
Dieci anni dopo la deflagrazione di tangentopoli il Paese è ancora diviso. Una parte esalta la salutare ripulitura fatta dai giudici, con l’unico rammarico di non aver saputo, o potuto, portare a termine la benemerita missione. L’altra parte sospetta che la magistratura abbia operato una sorta di colpo di Stato, surrogandosi al potere politico dopo averne pianificato la demolizione. Sino a quando questi pregiudizi rimarranno, sarà impossibile procedere all’opera di pacificazione e di riforme di cui il Paese ha bisogno. D’altro canto, se lo sgombero dei pregiudizi è compito quasi divino, una serena riflessione sui fatti può aiutare a temperarne le asprezze e a mitigarne i fanatismi. Nei limiti del possibile, questo si può fare sforzandosi di capire le ragioni dell’una e dell’altra parte. Tangentopoli non fu un’invenzione delle procure. L’estensione dell’illegalità che si manifestò ai nostri occhi quando, nel 1992, imprenditori e politici rivelarono i sistemi di distribuzione e retribuzione degli appalti, superava di gran lunga le ordinarie dimensioni connesse all’incorreggibile avidità della nostra imperfetta natura. Da sempre qualche amministratore infedele si arricchisce a danno della collettività. Ma di rado la deviazione occulta e illecita di risorse pubbliche assume il ruolo di struttura portante del finanziamento di un’intera classe politica. Questo avvenne in Italia per varie ragioni, in particolare per il carattere di democrazia incompiuta che precludeva l’ordinario ricambio tra maggioranza e opposizione. Nella beata certezza di una rendita acquisita dalla «impresentabilità» del partito comunista, i governi del dopoguerra hanno gestito la res publica senza la prospettiva dell’efficace controllo che soltanto una rotazione di cariche può opporre al logorìo e alle degenerazioni del potere. E quando l’opposizione è stata di fatto associata nella conduzione dello Stato, il fenomeno, lungi dal ridursi, si è esteso ai nuovi aggregati. La caduta del muro di Berlino mise fine a questa rigidità. E la magistratura accelerò il crollo di un sistema già fatalmente minato. Da questa premessa è facile dedurre che non vi fu alcun complotto, cui del resto le procure della Repubblica sono, per la loro stessa struttura, del tutto inidonee. La loro frammentazione territoriale, l’assenza di gerarchia e persino di coordinamento, i diversi sistemi operativi delle varie polizie che ne dipendono, la reiterazione dei controlli giurisdizionali sui loro provvedimenti, le stesse differenze ideologiche e culturali dei magistrati che vi appartengono, sono tutti elementi che rendono impossibile la concertazione di una congiura. Si consideri la genesi dell’archetipo dei procedimenti, quello contro Mario Chiesa. Essa riflette un’esperienza giudiziaria ben nota a quasi tutti i pubblici ministeri: la flagranza del reato di un amministratore corrotto. L’unica particolarità è che, fino al ‘92, nessuno di loro aveva mai collaborato, malgrado rigorose e vessatorie carcerazioni preventive, che non furono inventate né inaugurate dal roccioso dottor di Pietro. Se nel ‘92 crollò il muro di omertà, ciò avvenne perché tre anni prima era crollato quello berlinese. Tuttavia l’enfatizzazione dell’intervento giudiziario fece perdere di vista sia le condizioni che avevano determinato le perversioni del sistema, sia quelle che ne avevano decretato il declino e la fine. La mitizzazione dei (di noi) pubblici ministeri fu la causa e l’effetto di un’insana eccitazione popolare che ipotizzò uno scontro apocalittico tra buoni e cattivi, tra giusti e ingiusti, tra onesti e ladri, tra magistrati e politici, riducendo un fenomeno complesso come il finanziamento illegale dei partiti alla semplificazione folcloristica di un’escatologia processuale e di una redenzione attraverso le toghe. Il funesto risultato di questo equivoco pernicioso è stata la confusione della verità giudiziaria con quella storica e politica, facendo coincidere il processo della Storia con la storia dei processi. In linea generale, il rapporto della giustizia positiva con la verità storica è pari a quello con l’etica: un’aspirazione asintotica, dove la prima tende alle altre due senza identificarvisi mai. La maggiore difficoltà del giudice penale, che talvolta diventa tormento e frustrazione, risiede proprio nella consapevolezza dell’incapacità di ricostruire processualmente sia i fatti oggettivi sia le sottostanti motivazioni psicologiche. Per di più, l’epistemologia delle prove codificate non coincide sempre con quella della logica, e tantomeno con quella dell’intuizione. Il giudice può, e spesso deve, assolvere un imputato della cui colpevolezza è profondamente convinto, perché vincolato al rispetto di regole che gli impediscono di argomentare secondo i comuni criteri della conoscenza. Il proscioglimento di un assassino accusato da prove invalidate è un atto razionalmente illogico e moralmente iniquo, ma è un atto giuridicamente giusto, perché in tribunale non esiste altra giustizia che la legalità. Ma proprio per questo la coscienza del cittadino e la ricerca dello storico non possono identificare la realtà con il contenuto di una sentenza penale.
