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I giorni del terrore

LIBERAL BIMESTRALE
di Vincenzo Caianiello
Anno II n. 10 - Febbraio - Marzo 2002

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Quando sul finire degli anni Ottanta venne proiettato il film Il portaborse, credo di ricordare - con molta approssimazione, citando a memoria perché non sono stato in grado di rinvenire i giornali dell’epoca - che secondo la narrazione della stampa, un esponente del partito (che a seguito della imminente successiva stagione giudiziaria relativa alla commistione tra affari e politica ne sarebbe uscito distrutto) che assisteva alla prima uscita del film si allontanasse dalla sala sdegnato sostenendo che quel film tendeva gratuitamente a infangarli. Al che (sempre affidandomi al ricordo) mi sembra che il bravo regista, intervistato dopo, dichiarasse che ciò che lo preoccupava era che, affievolendosi i valori forti che avevano sorretto le battaglie della sinistra, quel costume disinvolto di lì a qualche decennio avrebbe contagiato anche le generazioni del partito che, fino a quel momento, aveva predicato la sua diversità in nome dell’austerità berlingueriana. In verità quel film offriva uno spaccato di quell’intreccio politica-affari che ormai avveniva alla luce del sole lasciando ormai i più indifferenti e gli altri, nostalgici di tempi meno disinvolti, rassegnati all’idea che a quel nuovo costume, esploso in quella dimensione come caratteristica tipicamente italiana, non vi fossero rimedi perché non ci si preoccupava neppure più di praticarlo in sordina, anche quando appariva evidente che intorno a quell’intreccio si era creato un giro che solo in parte alimentava la politica e per il resto era fonte di arricchimenti personali di tutto un sottobosco di politicanti e di faccendieri. Ma poiché il tutto avveniva utilizzando le pubbliche istituzioni, lo scenario investiva l’equilibrio più difficile tra i poteri dello Stato - nel quale più frequentemente in tutte le epoche storiche si sono verificate frizioni e tensioni - e cioè tra il mondo della politica i cui detentori hanno sempre creduto di dover godere di particolari immunità e i poteri repressivi, e primo fra tutti quello giudiziario.
Per una serie di ragioni neppure ben chiare, vi furono sconcertanti interventi (ad esempio il caso Ippolito che, a metà degli anni Sessanta aveva, con imputazioni grottesche, eliminato un personaggio che aveva in mente di dare un forte impulso al settore pubblico della ricerca e che per questo era malvisto dall’imprenditoria privata, oppure l’assurdo arresto di Sarcinelli e Baffi: due autentici galantuomini) in un periodo nel quale la magistratura era rimasta silente, per cui, quando a un certo punto si svegliò, si accesero intorno a essa diffusi consensi che si espressero anche con manifestazioni di pubblico consenso e di atteggiamenti ingiuriosi e di scherno verso coloro che venivano indagati. Manifestazioni che apparvero non di rado sollecitate dagli stessi soggetti che conducevano le indagini, tanto è vero che qualche anno dopo uno di essi, cessati quegli entusiasmi popolari, lamentò di non sentirsi più circondato dal consenso che aveva animato la loro azione, come se il magistrato per esercitare le sue funzioni debba essere sorretto da tifoserie da stadio. Un modo di pensare, questo, non consono con quella che dovrebbe essere la maestà della giustizia che, per essere autorevole, non deve mai apparire come persecuzione ma come restaurazione del diritto violato, perché altrimenti ai primi facili entusiasmi dettati dall’emotività prende il sopravvento inevitabilmente la presa di coscienza, dettata dalla ragione, che il potere repressivo dello Stato debba essere sempre esercitato nell’osservanza assoluta delle regole e nel rispetto della dignità della persona, la cui mancanza finisce con il produrre reazioni di rigetto. Mentre difatti l’imputato ha il diritto di far valere tutti gli strumenti di garanzia che l’ordinamento gli offre, egli, se è un politico che abusa di questa sua posizione meriterà tutta la censura negativa sul piano della politica e il suo giudice sarà l’elettore; a sua volta il potere punitivo non può reagire violando le proprie regole sol perché si è già fatta un’idea della colpevolezza dell’imputato. In uno Stato di diritto un soggetto può essere punito solo con l’osservanza di precise regole dettate dalla legge e interpretate con saggezza dai giudici, e se esse non consentano di accertarla in un processo «giusto» (due processi, cioè processo «dovuto» come si traduce letteralmente dal linguaggio anglosassone) non possono essere sostituite da pregiudizi sulla reale colpevolezza dell’imputato o dalla spinta della piazza del «dagli all’untore!». Se tutto questo non avviene, chi perde in termini di credibilità è proprio la giustizia. Non è mia intenzione occuparmi in questo scritto di specifiche vicende giudiziarie, per cui prendo solo spunto dalla narrazione contenuta in numerose pubblicazioni di questo decennio da cui risulta che in un modo o in un altro, intenzionalmente o meno, non interessa ai fini della presente analisi, tutti i partiti si erano finanziati in modo più o meno illecito, ma che in alcuni di essi i mestatori, i procacciatori, i faccendieri e addirittura alcuni protagonisti della politica, avevano consegnato solo in parte il sacco ai partiti, rimanendo quanto meno con le mani infarinate ma molte volte portando per sé a casa quasi l’intero sacco, e facendola poi, a differenza dei politici, sostanzialmente franca conservando il bottino e risultando addirittura oggi incensurati nei casellari giudiziari. Tra i politici, alcuni che notoriamente avevano versato tutto nella casse dei partiti, hanno pagato un duro prezzo in termini di immagine, altri per i quali è rimasto il dubbio sull’effettivo coinvolgimento nei finanziamenti illeciti e sul loro personale arricchimento, hanno ricevuto condanne da molti, a mente fredda, giudicate eccessive e sbrigative a paragone della sorte di loro colleghi.
