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Perché non siamo stati liberali

LIBERAL BIMESTRALE
di Vittorio V. Alberti
Anno IV Numero 24 - Giugno/Luglio 2004

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Più di due secoli fa, Immanuel Kant definiva il diritto «l’insieme delle condizioni per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno può accordarsi con l’arbitrio di un altro, secondo una legge universale di libertà» (1). Kant è uno dei massimi teorici classici dell’idea liberale di libertà così come Locke, Constant, Montesquieu. Nella storia del pensiero filosofico-politico, si possono distinguere tre concezioni della libertà: la libertà liberale, che afferma che si è liberi se non si è soggetti a interferenza (anche detta libertà negativa); la libertà democratica, dove si è liberi se si ha il potere di darsi delle leggi; la libertà repubblicana, che afferma che si è liberi se non si dipende dall’arbitraria volontà altrui. Tutte le costituzioni informate all’idea liberale affermano i diritti dell’uomo e del cittadino definendoli inviolabili, in quanto non possono essere limitati e «tanto meno soppressi da una decisione collettiva anche presa a maggioranza» (2). Occorre, peraltro, fare una distinzione tra costituzioni «lunghe» e costituzioni «brevi». Premesso che i diritti individuali tendono al valore primario della libertà e i diritti sociali (3) a quello dell’eguaglianza, Norberto Bobbio avanza la tesi del superamento dell’antitesi fra i diritti di libertà e i diritti sociali, affermando che «il riconoscimento di alcuni diritti sociali fondamentali sia il presupposto o la precondizione di un effettivo esercizio dei diritti di libertà. L’individuo istruito è più libero di un incolto; un individuo che ha un lavoro è più libero di un disoccupato; un uomo sano è più libero di un malato» (4). L’idea liberale ha, per principio ispiratore, la libertà individuale, e l’idea democratica, l’eguaglianza. Liberalismo e democrazia non sempre si possono distinguere perché rappresentano due momenti della stessa lotta contro lo Stato assoluto. Questo, per l’assenza di limiti e contrappesi, è lesivo della libertà e, per l’ineluttabile tutela dei privilegi, lede l’eguaglianza. Di frequente, nella storia costituzionale, liberalismo e democrazia appaiono contrapposti anche se, nel nostro tempo, hanno dato origine a sistemi politici che sono insieme liberali e democratici: mentre il liberalismo tutela primariamente i diritti civili, come la libertà di pensiero e di stampa, di riunione e di associazione, la dottrina democratica ha, come suo scopo essenziale, la salvaguardia dei diritti politici, ovvero i diritti di partecipare direttamente o indirettamente al governo della cosa pubblica. Un sistema politico è tanto più democratico quanto più è elevato il numero di cittadini a cui è garantito il godimento dei diritti politici, prescindendo da ogni differenza relativa al censo, alla cultura, al sesso o alla religione.
Ebbene, dai diritti civili, politici, sociali e dalla loro enunciazione nelle carte costituzionali, sono discese le costituzioni lunghe (come la nostra) che, col tempo, hanno preso il posto di quelle brevi, proprie dell’età liberale del Diciannovesimo secolo. Per meglio comprendere tale distinzione, si metta a confronto la nostra Costituzione del 1948 con lo Statuto Albertino, di un secolo prima: «Lunghe sono le costituzioni approvate dopo la seconda guerra mondiale, dove i diritti sociali vengono a far parte integrante, non solo delle costituzioni delle democrazie popolari [...], ma anche di quelle degli Stati democratici. Non si può tacere l’influenza che ha avuto nella sfera delle democrazie occidentali, rinate sotto l’egida degli Stati Uniti, la dichiarazione delle quattro libertà proclamate dal presidente Roosevelt, il 6 gennaio 1941, prima ancora che gli Stati Uniti fossero entrati in guerra. Queste quattro libertà sono, com’è ben noto, la libertà di parola, la libertà religiosa, la libertà dalla paura, la libertà dal bisogno» (5). Quest’ultima introduce all’idea dell’intervento statale, idea che trova riscontro proprio nelle parole di Roosevelt: «Affinché l’uomo sia liberato dal bisogno, occorre un intervento dello Stato per proteggere il lavoro, dare lavoro a chi non ce l’ha, provvedere alle pensioni di vecchiaia, ai contributi di invalidità». L’idea liberale non è indifferente alla legislazione sociale: essa, anzi, favorisce almeno due forme d’intervento statale: l’intervento teso a debellare ogni forma di monopolio e quello volto a stabilire l’eguaglianza dei punti di partenza attraverso il contrasto ai privilegi di casta. In Italia, già nel ’21, Luigi Einaudi pubblica sul Corriere della sera un articolo dove difende i liberali dall’accusa di essere, per cultura politica, insensibili alla questione sociale: «No. I liberali non sono in principio contrari alla legislazione sociale, alle organizzazioni operaie e neppure al controllo. Il punto di vista dei liberali è, rispetto a tutti questi problemi, sempre uguale, sempre dritto. Lo Stato ha il dovere di limitare il lavoro delle donne e di proibire quello dei fanciulli, perché esso è il tutore delle nuove generazioni, perché esso non può consentire che imprenditori senza scrupoli, genitori avidi e mariti crudeli, commettano quello che è un vero delitto contro esseri deboli e incapaci di difesa. Lo Stato deve imporre l’assicurazione contro gl’infortuni, perché il datore di lavoro ha l’obbligo di restituire il lavoratore nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto. E qual maggior trionfo dell’idea della libertà, del riconoscimento della libertà di associarsi e di organizzarsi per gli operai come per tutte le altre classi sociali?» (6).
