonostante il terzo comma dell’articolo 51 affermi che la moglie è tenuta ad assumere insieme al marito «la responsabilità della gestione delle questioni familiari e dei figli», il marito continua ad essere tenuto a mantenere la moglie durante il matrimonio: l’articolo 102, infatti, attribuisce alla donna la facoltà di chiedere il divorzio per mancanza di mantenimento.
Tutela matrimoniale - La donna maggiorenne può ora concludere personalmente il contratto di matrimonio. Contrariamente, infatti, a quanto affermato nella Moudawana, in cui il legislatore aveva limitato questo diritto alla donna maggiorenne orfana di padre, l’articolo 25 del nuovo Codice di famiglia estende tale regola a tutte le donne maggiorenni. Per giustificare tale disposizione, Ibn Qudama, della scuola hanbalita, ha affermato che, se la donna è abituata a disporre dei suoi beni, ella dovrà, a maggior ragione, avere il diritto di disporre della sua persona. Probabilmente tale affermazione, così straordinariamente innovativa per il diritto musulmano, racchiude in sé lo spirito e la volontà di tutta la riforma del diritto di famiglia marocchino.
Allo stesso tempo non viene, evidentemente, abolita la tutela matrimoniale (wilaya), la quale, tuttavia, ora è divenuta un vero e proprio «diritto della donna», ed è «esercitato dalla donna maggiorenne a sua scelta e secondo il suo interesse» (art. 24). Il Codice di famiglia introduce importanti innovazioni in materia. Se prima, infatti, il tutore era predeterminato per legge, ora, invece, questo, che può essere o suo padre o uno dei suoi parenti, viene scelto liberamente dalla donna senza che il Codice imponga più alla donna la categoria dei parenti suscettibili di divenire tutori matrimoniali.
Età per contrarre matrimonio - Il nuovo Codice di famiglia sancisce l’uguaglianza tra l’uomo e la donna anche per quel che riguarda l’età per contrarre matrimonio, fissata per entrambi a 18 anni compiuti. Anche la Moudawana prevedeva che l’uomo potesse contrarre matrimonio una volta compiuti 18 anni, mentre stabiliva che per la donna bastavano 15 anni. L’articolo venti prevede, tuttavia, una dispensa d’età, di cui possono beneficiare sia i ragazzi sia le ragazze, per il matrimonio dei minorenni. Al fine, però, di prevenire gli abusi, e soprattutto di prevenire i matrimoni precoci, la dispensa è subordinata all’autorizzazione del giudice di famiglia.
Matrimonio dei marocchini residenti all’estero - viene semplificata la procedura di matrimonio dei marocchini residenti all’estero, in quanto ora, per contrarre matrimonio, è sufficiente il rispetto delle procedure amministrative locali e la presenza di due testimoni musulmani. Per quel che riguarda la registrazione, essa sarà effettuata dai servizi consolari e giudiziari marocchini. Il sovrano cita la raccomandazione del Profeta Mohamed: «Facilitate, non complicate!».
Poligamia - Con il nuovo Codice di famiglia, nonostante il matrimonio rimanga di tipo monandrico poliginico, la monogamia diviene la regola, mentre la poligamia costituisce l’eccezione. Quest’ultima viene vietata dall’articolo 40 del Codice di famiglia sia «quando si teme un’ingiustizia tra le mogli» (disposizione presente anche nella Moudawana), sia quando viene inserita nel contratto di matrimonio una clausola di monogamia (disposizione introdotta nella Moudawana in seguito alle modifiche del 1993). Il nuovo Codice di famiglia ha poi introdotto importanti innovazioni: l’articolo 41 prevede, infatti, che il tribunale non autorizzi la poligamia «se non è stata dimostrata una giustificazione eccezionale ed oggettiva», ovvero «se il marito non dispone di risorse sufficienti per mantenere le due famiglie e garantire tutti i diritti, fra cui gli alimenti, l’alloggio e l’uguaglianza in tutti gli aspetti della vita». Il nuovo Codice ha poi confermato il diritto per la prima moglie di essere avvisata in caso di nuovo matrimonio del marito, nonché il diritto per la nuova sposa di essere informata del precedente matrimonio del marito.
Il sovrano Mohamed VI cita a proposito i seguenti versetti coranici: «Se temete di non essere giusti sposatene solo una» (Corano, IV, 3); «Non potrete trattare in modo uguale tutte le vostre mogli, anche se ci proverete» (Corano, IV, 129).
Ripudio - il diritto di ripudio (talaq) riconosciuto all’uomo, se prima poteva essere esercitato liberamente, ora, invece, viene fortemente limitato, in quanto vengono introdotte condizioni volte a prevenirne l’abuso. Ad esempio è stato abolito il ripudio verbale: ora il ripudio è sempre subordinato all’autorizzazione del giudice. Inoltre, in caso di revoca del ripudio, la moglie non è più costretta a riprendere la relazione coniugale, ma può ricorrere alla procedura di scioglimento. Il nuovo Codice ha, poi, mantenuto una forma curiosa di ripudio, vale a dire il ripudio mediante compenso (khol), il quale permette alla moglie, che non disponga di validi motivi per chiedere il divorzio, di accordarsi con il marito affinché questo la ripudi, versandogli in cambio un compenso finanziario. Il Codice ha stabilito che, qualora i coniugi dissentano sull’ammontare di quest’ultimo, spetterà al giudice risolvere la questione stabilendo l’importo. Anche in questo caso il re Mohamed VI cita il Profeta: «Il più esecrabile tra gli atti leciti è il divorzio».