Fatto sta che, quando si avviarono nel 1992 le prime iniziative giudiziarie, si innestò un circuito giudiziario-mediatico che condusse a manifestazioni di consenso popolare verso la magistratura liberatrice e in poco meno di un anno alla eliminazione dei partiti che erano rimasti al governo per quarant’anni. Un regime di partiti verso il quale si andava sempre più manifestando l’insofferenza del Paese, ma che la maggioranza aveva continuato a votare «turandosi il naso» perché la guerra fredda impediva l’alternanza con la forza politica di opposizione schierata in campo internazionale a fianco dei Paesi dell’Est (il cosiddetto fattore K, come fu definito dal giornalista Alberto Ronchey). Quando questo fattore venne meno, l’insofferenza si manifestò con grande impeto nei referendum del 1991 e del 1993 che delegittimarono sul piano politico quel regime, perché gli italiani, avendo visto nel sistema elettorale proporzionale il luogo ideale della «partitocrazia», preferirono con grande messe di consensi il maggioritario pensando di potere contare di più. Alcuni sono convinti che l’apertura delle iniziative giudiziarie sul sistema del finanziamento alla politica fu reso possibile proprio dall’indebolimento di quest’ultima determinato dall’inaspettato successo trionfale del referendum del 1991, per cui se ne trae la conclusione anche sul piano cronologico, che fu la delegittimazione dei partiti manifestatasi nella volontà popolare espressa nei referendum a porre il presupposto per lo scatenarsi delle iniziative giudiziarie che si trovarono di fronte un potere politico frastornato e incapace di difendersi. Altri sono convinti del contrario. Ma qualunque possa essere stata la priorità, sta di fatto che in senso prioritario o meno le iniziative giudiziarie concorsero in modo determinante alla eliminazione del pentapartito. Così è facile immaginare che le manifestazioni di consenso mass-mediatiche e di piazza di cui si è detto erano talvolta ispirate da sincera condanna morale, altre volte dallo stato d’animo di persone che, dedite al medesimo malaffare, esorcizzavano così le proprie colpe giustificandole con il fatto «che altri rubassero di più»; altre volte ancora dall’invidia di persone che, rammaricate di non essere riuscite a lucrare ai livelli più sostanziosi, si manifestarono come le più aspre fustigatrici di quei costumi, secondo l’aureo aforisma, che ho sentito una volta da Montanelli, secondo cui non tutti i mascalzoni sono moralisti, ma che non si conosca un solo moralista che non sia un mascalzone!Nell’allegro festino dei finanziamenti illeciti, storia a sé aveva fatto il Pci e, anche se quelli che lo riguardavano venivano all’epoca fortemente contestati dai loro beneficiari, quando sono stati aperti certi archivi dopo la caduta del regime sovietico, è risultato che dal 1946 c’erano stati cospicui finanziamenti dai Paesi dell’Est, cioè dai nemici dell’Alleanza occidentale nella quale eravamo schierati, per cui è difficile non convenire che, in una situazione di guerra sia pur «fredda», si era trattato di finanziamenti provenienti dal «nemico». Copiose sono le pubblicazioni, confortate da ricerche di archivio e flebilmente smentite, le quali confermano che quei finanziamenti erano continuati pur dopo lo strappo «berlingueriano» della metà degli anni Settanta, mentre oggi nessuno si scandalizza più degli episodi venuti alla luce con la scoperta di documenti che ci dicono di esponenti di quell’area che giravano indisturbati per l’Europa con passaporti di altri Paesi, per compiere quest’opera di proselitismo numismatico. La granitica organizzazione del Pci era poi riuscita a organizzare una diffusa rete di cooperative dalle quali affluivano finanziamenti alle casse del Partito. La rete fu fortemente beneficiata dalla pratica del consociativismo per cui molte leggi di spesa (approvate con il voto dichiarato dei partiti di governo e sottobanco con l’aiuto di quelli della sinistra a compenso dei franchi tiratori) specie in materia di lavori pubblici e di forniture, contenevano la riserva che un terzo dei contratti fosse riservato alle cooperative, le quali a loro volta avevano intessuto rapporti di affari assolutamente privilegiati con i Paesi