Ma quali sono le correnti ideali che più hanno informato la Costituzione italiana? Esse sono il cattolicesimo sociale, l’idea socialista e l’idea liberale. Tutte informate all’idea democratica. L’idea liberale trova fondamento nel principio in base al quale l’individuo, detentore di diritti naturali, ha un valore assoluto indipendentemente dalla società e dallo Stato di cui fa parte. Lo Stato è il risultato di un libero accordo tra gli individui. Nella tradizione giusnaturalistica, che sta a fondamento delle società liberali, in un ipotetico e primitivo stato di natura precedente alla nascita dello Stato, gli inalienabili diritti naturali di ogni individuo sono: il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto alla proprietà. In conflitto con lo Stato assoluto, nel quale il potere sovrano è illimitato (legibus solutus), lo Stato liberale articola e limita la sfera del potere statale al fine di garantire la libertà dei cittadini dall’ingerenza dell’autorità pubblica. I limiti al potere dello Stato sono i diritti naturali dell’individuo che, lo Stato - soggetto alla separazione e all’equilibrio dei poteri (checks and balances) - non può violare e, anzi, deve garantire nel loro libero esercizio. Lo Stato e le leggi sono necessari per tutelare i diritti naturali e la pacifica convivenza fra gli individui, evitando che ognuno possa farsi giustizia da sé. Da ciò emergono le due facce del liberalismo: in primo luogo, il liberalismo politico che teorizza la necessità del ruolo limitato dello Stato che, avulso da ogni dispotismo, è chiamato a essere arbitro tollerante e garante dei diritti naturali di tutti gli individui (Stato di diritto e separazione dei poteri). Poi, il liberismo economico, cioè l’affermazione della libertà di ogni individuo da vincoli relativi alla sua individuale iniziativa economica. Entrambe le idee - liberalismo politico e liberismo economico - sono riconosciute ampiamente nella Costituzione italiana. Nella prima parte, che dispone e regola la sfera dei diritti e dei doveri dei cittadini, gli «strati» ideali che si possono cogliere sono tre: «il primo proviene dalla tradizione liberale, e consiste nell’affermazione dei tradizionali diritti di libertà personale, civile e politica; il secondo è quello che deriva dalla tradizione socialista, o per essere più precisi, da quella parte della tradizione socialista che è compatibile con la democrazia tout court, e anzi può essere a giusto titolo considerata come un’integrazione e un rafforzamento della democrazia, e consiste nell’affermazione dei diritti sociali e del diritto di sciopero, nell’introduzione del principio delle nazionalizzazioni (art. 43), e soprattutto nell’art. 3 che prevede la rimozione degli ostacoli di volta in volta frapponentisi all’eguaglianza dei cittadini; il terzo è quello costituito dagli ideali del cristianesimo sociale, ispirati a una concezione pluralistica della società, evidente nell’art. 2 che introduce il concetto delle formazioni sociali, e nella considerazione della famiglia come società naturale (art. 29), e al principio della funzione sociale della proprietà (art. 42), che permette di salvaguardare l’istituto della proprietà privata, anzi di diffonderlo e di estenderlo» (7).