L’esempio più clamoroso è costituito dalla disparità di trattamento fra i partiti della Prima Repubblica. Con l’esclusione di alcune formazioni minori, prive di peso politico, tutti venivano finanziati in modo occulto e illecito secondo il proprio potere positivo o interdittivo. La distribuzione degli appalti era rigorosamente determinata a livello nazionale: quaranta per cento a imprese amiche dei democristiani, altrettanto a quelle contigue ai socialisti e alleati, il resto alle cooperative rosse organiche al Pci. Questi dati sono emersi in tutte le inchieste, sono pubblici e incontroversi. Tuttavia gli onorevoli Craxi e Citaristi hanno subito condanne quantitativamente esorbitanti, pari a quelle degli stupratori di bambini; altri se la sono cavata con meno; altri ancora sono stati processati e assolti; altri infine non sono stati nemmeno indagati. È legale tutto questo? Certamente sì. È razionalmente equo tutto questo? Assolutamente no. I contributi riscossi da Citaristi venivano distribuiti a tutte le correnti democristiane, ma i loro beneficiari hanno avuto diversi destini: alcuni puniti in carcere, altri sbeffeggiati in televisione, altri onorati in parlamento, altri ubbiditi al governo, altri ancora più su. Se il giudizio giuridico deve limitarsi ai verdetti formali, quello logico e politico può e deve estendersi oltre. E fino a quando questo non avverrà, Tangentopoli continuerà a esser fonte di ostili polemiche e acide recriminazioni. L’accusa più frequente rivolta alla magistratura è di aver adottato due pesi e due misure. E questo è un altro equivoco, parallelo a quello del complotto. Pur ammettendo che le preferenze politiche di qualche magistrato possano averne, consciamente o meno, orientato la strategia e le scelte investigative, è lo stesso sviluppo delle indagini a smentire la teoria della «parzialità programmata». Nei due uffici giudiziari che, tra il ‘92 e il ‘95 ebbero il maggior numero di indagati, Milano e Venezia, la clava della carcerazione preventiva si è abbattuta con la stessa, talvolta esagerata severità, nei confronti di politici e amministratori di tutti i partiti, e di altrettanti imprenditori politicamente contigui. Ma i reati di corruzione e concussione hanno questo di particolare: che non lasciano tracce visibili, e possono essere ricostruiti soltanto attraverso la collaborazione, spontanea o provocata, dei diretti protagonisti, di chi ha dato e di chi ha preso. Non solo. Il principio della personalità della responsabilità penale impedisce di processare e condannare un individuo per la sua sola «posizione apicale». Se si raggiunge la prova che un partito ha ricevuto un finanziamento illecito, non si può condannare il partito, occorre individuare il materiale percettore. Ed è questo il caso più evidente di discrasia tra verità storica e verità giuridica.