dell’Est per le esportazioni dei loro prodotti, che consentiva di far pervenire al Pci altra larga messe di finanziamenti. Comunque la struttura centralizzata di quel monolito faceva sì che tutte le fonti di finanziamento passassero per il centro che poi le ridistribuiva per gestire il gioco delle preferenze e quindi è molto difficile pensare che in quel partito si sia mai teso all’arricchimento personale. Gli altri partiti, solo in minima parte foraggiati dai finanziamenti americani (per ovvie ragioni non suscettibili di quei giudizi di disvalore esprimibili per i finanziamenti dati dai Paesi «nemici») per fronteggiare la raffinata organizzazione degli avversari, dovettero improvvisare i canali per lo più in sede locale, senza un «cervellone» che manovrasse dal centro le operazioni e comportandosi perciò come pasticcioni, scoperti, enfatici, spavaldi e arroganti nel teorizzare («i costi della politica») la pratica delle tangenti illecite e l’assalto agli enti di Stato, divenuti feudi dei partiti, per cui quando si arrivò allo show down fu molto facile pizzicarli con le mani nel sacco.
Quando si aprirà nel 1992 la stagione giudiziaria, si innescherà una strana diatriba. Alcuni sosterranno che rubare per il Partito è molto meno grave che rubare per sé e credo di ricordare che tra le prime persone a sostenere questa tesi, fu l’aristocratica «signora del Parlamento», raffinata esponente di spicco del partito di estrema sinistra, mentre altri sostennero al contrario che, rubare per sé fosse in fondo meno grave, perché moralmente equiparabile al furtarello del ladruncolo d’uva, laddove procurare illecitamente il finanziamento ai partiti fosse un fatto ben più grave perché alterava il gioco democratico. Si sottolineava dai secondi che il sistema dei partiti così consociativamente finanziato, rimaneva statico e senza possibilità dell’accesso di forze nuove. Un tema questo fortemente agitato dal Partito radicale che, animato da spirito libertario, condannava anche il finanziamento pubblico che consolidava il congelamento granitico del consociativismo che li escludeva di fatto dal circuito politico. Altra storia a sé fu quella del partito di estrema destra che, sotto la spada di Damocle della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, rimase rintanato in un isolamento che rendeva per esso soddisfacente il finanziamento pubblico: in sostanza in quegli anni il Msi si contentò di una sorta di diritto di banco in Parlamento, rimanendo al di fuori da ogni apporto collaborativo con le altre forze politiche e non entrò in alcuna spartizione.Sul piano normativo, dal 1989, si determinano vari fattori, che agevoleranno il mutamento di clima e le azioni giudiziarie. Fattori concretatisi in modifiche della Costituzione nel frattempo intervenute che, pur investendo direttamente i livelli centrali del potere politico, Parlamento e ministri, produssero ricadute anche sui livelli locali di governo sul piano della spirale perversa politica-malaffare. Anche a quei livelli dunque quella spirale non aveva prodotto effetti deleteri minori, avendosi comunque la sensazione che essa fosse diretta più ad arricchimenti personali che al finanziamento della politica. Si tratta ovviamente di illazioni tratte dalle cronache giudiziarie e che ha poca importanza puntualmente verificare, perché il risultato non muterebbe i termini di questa analisi. Con la legge costituzionale 16 gennaio 1989 no1 si pose fine alla giurisdizione della Corte costituzionale sui reati ministeriali e alla soppressione della Commissione inquirente, competente a giudicare i reati commessi dai ministri. A ciò seguì la scomparsa dell’istituto della messa in istato di accusa di ministri ed ex ministri da parte del Parlamento e si affidò il perseguimento dei reati ministeriali all’autorità giudiziaria ordinaria, sia pure con un apposito organo (tribunale dei ministri) e attraverso una speciale procedura. Questa innovazione fu accompagnata da una modifica dell’art. 79 della Costituzione (legge costituzionale 6 marzo 1992 no1) la quale stabilì che da quel momento le amnistie dovessero essere approvate dai due terzi dei componenti di ciascuna camera. Ciò pose fine alla pratica delle amnistie facili che da