Una delle caratteristiche salienti della Costituzione italiana del 1948 riguarda i criteri assai semplici adottati per il procedimento della sua revisione. Invero, l'art. 138 descrive un meccanismo certamente complesso, ma facilmente realizzabile per procedere alle modifiche di alcune parti della Carta. Nell'intenzione dei Costituenti il progetto di revisione avrebbe dovuto raccogliere il più ampio consenso delle forze politico-parlamentari; peraltro la circostanza che le modifiche possano esser condivise dalla sola maggioranza di governo non viene ritenuta ostativa della modifica se il corpo elettorale, chiamato al voto, si esprime favorevolmente. Sicché, soltanto ragioni essenzialmente politiche hanno, fino a oggi, reso oltremodo difficoltoso ogni tentativo di procedere a una riforma organica della Carta fondamentale. In questa sede, tuttavia, il nostro intento è rivolto, segnatamente, a indagare circa l'opportunità di procedere a una riforma che interessi anche istituti e principi collocati nella cosiddetta Parte prima della Carta del 1948. Vi è concordia in dottrina sull'idea che non tutta la Costituzione repubblicana può essere sottoposta a revisione; in tale contesto risulta di particolare interesse la questione relativa a quali debbano essere considerati i limiti assoluti alla modifica. Così, l'esplicita formulazione dell'art. 139 dà conto di una precisa scelta compiuta dal corpo elettorale, con il referendum del 1946 e dai Costituenti, in sede di lavori preparatori, a favore della Repubblica e individua, appunto, nella «forma repubblicana» un tratto caratterizzante del nostro ordinamento.
Consenso quasi unanime riscuote l'interpretazione estensiva dell'espressione contenuta nell'art. 139, secondo cui «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale», che esclude dalla revisione non soltanto il carattere elettivo del capo dello Stato, ma, innanzitutto, il principio della sovranità popolare, quello democratico della Repubblica, nonché la configurazione unitaria dello Stato, «una e indivisibile», sancita nell'art. 5 Cost., il principio pluralista, il principio di laicità dello Stato, il principio di eguaglianza formale e sostanziale, il diritto alla tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive. Analogamente, si ritengono sottratti alla revisione le libertà fondamentali, i diritti della persona dichiarati inviolabili dalle stesse disposizioni costituzionali, che costituiscono i principi di struttura della nostra organizzazione politica.
L'intelaiatura del sistema costituzionale risponde, dunque, all'esigenza generale di riconoscere la superiorità dei valori rispetto al principio democratico maggioritario. In tal modo, il Costituente ha tradotto in termini normativi la consapevolezza di dover recidere il riconoscimento e la preservazione dei valori assoluti dalla regola di maggioranza. La cristallizzazione di talune previsioni costituzionali cela la volontà di imprimere carattere di perennità giuridica a valori, non tanto per il grado di consenso popolare ricevuto dagli stessi, quanto perché essi costituiscono il presupposto su cui si regge l'intera collettività. Altrimenti detto, la necessità di sottrarre i principi fondamentali alla regola democratica avvalora l'idea che neanche con legge costituzionale sia possibile incidere in senso soppressivo o peggiorativo sulle norme relative a valori la cui dimensione non è riconducibile alla sfera politica, né in definitiva, sottoponibile alla stessa volontà della maggioranza e/o unanimità. È importante precisare in proposito che il regime di irrivedibilità non si estende alle modalità con cui concretamente i diritti dell'uomo trovano sistemazione a opera delle norme costituzionali; in altre parole, i limiti alla revisione riguardano esclusivamente il nucleo forte della disposizione. Assai significativo il richiamo alla distinzione tra principi e regole, i principi costituiscono il ruolo costitutivo dell'ordine giuridico, mentre le regole «esauriscono in se stesse la loro portata» e non hanno un significato propriamente costituzionale. Alla luce di tali considerazioni diviene agevole comprendere la differenza qualitativa esistente tra le norme collocate nella parte prima della Costituzione. Mentre il contenuto minimo dei diritti costituzionalmente garantiti rappresenta un valore di struttura dell'ordinamento ed è perciò irrivedibile, le norme di dettaglio applicative ben possono subire modifiche se lo richiede l'evoluzione della coscienza sociale.