Il caso Greganti è emblematico. Nessuno ha creduto che i denari ricevuti dal granitico cassiere pidiessino fossero destinati alle sue onestissime tasche. E le trionfali accoglienze riservategli alla festa dell’Unità, dopo la lunga carcerazione, dimostrano la gratitudine dei compagni per aver salvato, almeno formalmente, l’immagine del partito. Ma la mancata collaborazione dell’inquisito ha sbarrato quelle porte che il ben diverso atteggiamento dei più arrendevoli socialisti e dei democristiani avevano spalancato ai pubblici ministeri. Lo stesso miliardo finito a Botteghe Oscure per l’affare Enimont ubbidisce al medesimo principio. E per quanto sia inopportuno che il senatore Di Pietro continui a ricordarlo agli esponenti diessini, è vero che la prova della mazzetta «al partito» si infranse contro l’assoluto silenzio dei suoi responsabili. Un caso ancor più clamoroso fu quello della violazione di sigilli, fatti apporre dalla procura di Milano nella stanza dov’era conservata la documentazione dell’immenso e occulto patrimonio immobiliare del Pci-Pds, prudentemente intestato a «mandatari senza rappresentanza» cioè a meri prestanome. Decine di fascicoli sparirono: ma poiché il Pm milanese non aveva nominato un custode, nessuno poté essere perseguito. Ma questo non esime lo storico dal domandarsi come il partito avesse costituito un patrimonio tanto cospicuo, perché lo avesse tenuto rigorosamente segreto, e perché ne abbia fatto sparire le tracce. Se un addebito va rivolto a una parte della magistratura, non è dunque di aver privilegiato certi partiti, ma piuttosto di aver alimentato l’equivoco che i risultati delle inchieste coincidessero con la totalità dei reali finanziamenti clandestini. A questo equivoco è possibile che alcuni si siano prestati per favorire l’immagine delle formazioni, ideologicamente contigue, uscite indenni dalle indagini, enfatizzando al tempo stesso le colpe dei politici raggiunti da prove certe e da condanne definitive. Anche qui l’esempio di Craxi è stato illuminante. Le sue condanne, proprio perché pronunziate a seguito di regolari giudizi, erano certamente legittime, e quindi giuridicamente giuste, così come l’ex premier era, tecnicamente parlando, un latitante. Eppure si è avuta spesso l’impressione che a questo gravoso fardello si volesse aggiungere quello di una condanna politica, o addirittura morale: questa sì del tutto arbitraria e faziosa, se si tien conto che il suo partito era stato clandestinamente finanziato come le altre formazioni maggiori. La conseguenza più funesta di questa distorsione è stata la tentazione di servirsi della cosiddetta «questione morale» come strumento di competizione politica. Questo neologismo ambiguo è del tutto improprio sia per il suo oggetto sia per la sua origine. Quanto al primo, perché la politica guarda ai risultati mentre la morale guarda alle intenzioni, ed è pericoloso confondere gli uni con le altre. Anche senza accettare il cinico principio che la politique n’a pas d’entrailles è certo che non esiste politica peggiore di quella formalmente animata dal moralismo pedagogico: soprattutto se la morale di chi la attua non coincide con quella di chi la subisce. Quanto alla seconda, perché l’espressione era stata coniata da un segretario di partito lautamente foraggiato da uno Stato ostile, che teneva migliaia di megafoni puntati sulle nostre teste. Soltanto l’inerzia supina di una classe politica sfiduciata poté rassegnarsi a questa inconsueta e bizzarra reprimenda che fu accolta, all’epoca, con l’acquiescenza servile di uno scolaretto intimidito. Ma al di là di queste anomalie, già indicative di una colpevole remissività, l’errore degli inquisiti, più ancora che degli inquirenti, fu di ammettere l’ingresso di un elemento spurio, cioè della giustizia penale, nel campo della politica. La valanga di dimissioni che, tra il ‘92 e il ‘94, falcidiò i partiti alla sola notifica di un’informazione di garanzia, rappresentò l’effetto più vistoso di questa abdicazione. Come atto «a garanzia» dell’indagato, questa cartolina non vulnerava minimamente la costituzionale presunzione di innocenza. Invece da un lato si accampò come incompatibile ogni carica pubblica in capo a un soggetto «garantito». Dall’altro si accettò passivamente l’assioma scellerato di un automatismo demolitorio. Pochi capirono che così si delegava alle procure il compito, improprio e pericoloso, di circoscrivere e condizionare il numero degli stessi rappresentanti del popolo, che venivano estromessi dalle funzioni a mano a mano che finivano, in base al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, nel famigerato registro degli indagati. Non fu dunque la magistratura a fare un indebito passo avanti; fu la politica a fare una codarda ritirata. Ma in quel momento, forse, non aveva altra scelta.