allora non furono più elargite anche se a un certo punto della «eroica» campagna giudiziaria ambrosiana fu nuovamente suggerita con macchinosi e inattuabili meccanismi da allegre combriccole che si riunivano su di un ridente lago e cui partecipavano anche gli «eroi», per proporre allucinanti soluzioni, studiate per prevenire gli insuccessi cui erano consapevoli che molte delle loro iniziative sarebbero andate incontro al vaglio del processo, se condotto da un giudice terzo, e che intanto li aveva portati agli onori della televisione e della stampa, perfino effigiandoli come condottieri a cavallo. La modifica dell’art. 79 fu accompagnata dalla elargizione di un’ultima amnistia che servì a coprire molto del passato, specie sul fronte dei finanziamenti provenienti dai Paesi nemici dell’Alleanza atlantica. Seguì di lì a qualche anno la legge costituzionale 29 ottobre 1993 no3 che fece a sua volta venir meno l’istituto dell’autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Parlamento rimasta limitata al solo arresto, alle perquisizioni, alle intercettazioni. Cadeva così l’ultimo dei diaframmi che i costituenti del 1948, come spesso si è fatto nelle Costituzioni di altri Paesi, avevano frapposto per tutelare la classe politica dalle incursioni dell’autorità giudiziaria.
Qualcuno ancora si chiede quali fossero le ragioni che avevano indotto la classe politica a consegnarsi mani e piedi ai giudici senza più l’ombrello protettivo dell’autorizzazione a procedere: idealità? Consapevolezza che la misura era colma e disgustante specie a causa degli insabbiamenti della commissione inquirente e della giunta delle autorizzazioni a procedere per cui essa voleva offrire una prova tangibile di autopurificazione (forse accompagnata dalla segreta speranza che dopo tutto sarebbe restato come prima)? Calcolo politico di poter disporre di strumenti giudiziari per aggredire l’avversario? Ciascuno è libero di pensare come crede. Nel frattempo, nel 1988 era entrato in vigore il nuovo Codice di procedura penale che si dimostrerà poi un disastro perché trasponeva, peraltro in modo maldestro, il modello statunitense del quale mancavano da noi tutti i presupposti (un disastro preconizzato quando ormai era troppo tardi per fermare la macchina dal processualista insigne Giovanni Leone, in un brillante intervento al Senato nel 1987). Un codice che, concepito per assicurare la parità tra accusa e difesa, per una sorta di eterogenesi dei fini, in conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale del 1992, dettata dalla preoccupazione che il nuovo modello codicistico rendeva impossibile l’acquisizione delle prove nei reati contro la criminalità organizzata (il cosiddetto rischio della dispersione della prova), dette ai pubblici ministeri molti più poteri di quelli che avessero con il vecchio codice, dando vita a quella che alcuni definiranno la «repubblica dei pubblici ministeri». Tutti questi nuovi strumenti legislativi, calati in una realtà dalla quale saliva imperiosa la domanda di fermare il circuito vizioso malaffare-politica, dettero ai pubblici ministeri il grimaldello per quella prorompente stagione di cui si sta celebrando il decennale. Fu vera gloria? La verità è che la maggior parte del Paese continuò a non capire niente; molti solo per curiosità sulla guerra fra guardie e ladri (rispetto alla quale, se non vi fossero state tragedie, il film di Totò e Fabrizi è un monumento di serietà) si appassionarono a quelle vicende; si mostrarono entusiasti anche alcuni di quelli che avevano partecipato al festino spartitorio, credendo di essersi ben cautelati e che quindi la mannaia cadesse solo sui loro competitori; i più ingenui erano davvero animati da sana ansia di giustizia, ma anche da livore contro il mondo politico in sé e per sé considerato senza differenza di colore: quasi un lavacro collettivo accompagnato dalla speranza che con esso si sarebbe dato vita a un mondo fondato sulla virtù. Si coniarono nomi che abborrisco e di cui non ho fatto mai uso nei miei scritti e non ne farò, se non solo questa volta, come «Tangentopoli» e «Mani pulite» da esportare addirittura nel mondo, come nuovo messaggio evangelico. Terminologia rozza e volgare che accomunava