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Art.35-47/ Toccare l'intoccabile

LIBERAL BIMESTRALE
di Giuliano Cazzola
Liberal n. 44 - dicembre 2007/gennaio 2008

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 Non c'è niente d'eversivo nel voler rivisitare la Carta Costituzionale. Basta solo non ripetere più le cattive riforme come quella del Titolo V, imposta dal centrosinistra, che tanti problemi ha creato, dando luogo, tra i molti difetti, a un infinito contenzioso tra Stato e Regioni presso la Consulta. Più il tempo passa e più vengono rivalutati i principi della riforma approvata nella passata legislatura dalla Cdl, che aveva un solo difetto, invero non insignificante: era scritta male e finiva per «costituzionalizzare» persino le procedure. È difficile pensare che un sistema politico, caratterizzato da un bipolarismo incapace non solo di dialogare, ma anche di accettarsi in modo reciproco, trovi la forza per metter mano alle regole fondamentali. Per farlo con l'adeguatezza necessaria, occorrerebbe però rovesciare l'impostazione fino a ora seguita in tutti i tentativi riformatori. Si tratta solo di partire - sempre che le intenzioni siano serie - col piede giusto. Fino a oggi si è considerata intangibile la Prima parte (principi fondamentali, rapporti civili, etico-sociali, economici, politici), come se ci fosse in agguato la solita reazione da neutralizzare mediante il rifiuto di ogni cambiamento. A sentire certi ragionamenti sembrerebbe davvero che in Italia vi siano forze politiche intenzionate, se ne avessero la possibilità, a smantellare i presidi degli ordinamenti democratici. Invece, è la Prima parte che ha più bisogno di revisioni. C'è, innanzi tutto, l'esigenza di sintonizzare la Carta fondamentale della Repubblica non solo con l'insieme dei valori dell'Unione europea, ma anche con quanto sanciscono i trattati (che sono pur sempre fonti di diritto e che sono generalmente più seri e meglio redatti di quel grande pasticciaccio della nuova Costituzione europea, per fortuna bocciata sia pure con motivazioni discutibili). Basti pensare ai Principi del trattato istitutivo della Cee dell'ormai lontano 1957, ispirati ai valori delle libertà economiche, del diritto alla «libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali», con l'obiettivo di creare «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune». Certo, il motore delle istituzioni europee è stata la progressiva integrazione economica del Vecchio continente, a partire dall'intuizione geniale di Jean Monnet che suggerì di mettere in comune, nell'immediato secondo dopoguerra, le risorse del carbone e dell'acciaio che erano state il vero motivo di almeno tre devastanti conflitti nel cuore dell'Europa, nonché la ricerca sull'uso pacifico dell'atomo (con l'Euratom) che rappresentava la prospettiva futura. Invece, una Costituzione nazionale, dettata dalla riconquista di un regime democratico e tesa a consolidarlo e a preservarlo, non poteva che partire dal riconoscimento dei diritti fondamentali del cittadino. Anche da questo punto di vista la Carta del 1948 è datata e risente dell'influenza culturale delle forze politiche di quel tempo (una cultura che quelle stesse forze politiche o i loro eredi hanno ora superato). Si prenda in considerazione, per esempio, il particolare rilievo attribuito, fin dai Principi fondamentali (articoli 1-12), alla figura del «lavoratore» rispetto a quella del «cittadino», la traduzione in italiano del citoyen, soggetto protagonista della rivoluzione francese.

Prendiamo il secondo comma dell'articolo 3 della Carta, una norma che ne qualifica l'impostazione culturale e politica (si rammentino, in proposito, le magistrali parole a commento di Piero Calamandrei). «È compito della Repubblica - recita la norma - rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Appare evidente la posizione specifica e «privilegiata» che viene riconosciuta al lavoratore (che ha diritto all'effettiva partecipazione) nel contesto di una Repubblica democratica, appunto, fondata sul lavoro. Ma è nel Titolo III, relativo ai Rapporti economici, che la figura del lavoratore emerge dominante. Ai cittadini (articolo 38 primo comma) è riconosciuto il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale solo se inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Ma non c'è solo questo limite che stride con una più moderna concezione dei diritti e con una più adeguata considerazione dei bisogni. In generale, le norme e gli istituti giuridici che vi sono contenuti sono ingialliti se non addirittura incartapecoriti, al punto di essere da sempre inattuati, non per espressione di una perversa volontà politica (come si affermava una volta) contraria ad applicare la Costituzione, quanto piuttosto per comprovata desuetudine. Salvo talune (purtroppo non esigue) minoranze nessuna forza politica, minimamente riformista, si riconoscerebbe adesso in disposizioni che magari nell'Assemblea costituente vollero (loro o i loro de cuius) ribadire. Il Titolo III comincia dall'articolo 35 e finisce all'articolo 47. I primi tre articoli riguardano il lavoro. Anche se non si riscontrano degli aspetti critici, basta una rapida lettura per comprendere che il legislatore del 1948, pur privilegiando il soggetto lavoratore, aveva di mira una precisa tipologia di lavoro: quello alle dipendenze, rinserrato all'interno della cittadella delle garanzie tradizionali; quello stesso che nel programma del centrosinistra del 2006 viene definito come «la normale forma di lavoro e di assunzione per l'ordinaria attività di impresa». Per trovare un'indiscutibile conferma è sufficiente leggere l'articolo 38, lo stesso che regola (insieme all'articolo 32 dedicato sinteticamente alla tutela della salute) il welfare all'italiana (con una chiara distinzione tra previdenza e assistenza ben più evidente ed esaustiva di quanto non è stato comunemente acquisito dal nostro dibattito). In sostanza prevale il solito profilo di un sistema di sicurezza sociale assai oneroso, impostato sul modello delle assicurazioni obbligatorie e incapace di proiettarsi - anche mediante una diversa allocazione delle risorse - alla ricerca di un altro modello, più equo e solidale, più egualitario e attento ai nuovi bisogni.

