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Nuove norme per battere il terrorismo

RISK
di Osvaldo Cucuzza
risk n.7 - Giugno - Settembre 2005

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risk7
Il decreto legge 27 luglio 2005/144 - convertito dalla legge 31 luglio 2005/155 - ha introdotto, a seguito degli attentati alla metropolitana di Londra, nuovi strumenti per la lotta al terrorismo internazionale. Con i decreti del ministro dell’Interno del 15 e del 16 agosto, è stato completato il corpo normativo, già entrato in vigore, che di seguito sintetizziamo. Nel codice penale sono state introdotte:
• tre nuove figure di reato, riguardanti il possesso e la fabbricazione di documenti d’identificazione falsi, l’arruolamento e l’addestramento di persone con finalità di terrorismo internazionale, volte a colpire la condotta di coloro che supportino organizzazioni eversive.
• l’art. 270sexies,che individua come «condotte con finalità di terrorismo» quelle che, «per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia».
• il comma 1bis all’art. 414, avente ad oggetto il reato d’istigazione a delinquere, prevedendo l’aumento della metà della pena edittale, qualora l’istigazione riguardi delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità.
La normativa estende alla lotta al terrorismo l’applicabilità dei colloqui investigativi con i detenuti, già utilmente impiegati nella lotta alla mafia, amplia da dodici a ventiquattro ore il fermo di polizia nei confronti delle persone che rifiutino di farsi identificare, rende possibile, per la loro identificazione ed anche contro la loro volontà, l’utilizzo dell’esame del Dna, tramite il prelievo di capelli o di saliva ed, infine, prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per tutti i delitti con finalità di terrorismo. In tema di misure di prevenzione personale, è stata stabilita la pena della reclusione da uno a cinque anni per chi viola le prescrizioni previste per la sorveglianza speciale e l’obbligo o il divieto di soggiorno, prevedendo l’arresto immediato, pur in assenza di flagranza.
Per quanto attiene all’individuazione ed al congelamento dei beni e delle risorse finanziarie di soggetti sospettati di rapporti con il terrorismo, è stato statuito che, quando sussista pericolo di dispersione, occultamento o illecito utilizzo, sia il presidente del Comitato di Sicurezza Finanziaria a segnalare i fatti al Procuratore della Repubblica territorialmente competente per procedere, in via preventiva, al loro sequestro.
Altri strumenti di prevenzione riguardano:
• la possibilità per il Questore di concedere speciali permessi di soggiorno della durata di un anno a chi, nel quadro di indagini sul terrorismo o sull’eversione, collabori con la magistratura, le forze di polizia o i servizi segreti;
• l’introduzione dell’espulsione automatica, ordinata dal ministro dell’Interno o dai Prefetti, per coloro che siano fondatamente considerati in grado di agevolare l’azione di organizzazioni terroristiche. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso alla giustizia amministrativa, che tuttavia non può in alcun modo sospendere l’allontanamento dal territorio dello Stato;
- l’obbligo, per ora valido fino al 31 dicembre 2007, di una licenza amministrativa, rilasciata dal Questore, per l’apertura di internet point, da richiedere entro il 26 settembre per chi ne sia già titolare. Il mancato rilascio comporta l’immediata chiusura dell’attività;
• la raccolta e l’archiviazione dei dati personali di coloro che, negli internet point, utilizzano le postazioni telematiche;
• l’introduzione della facoltà - attribuita al ministro dell’Interno - di subordinare, per un periodo compreso tra sei mesi e due anni, il rilascio delle licenze amministrative e dei brevetti per l’esercizio delle attività di volo al possesso di un nulla osta rilasciato dalla competente questura. Stessa facoltà è estesa all’esercizio dell’attività di volo da parte di coloro che già sono in possesso delle autorizzazioni amministrative previste dalle leggi in materia;
• la sospensione, per lo meno fino al 31 dicembre 2007, delle norme e delle disposizioni di legge che permettono alle società gestori del servizio di cancellare gli estremi del traffico telefonico e telematico, anche se non soggetto a fatturazione. L’obbligo di conservazione riguarda solo i dati che consentono la tracciabilità delle telefonate e delle e-mail;
• il divieto per le società telefoniche di vendere Sim card senza procedere all’identificazione ed all’archiviazione dei dati dell’acquirente, anche attraverso l’acquisizione di una copia di un suo valido documento di identità;
• la possibilità per il pubblico ministero, in caso d’urgenza e di possibile pregiudizio alle indagini, di acquisire con proprio decreto i dati di traffico telefonico e telematico, chiedendone la convalida al Gip entro il termine massimo di ventiquattro ore.
Infine, è stata concessa agli appartenenti al Sismi ed al Sisde la facoltà di eseguire intercettazioni preventive dietro autorizzazione del procuratore generale della Corte d’Appello territorialmente competente, qualora tali attività siano ritenute indispensabili per la prevenzione di atti terroristici ed eversivi. Le richieste vengono firmate dal presidente del Consiglio o, su sua delega, dai direttori dei due servizi.
 

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