l’azione giudiziaria, che per sua natura deve essere esercitata, per dirla prendendo a prestito un’espressione coniata ad altri fini frigido, pacatoque animo, a campagne guerresche. Rabbrividimmo all’ascolto di testimonianze le quali narravano di magistrati titolari di indagini i quali avevano affermato di voler «sfasciare» i propri inquisiti (altro che «cultura della giurisdizione» ipocritamente sbandierata ancor oggi per contrabbandare l’attuale commistione dell’accusa con il giudice) o di voler «rivoltare il Paese come un calzino», o sostenendo che la classe politica fosse «tutta ricattabile», senza che il capo dell’ufficio, come sarebbe stato suo preciso dovere, togliesse loro i processi perché tutto quello che essi avrebbero compiuto, anche se obbiettivamente «giusto», avrebbe perduto credibilità. Penso che in qualsiasi Paese del mondo appena civilizzato il capo di una procura che avesse omesso di adottare quelle misure sarebbe stato rimosso. Allora però il disgusto per i miasmi che provenivano dalla pentola scoperta dei finanziamenti illeciti produsse in molti una ubriacatura che portò a far considerare il rispetto delle regole e della dignità della persona, cui per Costituzione ha diritto anche il più pericoloso delinquente, una sottigliezza marginale da sacrificare in nome della purificazione. Controcorrente, qualcuno tuttavia avvertì subito come fosse illusoria l’idea di una «giustizia» che seminasse in modo duraturo la virtù nel mondo, perché sarebbe stato questo un miracolo che si sarebbe verificato per la prima volta da Adamo ed Eva, per cui non valeva la pena di inseguire un’utopia per rinunciare alle garanzie costruite dalla civiltà giuridica e al rispetto delle regole codicistiche che venivano per molti aspetti stravolte per portare avanti la campagna di guerra, fra l’applauso delle tricoteuses che contavano man mano sul pallottoliere i caduti. A un certo punto gli entusiami per l’Angelo vendicatore fecero dimenticare che c’erano regole codicistiche e principi di civiltà giuridica di cui l’Italia era stata antesignana nell’illuminismo; i bollettini di guerra dell’arresto di imprenditori, l’incriminazione di personaggi della politica fino ad allora osannati, diciamo la verità fecero conservare a pochissimi il senso critico. Si creò la figura del magistrato «eroe», dimenticando che questo vocabolo (per chi sa leggere l’italiano rinviamo per tutti al vocabolario della Treccani, 1987, II, ad vocem) sta a indicare «chi in imprese guerresche o di altro genere, dà prova di grande valore e coraggio affrontando gravi pericoli e compiendo azioni straordinarie». Eroi in questo senso erano stati l’avvocato Ambrosoli, il magistrato Palermo Livatino, Falcone, duramente osteggiato all’epoca da quella parte della magistratura che oggi spudoratamente e vergognosamente si dichiara sua erede, Borsellino, i magistrati vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e tanti altri oggi dimenticati. Non si ha notizia che pericoli del genere abbiano corso con pari rischio i magistrati milanesi a causa delle loro indagini sulla corruzione: quei magistrati venivano osannati e applauditi ovunque andavano, mai vennero pubblicamente contestati, qualcuno sommessamente criticato ebbe subito la solidarietà della stampa e della televisione; fotografati perfino a cavallo, fummo informati dei loro gusti (celando dentro, per timore, il disgusto che ciò ci provocava); qualcuno di essi girava il mondo per esportare il messaggio di virtù. Quei magistrati si trovarono di fronte una classe politica e imprenditoriale impaurita; i disinvolti avvisi di garanzia da loro spediti venivano applauditi come condanna definitiva; fu la beneficiata di studi professionali anche oscuri, ma accreditati con messaggi subliminali sapientemente manovrati, per cui ogni avviso di garanzia, specie se notificato ad abbienti imprenditori, era una messe per quegli studi per cui qualcuno dei suoi titolari, con ironia diceva gongolando: «Mani pulite per loro mani protese per noi». Cosa ci fosse di «eroico» in quegli eventi, nel significato anzidetto del termine, ancor oggi è difficile capirlo: ma l’immaginario collettivo non va per il sottile quando vi sono maitres a pensér che lo fuorvia.