Divorzio - Il nuovo Codice di famiglia, oltre ad avere mantenuto le cause classiche che attribuiscono alla moglie il diritto di chiedere il divorzio (divorzio per pregiudizio subito, divorzio per mancato mantenimento, divorzio per assenza del marito dal domicilio coniugale, divorzio per vizi redibitori, divorzio per giuramento di castità…) ha introdotto un’importante novità, vale a dire il divorzio consensuale, dando così la possibilità ai coniugi marocchini di stabilire di comune accordo di porre fine alla loro relazione coniugale.
Ripartizione dei beni - pur mantenendo il principio della separazione dei beni, il nuovo Codice ha introdotto la possibilità per i coniugi di accordarsi, in un documento distinto dal contratto di matrimonio, per quel che riguarda il modo di far fruttare e ripartire i beni acquisiti durante il matrimonio. In caso di disaccordo, si dovrà fare ricorso al giudice.
Custodia - il legislatore ha tutelato i diritti dei bambini inserendo nel nuovo Codice le disposizioni riguardanti le convenzioni internazionali ratificate dal Marocco e garantendo l’interesse del bambino in materia di custodia, la quale dovrà essere affidata alla madre, poi al padre, e poi alla nonna materna.
Con il nuovo Codice di famiglia, inoltre, i diritti dei figli sono maggiormente tutelati, rispetto alla Moudawana, anche in seguito al divorzio dei genitori. Una prima misura riguarda la garanzia di un alloggio come obbligo a parte rispetto agli altri obblighi a titolo di alimenti (nafaqa). Un secondo importante intervento concerne la garanzia di somministrare alimenti sufficienti ad assicurare ai figli il medesimo tenore di vita di cui essi godevano prima del divorzio.
Figli nati fuori dal matrimonio - viene protetto il diritto del figlio al riconoscimento della paternità nel caso in cui il matrimonio, per ragioni di forza maggiore, non sia stato formalizzato da un atto.
Successioni - Nel presentare gli undici punti che costituiscono il fulcro della riforma, il sovrano Mohamed VI aveva affermato che, in qualità di Amir Al Mouminine (cioè di Capo dei Credenti), egli non poteva autorizzare ciò che Dio aveva proibito, né proibire ciò che Dio aveva autorizzato. Non è un caso, infatti, che non siano state modificate, in materia di successioni, quelle norme che prevedono che, salvo rarissime eccezioni, allo stesso grado di parentela, le donne ereditino solo la metà della parte che spetta agli uomini, continuando così a seguire i precetti della sharia. La questione dell’eredità permane, quindi, all’interno dell’ambito religioso, in quanto disciplinata nel dettaglio dal Corano che costituisce la fonte più importante del diritto musulmano. L’unica innovazione rispetto al passato è costituita da quanto previsto dall’articolo 369 del Codice di famiglia, il quale attribuisce ai nipoti da parte di figlia il diritto di ereditare dal loro nonno, allo stesso titolo dei nipoti da parte di figlio. In questo modo viene abbandonata una tradizione tribale senza alcun fondamento religioso o legale che avvantaggiava gli eredi maschi nella spartizione delle terre ricevute in eredità.
La riforma del diritto di famiglia, con l’entrata in vigore del nuovo Codice l’8 marzo 2004, ha senza dubbio costituito un evento di straordinaria importanza per la società marocchina nel suo complesso. Non mancano, tuttavia, molte resistenze e perplessità, dovute al fatto che le nuove disposizioni si confrontano con una società patriarcale, fortemente legata a valori maschilisti indubbiamente molto difficili da sradicare. Il timore che non si riesca ad applicare del tutto la legge, timore che oggi è anche della vicina Algeria dopo la promulgazione, avvenuta qualche mese fa, del nuovo codice di famiglia (peraltro meno innovativo di quello marocchino), trova conferma anche dall’esame di ciò che è avvenuto in Tunisia. In questo Paese, infatti, nonostante siano trascorsi ben cinquanta anni dall’introduzione di un codice estremamente innovativo che segnava una rottura con la tradizione, ancora oggi esso non viene effettivamente applicato dall’intera popolazione. Fra i ceti più bassi, e in particolare nella zona rurale, infatti, permangono le pratiche della poligamia e del ripudio, tutto ciò a conferma di una caratteristica peculiare del diritto musulmano classico, quella cioè di essere sempre presente, di non scomparire mai del tutto e di riapparire all’improvviso, indipendentemente dall’esistenza di leggi scritte basate sul modello occidentale.
L’opera del legislatore, dunque, è certamente importante, ma non sufficiente: ora, infatti, è in gioco tutta la società marocchina, e sarà proprio questa a stabilire, con i fatti, se le disposizioni del nuovo Codice verranno o meno applicate. Certo un ruolo particolare è rivestito dai giudici, i quali non dovranno farsi condizionare da una cultura conservatrice, ma dovranno compiere uno sforzo ermeneutico per interpretare le disposizioni secondo lo spirito e la volontà del legislatore, vale a dire ispirandosi ai principi di uguaglianza, di equità e di giustizia. Il compito non sarà facile, anche perchè, in diversi casi, le norme presentano lacune, ovvero non sono particolarmente precise. Sul Governo grava, poi, l’importante responsabilità di comunicare e di rendere accessibile la legge a tutto il popolo marocchino. Oltre al ruolo fondamentale svolto in tal senso dai media, si aggiunge quello delle numerose associazioni femministe, le quali sono molto attive nell’organizzare periodicamente incontri con le popolazioni delle zone rurali del Paese, con il fine, per l’appunto, di presentare e spiegare la nuova legislazione.
1 Vedi G. M. Piccinelli, La dimensione etica del diritto musulmano dei contratti classico e contemporaneo, in Roma e America Latina, 1999.