Ma la differenza di trattamento fra il cittadino e il lavoratore si nota anche sul versante della qualità della protezione sociale a cui i due soggetti hanno diritto. Per il cittadino handicappato e indigente si prendono a riferimento i «mezzi necessari» per vivere. Ai lavoratori, proprio perché concorrono al comune benessere, devono essere preveduti dei «mezzi adeguati» quando particolari eventi (infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, secondo un elenco non tassativo) impediscono loro di contare sulle proprie risorse. Subito dopo ci si imbatte nell'articolo 39, la norma che dovrebbe regolare l'attività sindacale e che giace inattuato da sempre e al quale nessuno vuole dare attuazione. In verità, negli ultimi tempi l'articolo in parola è stato rivalutato, dal momento che sarebbe in grado di tenere insieme l'intero quadro delle questioni essenziali: come definire la rappresentanza e la rappresentatività in un ordinamento che sancisce la libertà dell'organizzazione sindacale e quindi presuppone l'esistenza di un assetto pluralista; con quali procedure un contratto collettivo di lavoro, negoziato dai sindacati sulla base di un mandato associativo, di natura privatistica, può essere applicato a tutti i lavoratori interessati. Anche l'articolo 40 in materia di diritto di sciopero è stato attuato limitatamente al suo esercizio nell'ambito dei servizi pubblici. All'articolo 41 si parla di iniziativa economica privata, come se ci si riferisse a una «parola malata», a un valore spurio, in «libertà vigilata», con cui il legislatore del 1948, in attesa di tempi migliori, ha stretto un compromesso con quanti pensavano che le libertà economiche fossero un lusso borghese di natura transitoria, in vista del sorgere del radioso «sol dell'avvenir». Il terzo comma recita, infatti, che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Non sembra, forse, di essere nella Ddr a prefigurare una sorta di piano quinquennale d'infausta memoria? La medesima cultura statalista ricompare succesivamente all'articolo 42 dove si afferma che la proprietà è pubblica o privata (l'ordine non è casuale) e che i beni economici appartengono (si noti ancora la sequenza) «allo Stato, a enti o a privati». Per quanto riguarda la proprietà, spetta alla legge, inoltre, determinarne «i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Ma la mano pubblica è lì pronta a intervenire discrezionalmente. Infatti, l'articolo prosegue affermando che «la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale». Nulla di male, si intende, se non seguissero i dispositivi degli articoli 43 e 44, buoni testimoni di una visione tipica del socialismo reale (possibilità di esproprio indennizzato nei confronti da aziende che gestiscono servizi pubblici essenziali, fonti d'energia, situazioni di monopolio, riforma agraria nella logica della «terra a chi la lavora»).

Insomma, tutto il contrario di quanto si sta portando avanti ora. Dulcis in fundo, l'articolo 46, nel quale è riconosciuto ai lavoratori il diritto a collaborare «nei modi e nelle forme previste dalle leggi» alla gestione delle aziende. Sia chiaro, anche adesso è aperto un dibattito sulla partecipazione dei lavoratori, ma quanto previsto dall'articolo 46 ricorda, proprio, quei consigli di gestione (piccoli soviet) istituiti nelle fabbriche del Nord nell'immediato secondo dopoguerra. In sostanza, il peso delle ideologie del secolo scorso è del tutto evidente. Nessuna forza politica ragionevole, chiamata oggi rifondare la Repubblica, potrebbe sottrarsi a rivedere profondamente norme ispirate a culture ormai archiviate dalla storia, espressione di una realtà economica datata, ancorata più a una rappresentazione ideologica appartenente alle forze politiche costituenti (di allora), le quali immaginavano un Paese in cui la mano dirigistica pubblica fosse molto presente, salvo riconoscere la funzione sociale della cooperazione (purché «senza fini di speculazione privata»), lo sviluppo dell'artigianato, l'aiuto alla piccola e media proprietà contadina, l'incoraggiamento del risparmio in tutte le sue forme. Basti pensare che pochi anni dopo, il trattato di Roma destinava il Capo I del Titolo I (Norme comuni) alle «Regole di concorrenza», con un incipit solenne e chiaro: «Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune». Sono, altresì, «incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Il percorso tracciato nel 1957 ha conosciuto deroghe, battute d'arresto, ritardi. Ma l'indirizzo era chiaro fin dall'inizio. Ed è tuttora in grado di orientare una revisione costituzionale da troppo tempo attesa.
 

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