I magistrati che avrebbero dovuto perseguire «fatti» penalmente rilevanti e descritti in fattispecie «tipiche», perché soltanto questa è la loro funzione, si misero a inseguire «fenomeni» (sostenendo che loro compito era esercitare il «controllo di legalità» su tutti i comportamenti umani, come nei tribunali censori delle costituzioni giacobine) per cui, per compiere la missione salvifica, non riuscirono a sottrarsi alla suggestione di adoperare per un fine diverso strumenti messi a loro disposizione dalla legge soltanto per perseguire notitiae criminis. Il tutto aggravato dal fatto che da noi, la innaturale commistione («colleganza») in un unico organismo degli organi di accusa (che per una distorta applicazione dell’art. 109 della Costituzione hanno assorbito, come fosse un’unica entità, la polizia giudiziaria, esautorata di ogni autonomo potere di iniziativa, come è invece negli altri ordinamenti) e di quelli giudicanti, come balzò in tutta la sua evidenza nel periodo dell’azione «eroica» dei pubblici ministeri, ha determinato un continuum accusa-polizia-giudice, con palese sudditanza (che solo più di recente si è andata in un qualche modo attenuando specie nei gradi ulteriori di giudizio) dell’ultimo rispetto al primo. L’organismo giudiziario si presenta ancor oggi, anche se questo apparve vieppiù nella sua crudezza mentre la «campagna eroica» dei pubblici ministeri era al suo culmine, come un corpo compatto, molto simile a quello dei tribunali dell’inquisizione nei quali l’accusato era «solo» con il suo peccato, fronteggiando solitariamente coloro che congiuntamente lo accusavano, lo arrestavano, lo giudicavano, tutti assieme seduti l’uno accanto all’altro. E che questa cultura sia rimasta è dimostrato dal fatto che nessuno ha protestato quando il massimo vertice dell’organo di accusa del distretto giudiziario più in vista in questa campagna di redenzione dell’umanità, ha di recente lanciato un anatema verso un imputato accomunandolo ai terroristi (dimenticando che anche se colpevole delle più orrende nefandezze, e anche se esse risultassero già completamente dimostrate, ha diritto di comportarsi come crede per difendere la propria libertà e ha diritto, in nome dell’art. 2 della Costituzione, al rispetto della propria dignità soprattutto da parte degli organi dello Stato) non tenendo conto che l’attuale commistione dei ruoli fa ancora apparire, nell’immaginario dei giovani giudici, il procuratore generale come un «superiore», il che intimidisce chi deve giudicare alterando la sua serenità di giudizio. Dopo dieci anni sembra venuto il momento di trarre un bilancio tra i vantaggi ottenuti dal sacrificio di fondamentali principi di civiltà giuridica, che la classe più colta del Paese aveva ereditato dall’illuminismo dei Cesare Beccaria, dei fratelli Verri, dei Gaetano Filangieri, dei Mario Pagano e i risultati raggiunti per sconfiggere il malaffare che, dobbiamo confessarlo, ci fecero accantonare l’idea che l’illegalità vada repressa da parte dello Stato soltanto rispettando le regole. Pensiamo alle persone arrestate e poi assolte dopo anni con la più ampia formula di non colpevolezza, ma prima esposte in pubblico al ludibrio delle manette; interrogate con la bava alla bocca ostentatamente messa in risalto dalla televisione (una vergogna!) e poi, lasciate per mesi in carcere. Di qualcuno si disse, perché disinvoltamente «dimenticato» dal giudice che pur dopo avergli promesso di interrogarlo, aveva preferito andarsene in ferie; pensiamo alla cinica e agghiacciante spiegazione secondo cui gli indagati non li si arrestava per farli confessare, ma che li si scarcerava perché avevano parlato; pensiamo ai suicidi preceduti da lettere inviate ai loro cari per giustificare, non di rado con nobili parole, il gesto supremo. I «faccendieri», come venivano all’epoca indicati citando i nomi e i cognomi, non avendo per definizione nessun interesse a salvare prestigio e reputazione perché non sanno neppure cosa questo vocabolo significhi, hanno chiuso con patteggiamenti vari la partita con lo Stato conservando il «bottino» spesso attribuito ai politici nel cui nome lo percepivano. E ancora di recente ha sorpreso l’assoluzione di qualcuno che venne definito al suo arresto, fra l’entusiasmo dei fans dell’eroe più pittoresco, «un gradino sotto Dio».