Tale orientamento ha trovato conforto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che ritiene coincidenti i limiti alla revisione con i principi supremi dell'ordinamento; nella sent. n. 1146 del 1998 si afferma che una modifica del contenuto essenziale di quei principi che costituiscono «l'essenza dei valori supremi su cui si fonda la Costituzione» darebbe luogo non a una (legittima) revisione ma, appunto, a un (illegittimo) mutamento costituzionale. L'indirizzo appena richiamato incline a sottrarre dalla possibilità di revisione soltanto i principi supremi dell'ordinamento sembra allora interpretare mirabilmente la volontà dei Costituenti volta, per un verso, a porre al riparo la Costituzione «dalle transitorie oscillazioni della politica», per altro verso, a evitare di renderla immutabile, «poiché nessuno oserebbe assumere la responsabilità di una mosaica pietrificazione» del documento costituzionale.
In tale quadro, il Costituente italiano ha messo a punto un meccanismo per la modifica della Carta che costituisce un equilibrato compromesso fra le esigenze di stabilità a presidio dei valori supremi e le esigenze di aggiornamento dettate dalla fisiologica evoluzione della coscienza sociale. In vista del soddisfacimento di tale ultimo interesse sembra oltremodo auspicabile avviare una riflessione che abbia di mira anche la riscrittura di talune norme contenute nella prima parte della Costituzione. In una prospettiva di questo tipo ci pare estremamente opportuno rivedere quelle disposizioni che non tengono conto di aspetti che hanno acquistato, nella società odierna, una posizione di centralità.
La necessità di apprestare espressa tutela alle generazioni future trova giustificazione in una rinnovata sensibilità, emersa soprattutto con riferimento alla questione ambientale. Come è noto la Costituzione del 1948 non menziona espressamente né le generazioni future, né l'ambiente. Soltanto nell'art. 9 vi è un accenno alla tutela del paesaggio, richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, nell'intento di fornire un ancoraggio costituzionale al concetto di ambiente. In particolare, la Corte attraverso una interpretazione estensiva degli artt. 2 e 32 ha riconosciuto l'ambiente meritevole di apprezzamento quale diritto fondamentale dell'uomo alla preservazione delle condizioni necessarie per sua sopravvivenza. Peraltro, nel nostro Paese, alla stregua di quanto avviene in molti ordinamenti stranieri, si avverte l'esigenza di emendare il Testo costituzionale per introdurre norme specifiche sulla tutela dell'ambiente. La Costituzione portoghese del 1976 sancisce il diritto a un ambiente salubre ed ecologicamente equilibrato (art. 66), la Spagna, con la Costituzione del 1978, prevede il diritto degli individui a un ambiente adeguato allo sviluppo della persona (art. 45); gli artt. 72 e 73 della nuova Costituzione slovena riconosce il diritto soggettivo all'ambiente salubre e impone a ogni cittadino il dovere di proteggere le aree naturali di particolare pregio e rarità. Malgrado nel corso degli ultimi decenni si è registrato un acceso dibattito nel tentativo di procedere a un'innovazione costituzionale che cogliesse i punti salienti della nuova sensibilità in materia ambientale, non si è mai giunti a un'approvazione definitiva del nuovo articolato dell'art. 9. Sarebbe auspicabile, magari riprendendo il dibattito parlamentare della scorsa legislatura, aggiungere un terzo comma all'articolo 9, magari lasciando intatti i primi due, in segno di riconoscimento di una sacralità sul piano storico della originaria norma.