Questa attitudine a combattere i rivali per interposta funzione, cioè sfruttandone le disavventure giudiziarie, è stata in un primo momento pagante, perché ha eliminato incomodi concorrenti, spesso avversari, talvolta anche «amici». Ma è stata una vittoria apparente e precaria, perché nulla in politica può sostituire la politica. Eppure essa continua a essere una lusinghiera tentazione, che di fatto ha impedito, e ancora impedisce, una soluzione definitiva e ragionevole di Tangentopoli. Ne è sintomo l’attenzione particolare rivolta alle leggi che, direttamente o indirettamente, possono influenzare i processi in corso nei confronti delle controparti. Se, ad esempio, l’ostilità alle leggi sulle rogatorie e sul falso in bilancio rispecchiasse una sincera e motivata perplessità sul merito del loro contenuto, e sulla loro adeguatezza a contrastare il crimine, essa avrebbe costituito una meritoria battaglia dell’opposizione, nel suo sacrosanto dovere di controllo e di critica. Ma questa ostilità diventa sospetta se si inserisce in una tradizione di assoluto disinteresse verso la giustizia in genere e quella penale in specie. L’anno scorso, ad esempio, una maggioranza parlamentare diversa abolì di fatto l’ergastolo, estendendo il rito abbreviato anche ai reati che lo contemplavano, e rendendo così automatica la riduzione della pena per chi vi avesse fatto ricorso. Se questo risultato fosse stato perseguito da valutazioni consapevoli, sarebbe stato il frutto di una legittima decisione politica. In realtà nessuno se ne accorse, e quando ciò avvenne il governo corse goffamente ai ripari con un’interpretazione autentica di dubbia costituzionalità e di tardiva efficacia. È dunque perfettamente comprensibile che, come la sinistra insinua che certe leggi vengano approvate per favorire alcuni individui, la destra ricambi con il sospetto che esse vengono osteggiate per la ragione contraria. In entrambi i casi, comunque, l’interesse generale è subordinato al vizio genetico: che ci si serva della giustizia, o meglio dei processi, per regolare dei conti politici. Tenendo conto di queste anomalie che ancor oggi costituiscono un’ingombrante ipoteca, e hanno prodotto un doloroso contrasto tra magistratura e cittadini, è difficile assegnare un saldo positivo al bilancio di dieci anni di inchieste giudiziarie. Questo bilancio prescinde, naturalmente, dalla correttezza dei processi, che per definizione vanno considerati tali. Esso si limita a constatare un risultato negativo che deteriora l’immagine di una magistratura autorevole e imparziale. La missione salvifica di cui, a un certo punto, i giudici si son sentiti investiti, ha infatti sacrificato e compromesso alcuni fondamentali diritti civili: la libertà, la riservatezza, l’onore, lo stesso elettorato passivo. La prevedibile reazione della politica a questa inammissibile autoinvestitura ha, d’altro canto, prodotto una serie di leggi scoordinate e inutili, ipergarantiste nella forma e ostruzioniste nella sostanza. Lo stesso art. 111 della Costituzione, reso necessario dalla reiterata invalidazione delle leggi ordinarie, riflette nella sua ipertrofia lo sforzo di introdurre nella Carta fondamentale principi di natura squisitamente procedurale: la sua spropositata e visibile lunghezza è la riprova dell’inserimento anomalo in un contesto estraneo. D’altro canto la resistenza tenace, e talvolta ottusa opposta alle riforme che il «giusto processo» esige, rivela più una difesa di privilegi che una reale attenzione alle aspettative dei cittadini. Principi come la separazione delle carriere, la discrezionalità dell’azione penale, l’ampliamento della giuria popolare, l’emancipazione del Csm dai vincoli correntizi, sono derivazioni necessarie del processo accusatorio, che noi abbiamo recepito dalla tradizione anglosassone, inserendolo maldestramente nelle vecchie e corrose fondamenta di un ordinamento giudiziario incompatibile. Ma la magistratura deve anche comprendere che queste riforme erano state proposte da una coalizione politica all’elettorato, il quale le ha accettate in modo inequivoco. La loro attuazione è un dovere e non un diritto dell’attuale maggioranza parlamentare, e sarebbe suicida opporvi resistenze corporative o veti insensati. D’altro canto la politica deve riconoscere che l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati sono beni troppo preziosi perché possano esser sacrificati o compromessi a seguito di una lotta ad armi ineguali. Per questo, dieci anni dopo l’inizio di Tangentopoli, la fase giudiziaria dovrebbe definitivamente chiudersi, rimuovendone le rovine e ricominciando la lenta e faticosa opera di ricostruzione.