Perfino Dio dunque associato a questa crociata. Molti politici eccellenti sono stati assolti dopo anni, quando erano ormai stati cancellati dalla scena. Uno degli imputati più eccellenti ha ricevuto una dura condanna, cui ha reagito sottraendosi all’esecuzione. Un giorno, a mente serena, la storia potrà giudicare questa vicenda, nella quale per il colmo dell’ipocrisia vengono offerti i funerali di Stato a una persona condannata dallo Stato stesso. Un «dagli all’untore» e una colonna infame che contagiò tutti. Eppure sui banchi delle Università ci avevano insegnato che la maestà dello Stato esige che anche il più pericoloso delinquente vada trattato con senso di umanità e che il potere punitivo ha una sua legittimazione solo se esercitato nel rispetto più rigoroso delle regole, perché il cardine del costituzionalismo moderno è che la libertà è la regola, l’autorità l’eccezione e che il crimine deve essere perseguito senza animosità, perché chi ne perde di prestigio è lo Stato e la giustizia. È durante questa orgia che molti giovani approdarono alla magistratura con l’idea che affrontando la carriera ciò avrebbe loro consentito di «far tintinnare le manette» per scacciare i cattivi, senza neppure rendersi conto della differenza che passa tra l’organo di accusa e il giudice. Raffrontiamo questa cultura con quella del giudice anglosassone concepito come garante della libertà contro l’arbitrio della polizia; pensiamo a Montesquieu il quale, durante il regime assoluto, aveva il coraggio di affermare: «È altresì necessario che i giudici siano della condizione dell’accusato, o suoi pari; perché non possa porsi in mente di essere caduto fra le mani di persone inclinate a fargli violenza». Con la consueta onestà intellettuale sul Corriere della Sera del 21 dicembre Luciano Violante, che pur in precedenza non era stato scevro dall’idea che il giudice manifestasse opinioni politiche e le praticasse, «ammette che una parte della magistratura agì spinta dal consenso, non dalla legge». Questo dopo soli pochi giorni che chi aveva condotto a Milano la campagna spinta dal consenso, impaludato con i simboli della giustizia e in una occasione ufficiale in cui i dati sconfortanti sulla sua assoluta inefficienza ne stavano celebrando il funerale, fra lo scrosciare degli applausi dei colleghi anch’essi impaludati in quei simboli, che evocano compostezza, serenità, distacco, aveva arringato, senza essere investito di alcuna legittimazione democratica, la collettività a resistere contro le decisioni dei poteri rappresentativi del popolo sovrano e dei quali solo quest’ultimo è giudice. Un atteggiamento sconcertante diretto ad attirare all’azione delle procure consenso di folla, che aveva consentito tante deviazioni. Se fu necessario dieci anni fa imprimere una frustata al sistema che aveva tanto degenerato, e per far questo si ricorse all’uso improprio dello strumento giudiziario, questi strappi possono essere giustificati solo se durino per il tempo legato alla straordinarietà, come affermò la Corte costituzionale per salvare come transitorie le misure contro il terrorismo. Per uscire dalla situazione odierna dobbiamo perciò chiederci innanzitutto se sia stato proporzionato ai risultati di «moralizzazione» che ci si proponeva, sia pur come evento straordinario, di raggiungere, il sacrificio della cultura del giudice per sacrificarla a quella dei pubblici ministeri. Un risultato peraltro che gli stessi che l’avevano proclamato come fine da raggiungere («il controllo di legalità») dichiarano non raggiunto quando affermano che «la corruzione continua». E continuerà forse per sempre essendo connaturata con le debolezze umane, per cui il problema è quella di ridurla il più possibile con interventi ben mirati di carattere amministrativo e di colpirla nell’osservanza assoluta delle regole processuali, per evitare che i processi celebrati nella irregolarità possano essere vanificati in sede di impugnazione trasformando gli imputati in vittime. La ricerca del consenso della folla è prova di debolezza del magistero penale e poiché il consenso espresso con gli applausi è caratteristica tipica del mondo della politica, questo solo fatto mette in testa a chiunque che gli organi giudiziari fanno politica. E da qui a essere suggestionati dall’idea di farla in concreto. E quanto accadde negli anni 1992-1993 produsse certamente un risultato politico. È probabile che non sia possibile provare l’intenzionalità in tutto o in parte di un disegno del genere, sta però di fatto che obbiettivamente non si può negare che per effetto di quelle azioni giudiziarie furono spazzate via tutte le forze politiche che avevano governato il Paese per quarant’anni mentre nessun risultato dirompente si produsse sulla struttura del Pci.