Orbene, nella consapevolezza che sia divenuta vieppiù indifferibile una modica dell'art. 9 volta a configurare l'ambiente come valore costituzionalmente protetto «appare indispensabile che la Repubblica riconosca e garantisca l'ambiente e gli ecosistemi quali fondamentali e beni inviolabili del pianeta, e quindi anche del nostro Paese» (seduta del 25 ottobre, relatore on. le Schmidt). Come si diceva all'inizio, parimenti improrogabile risulta la necessità di offrire protezione alle prossime generazioni; nel mondo contemporaneo si sta progressivamente affermando l'idea di una prospettiva non più incentrata soltanto sul presente. Alla luce di tale orientamento si impone una rinnovata visione del rapporto con la natura, incentrata sulla rinuncia da parte del singolo e della collettività a una completa disposizione del bene. Come dire che rispetto ai beni ambientali ciascuna generazione può ritenersi semplice amministratore fiduciario, cui spetta il compito di conservazione del pianeta in vista della sopravvivenza alle generazioni successive. La particolare considerazione di cui godono attualmente le generazioni future emerge sia nelle Costituzioni di molti Paesi, sia nelle Dichiarazioni internazionali. Il Preambolo della Costituzione degli Stati Uniti d'America contiene un esplicito riferimento in questo senso, laddove esprime la volontà del popolo statunitense di elaborare una Costituzione per garantire i benefici della libertà per se stesso e per la posterità.
Di analogo significato l'espressione contenuta nella Costituzione argentina, del 1853, che menziona la posteridad, in quanto destinataria dell'azione dei governi, volti a preservare la giustizia sociale e la pace interna e a promuovere il benessere generale e le libertà fondamentali. Negli anni Settanta la legge fondamentale cubana è fra le prime a collegare, con la disposizione contenuta nell'art. 27, la protezione dell'ambiente con la tutela delle generazioni presenti e future. La Costrizione del Brasile, entrata in vigore nel 1988, impone al governo e alla collettività nel suo complesso l'obbligo di difendere e preservare l'ambiente, considerato un diritto della comunità, la cui tutela è necessaria poiché esso costituisce elemento essenziale, oggi come domani, di una salubre esistenza. Recentemente (2003) è stata introdotta nella Legge Fondamentale tedesca, una previsione con cui viene demandato allo Stato il compito di proteggere i «fondamenti naturali della vita» delle generazioni presenti e future. Anche la Francia, con legge costituzionale n. 205/2005, ha previsto, nel Preambolo della Costituzione del 1958, un rinvio ai diritti contenuti nella Carta dell'ambiente, che a proposito dello sviluppo sostenibile garantisce le esigenze della progenie, che non devono essere compromesse dall'egoistico soddisfacimento dei bisogni attuali.
In Italia, il tentativo di modificare l'art. 9, che pure era stato approvato in prima deliberazione dalla Camera, nel corso della XIV legislatura, con un'ampia maggioranza, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma, non ha avuto alcun esito. Proprio prendendo le mosse da quella formulazione - nella parte in cui prevede che la Repubblica «tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali» - si potrebbe avviare un confronto finalizzato a inserire nel Testo fondamentale una disposizione che miri a valorizzare il principio di solidarietà intergenerazionale e la tematica delle garanzie da apprestare all'ambiente e alle generazioni future. A ben guardare, l'ordinamento italiano conosce già da tempo, a livello di legge ordinaria, la positivizzazione dei diritti delle generazioni future alla fruizione delle risorse ambientali. In particolare, la normativa in materia di acque, contenuta nella l. n. 36 del 1994, all'art.1 prevede espressamente che «tutte le acque costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà e che qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato assicurando le aspettative e i diritti delle generazioni future». In maniera analoga, la legge quadro sulle aree protette richiede l'intervento delle istituzioni statali ai fini della conservazione dei parchi nazionali perché possano goderne sia le generazioni presenti, sia le generazioni future (art. 2, l. n. 394 del 1991). Insomma, proprio partendo dalle previsioni su salute e paesaggio la Carta del 1948 deve aprirsi, alla stregua di quanto avviene in altri documenti costituzionali, a nuove istanze che occupano, anche nelle dichiarazioni internazionali, un posto di sicuro rilievo. Una modifica costituzionale che consacrasse espressamente il diritto delle generazioni future all'ambiente salubre e il corrispondente «obbligo morale» di tenere una condotta attenta al futuro avrebbe una portata dirompente, imponendo alle istituzioni e alla società odierna di definire una linea politica volta alla realizzazione di un progresso che soddisfi i bisogni attuali senza pregiudicare le aspettative di vita dei cittadini del domani.