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Un'ambigua libertà

Liberal Fondazione
di Antonio Pilati

Anno II n. 14 - Ottobre-Novembre 2002

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Il tema delle garanzie di imparzialità e pluralismo in materia di informazione entra piuttosto tardi fra i motivi che giustificano la riserva allo Stato dell’attività televisiva: la sua formulazione risale al 1974 quando una sentenza fondamentale della Corte Costituzionale, la n° 225, ridefinisce l’impianto di legittimazione del monopolio con la duplice richiesta che «i programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità e i programmi culturali (…) rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero»: per attuare tale indirizzo vanno «riconosciuti adeguati poteri al Parlamento». In precedenza, quale presupposto per la riserva allo Stato dell’attività televisiva, era stata indicata solo la scarsità delle frequenze che, lasciata alla dinamica di mercato, avrebbe condotto all’oligopolio: data l’importanza sociale del mezzo, il monopolio pubblico è preferibile a un utilizzo limitato a pochi privati. L’argomento è sintetizzato nella sentenza 59 della Corte (1960). L’innovazione contenuta nella sentenza del 1974 si fonda sul concetto di pluralismo interno, una formula destinata a improntare negli anni seguenti tutta la produzione normativa e la riflessione politica: si tratta dell’idea secondo cui all’unità proprietaria della fonte non si associa di necessità una sola visione editoriale ma possono corrispondere varie e differenti ispirazioni (culturali e politiche). La proprietà non condiziona la linea editoriale: sotto determinate condizioni fra esse può esservi scissione. Alla metà degli anni Settanta, quando la Corte scrive la sentenza 225, si diffondono i primi esperimenti, ancora embrionali, di radio e televisioni private e la maggioranza già da qualche anno associa alle proprie scelte parlamentari l’opposizione: nel momento in cui aumenta il numero dei soggetti dotati di rilevanza, la Corte amplia (con cautela) la gamma delle voci che hanno titolo all’accesso televisivo. Vi è in ciò un potenziale corto circuito che si innesca subito, nel 1975, quando la legge di riforma della Rai declina in chiave selettiva l’apertura della Corte: mentre le garanzie di pluralismo e di imparzialità mirano a tutelare da eventuali prevaricazioni di parte tanto il libero formarsi dell’opinione pubblica quanto il complesso delle forze politiche (in primo luogo le minoranze e i potenziali nuovi entranti), l’unico soggetto abilitato dal sigillo pubblico ad applicarle ha una guida operativa decisa da un sindacato parlamentare che raccoglie, con quote decisionali differenziate, solo un segmento, benché largo, dei partiti.
Al debutto degli anni Ottanta gli operatori privati hanno raggiunto un notevole grado di consolidamento: sono numerosi, conquistano buone quote di ascolto, danno una spinta inaspettata alla domanda di pubblicità. In via teorica vi sono tutte le condizioni per passare al modello classico (e più solido) di pluralismo, quello esterno risultante da una varietà di fonti in competizione: il dogma delle frequenze scarse è falsificato dai fatti, il mercato smentisce l’ineluttabilità dell’oligopolio, varie linee editoriali hanno il potenziale per competere. Gli eventi prendono invece un’altra piega: il legislatore nega ai privati, riparandosi dietro una sentenza emessa dalla Corte nel 1976, la chance di fare informazione e lascia intatti all’ex monopolista i vantaggi della sua eredità storica (esperienza professionale, impianti, marchio) e del canone: lo squilibrio di forze che ne deriva riduce lo spazio dei concorrenti e, operando come fattore di selezione, lascia sopravvivere solo un competitore. La situazione ha un tratto di paradosso: il mercato alimenta più competitori, ma il pluralismo esterno è vietato e al suo posto si coltiva il pluralismo interno che ne è in certo modo l’imperfetto surrogato. Nel 1990 la legge Mammì ammette le televisioni commerciali all’informazione purché rispettino i vincoli editoriali del pluralismo interno. L’articolo 1, comma 2 della legge è esplicito: «il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione (…) rappresentano i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati». In ambito informativo gli operatori privati, finanziati dal mercato della pubblicità, e l’operatore pubblico, finanziato da un’imposta qual è il canone, non differiscono: anche i privati, in quanto concessionari che sfruttano utilità pubbliche, sono tenuti al rispetto di obblighi attinenti all’interesse generale. Il principio così affermato ha grande rilievo anche se minima efficacia: circoscrive la libertà editoriale, attributo costitutivo della proprietà, che quindi perde valore politico, e massimizza l’effetto di vincolo connesso all’uso delle frequenze. Mancano invece gli esiti pratici poiché né la legge Mammì né altre in anni successivi precisano il principio in chiave operativa. Ben presto, però, la normativa televisiva riprende a dilatare la sfera degli impegni di tipo pubblico che ricadono sui soggetti privati: dal divieto di diffondere pubblicità politica (dicembre 1993) all’obbligo di destinare alle opere europee quote prestabilite sia della programmazione sia degli investimenti in produzione audiovisiva (1998) fino ai limiti posti alla comunicazione e all’informazione politica in periodo elettorale (2000), i vincoli applicati ai soggetti privati hanno un carattere sempre meno di principio e più di sostanza che li omologa al soggetto pubblico; alla fine, a giustificare il premio del canone rimane solo il ridotto monte ore dedicato alla pubblicità. 
L’ultimo passo di questa evoluzione si può leggere in due esposti presentati di recente davanti all’Autorità: ciascuna coalizione chiede sanzioni a carico di due diversi programmi televisivi (uno Rai e uno Mediaset) trasmessi in periodo non elettorale e tuttavia giudicati lesivi di quel diritto a un’equa informazione politica che è dedotto dall’articolo 1 della legge Mammì. Si tratta, di fatto, della richiesta di estendere la normativa par condicio su tutto l’anno: le coalizioni concordano cioè nel ritenere che in ogni campo e in ogni fase l’informazione, pubblica e privata, debba adeguarsi al principio del pluralismo interno minimizzando il margine di libertà editoriale. L’evoluzione giuridica dell’ultimo decennio sembra portare così a un duplice risultato. Da un lato si generalizza a tutti i concessionari il vincolo all’informazione che dal 1974 è l’obbligo-base del servizio pubblico: il soggetto finanziato dal canone può quindi, senza remore, divenire privato in quanto l’imposta remunera altri meno pregnanti obblighi (è uno schema simile a quello che nelle telecomunicazioni regola il rapporto tra servizio universale e soggetto incaricato di assolverlo). Dall’altro lato l’attuazione pratica dei principi posti dalla legge Mammì implica che l’informazione televisiva si conformi a un preciso modulo editoriale, eviti linee di tendenza: assume peso la competenza professionale del giornalista, perde rilievo la scelta discrezionale del direttore. Il valore politico della proprietà di conseguenza è depotenziato: al prezzo di una riduzione di libertà editoriale, il nucleo centrale del conflitto di interessi si sterilizza.
 

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