Questo Partito, che pur in un consociativismo strisciante si era comportato come un simulacro di opposizione a volte radicalmente e duramente frontale a volte perfino compiacente, caduto il muro di Berlino pensava di prendere il posto stabilmente dei partiti distrutti dalla ventata giudiziaria. Ma alla lunga si è però visto che sul piano politico quel risultato non è stato pagante. Oggi la forza politica che, sia perché meglio organizzata sotto l’aspetto dei finanziamentii illeciti, sia perché al suo interno non emersero arricchimenti personali, l’aveva fatta sostanzialmente franca (salvo alcuni sporadici interventi menzionati di recente dall’ex presidente della Camera in una intervista al Corriere della Sera) di fronte al potere giudiziario, tanto da non avere subito per effetto di esso nessun trauma immediato nelle sue strutture organizzative, attraversa una grave crisi di identità. È questo il risultato di avere voluto scalzare gli avversari utilizzando un metodo improprio per fare lotta politica quale appunto lo strumento giudiziario. Come è per tutte le cose umane solo il dubbio nobilita il pensiero. E il dubbio che ci assale dopo dieci anni è se, pur avendo più di una ragione allora quando si annotavano i caduti come le tricoteuses parigine durante il periodo del gran terrore, ritenendo in qualche modo che così stavamo piantando l’albero della virtù, facemmo male a non individuare un limite almeno nel criterio della proporzionalità prima di calpestare in modo così brutale i sacri principi. Solo dopo aver compiuta questa auto-analisi con umiltà, si potrà in qualche modo trovarsi tutti assieme, muovendo dal considerare che se quello fu un evento straordinario per dare un alt al malcostume, per risalire la china si debba abbandonare l’idea che la via giudiziaria sia strumento per fare politica. Così come specularmente si dovrà pervenire alla conclusione che (salvo le misure previste per legge come conseguenza di condanne definitive sullo ius activae civitatis) nessun altro riflesso debbano avere sulla vita politica le iniziative giudiziarie. Come invece avvenne con gli esempi più eclatanti (da rammentare a quelli che continuano a negare che si sia verificata alcuna distorsione persecutoria della via giudiziaria) quali lo scioglimento del Parlamento degli inquisiti (mascherato dall’esigenza istituzionale che avendo il referendum del 1993 modificato il sistema elettorale da proporzionale in maggioritario non poteva più mantenersi in carica un Parlamento eletto con un sistema abrogato dagli elettori). Una giustificazione puerile quest’ultima, perché se si connettesse la conseguenza dello scioglimento delle Camere a ogni modifica della legge elettorale, modifiche del genere si potrebbero fare solo negli ultimi mesi della legislatura. Come ancora avvenne con l’avviso di garanzia spedito al presidente del Consiglio mentre partecipava a un consesso internazionale a nome dell’Italia, per un processo nel quale è stato completamente scagionato. Cosa resta allora di quanto è accaduto in questi dieci anni? Indubbiamente di figure di politici disinvolti che ricevono valigette piene di banconote da destinare al proprio partito, non si sente più parlare, ma ciò è dipeso anche dal fatto che i partiti hanno ottenuto larga messe di finanziamenti pubblici forse eccessivi che superano largamente quelli del passato. I partiti hanno ridotto e venduto le opulenti sedi che non si sa come fossero state costruite e quindi ciò diminuisce la sete di finanziamenti illeciti. Ma se gli stessi magistrati che condussero la campagna salvifica finiscono per riconoscere che la corruzione continua, che vi sono sacche della burocrazia dove la malapianta si nasconde e continua a crescere, questo è un riconoscimento che l’idea che lo strumento giudiziario possa aggredire fenomeni nella loro complessità in funzione purificatrice è un’utopia, per cui non vale la pena di far perdere di credibilità la funzione giudiziaria, facendola divenire aggressiva, scomposta, adoperata, esercitata per raggiungere un fine irraggiungibile con astio e animosità.
Finché si continuerà a negare che nei giorni del «terrore» fu fatto un uso improprio aggressivo e persecutorio degli strumenti giudiziari e che le iniziative giudiziarie furono portate avanti a senso unico, producendo come unico effetto tangibile la distruzione dei partiti che avevano governato il Paese; fino a quando non si riconoscerà che il teorema «non poteva non sapere» fu fatto valere da una sola parte; fino a quando non si diffonderà la cultura che la via giudiziaria non può in alcun modo costituire strumento di lotta politica; fino a quando per ogni iniziativa diretta a ricondurre l’ordine giudiziario nei limiti dei poteri assegnatigli dalla Costituzione si griderà che si sta attentando alla sua «autonomia e indipendenza», troppo spesso invocate a sproposito anche quando non sono messe a repentaglio da nessuno. Fino a quando non si farà tutto questo, della giustizia rimarranno soltanto le macerie. Ma uno spiraglio di ottimismo ci viene offerto dal comportamento di giovanissimi magistrati, un gruppo dei quali, riunitisi a Roma il 20 gennaio di quest’anno, hanno protestato contro l’andazzo dell’organo sindacale di essersi assiso come parte della lotta politica, auspicando che questo pessimo costume, che danneggia il prestigio della magistratura e della giustizia abbiano finalmente termine. All’incitamento alla sedizione contro i poteri legittimi della democrazia rappresentativa che era pervenuto solo qualche giorno prima da un alto magistrato impaludato nei simboli della giustizia, questi giovani, hanno risposto con una lezione di dignità e questo sussulto ci fa sperare nel futuro della nostra giustizia.
 

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