In effetti, come ebbero a riconoscere gli stessi padri costituenti, la Costituzione italiana fu il risultato di un compromesso tra diverse formazioni politiche alle quali corrispondevano altrettante distinte correnti ideologiche. La relativa pace politica di cui ha goduto l’Italia repubblicana per tutti questi anni, si deve, in gran parte, proprio al «grande compromesso» dal quale nacque la Costituzione. Ponendo in risalto il momento della «democrazia» e della «socialità», si realizzò un intreccio tra il solidarismo interclassista cattolico e il radicale classismo social-comunista all’interno di una concezione del ruolo attivo dello Stato specie in materia di politica sociale. La definizione che, della Costituzione, diede il giurista Piero Calamandrei trova già nel primo articolo (8) uno dei suoi più tangibili riscontri. Egli, definendo «pateracchio» la convergenza tra istanza democratico-cristiana e istanza social-comunista osservò che «per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa» (9). Prima del 1948, l’Italia non ha avuto una Costituzione nata da un accordo tra partiti in Parlamento: «Dal 1861 al 1948 è stata retta dallo Statuto che Carlo Alberto, re di Sardegna, aveva concesso nel 1848. [...] Lo Stato unitario, infatti, recepì l’ordinamento del regno di Sardegna (Piemonte e Sardegna) e lo Statuto che ne era il fondamento. Questo Statuto non era il frutto della decisione di un’assemblea rappresentativa del popolo (Parlamento). Esso era stato elaborato dai consiglieri del re e da lui concesso agli amatissimi sudditi. Lo Statuto, dunque, calava dall’alto» (10). Sebbene lo Statuto si sia affermato come testo costituzionale dell’Italia liberale, esso nacque in modo non conforme all’idea liberale. Secondo il pensiero liberale classico, infatti, gli individui divengono cittadini a seguito di un patto sociale attraverso il quale edificano lo Stato. Inoltre, lo Statuto Albertino era norma di legge ordinaria e non costituzionale, come la legge del 1948: per questa ragione, esso rimase in vigore nell’Italia liberale e in quella fascista: il Parlamento, infatti, aveva la facoltà di adottare leggi che, di fatto, ne potevano modificare il regime senza dover affrontare le procedure più rigorose e complesse previste per le modifiche di norme costituzionali. In opposizione al sistema politico fascista, i costituenti estesero tutti i diritti civili conculcati dalla dittatura mussoliniana. In primo luogo, l’articolo 2 della Costituzione dichiara che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e l’articolo 3, «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». I diritti naturali di tutti i cittadini, senza distinzione, che la Costituzione individua come diritti inviolabili, sono considerati preesistenti all’ordinamento giuridico e spettanti a ogni uomo libero.
La Costituzione, a partire dalla «Prima parte» (Titolo primo, dedicato ai rapporti civili), garantisce i diritti naturali: la libertà personale, all’articolo 13; l’inviolabilità del domicilio, all’articolo 14; la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, all’articolo 15; la libertà di circolazione e soggiorno, all’articolo 16; la libertà di riunione, all’articolo 17; la libertà di associazione, all’articolo 18; la libertà di religione, agli articoli 19 e 20; la libertà di manifestare il proprio pensiero, all’articolo 21; la libertà dell’insegnamento e della scienza, all’articolo 33. Altri articoli sottolineano il carattere liberale che impone allo Stato una presenza limitata nella società in cui debbono poter dispiegarsi liberamente le azioni e gli interessi individuali. All’articolo 41 si legge che: «L’iniziativa economica privata è libera...», e all’articolo 42: «La proprietà è pubblica o privata. I beni appartengono allo Stato, a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento...». Ebbene, la proprietà privata ha costituito storicamente, in qualche modo, un riparo contro l’arbitrio del Principe quando gli altri diritti del cittadino - fra i quali, appunto, quelli alla vita e alla libertà - non erano ancora garantiti istituzionalmente. Così, nelle società liberali, il diritto di proprietà si colloca, dal punto di vista etico, sullo stesso piano degli altri due, fino a legittimare chi se ne senta minacciato a preservarlo con la forza. In un ipotetico stato di natura precedente la nascita della società politica (giusnaturalismo), come affermava John Locke, che teorizzò la prima grande concezione etico-politica liberale, l’individuo, per soddisfare i suoi bisogni, esercita il diritto naturale di appropriarsi dei frutti del suo lavoro (diritto di proprietà che, secondo Locke, nasce proprio dal lavoro) e anche il diritto naturale di scambiarne, con altri uomini, i frutti. Nasce così la libertà economica, intesa come libertà di ogni individuo di essere proprietario di beni, ma anche intesa come libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali. Secondo il pensiero liberale, il diritto di proprietà preesiste a ogni umana istituzione quali possono essere lo Stato e le sue leggi. C’è da dire che, nella Costituzione italiana, si delinea un quadro talvolta ambivalente che ne mette in luce il carattere, a un tempo, liberale e democratico: se, per un verso, si riconosce la libertà economica, per altro verso, si prevedono importanti limiti e doveri, ad esempio nel citato articolo 41 dove si enuncia che l’iniziativa economica privata è libera, si aggiunge che essa «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». C’è da dire che «il dopoguerra vide un rapido declino del Partito liberale e, più in generale, della cultura politica liberale. [...] Già nelle elezioni del 2 giugno 1946 ottenne soltanto il 6,8% dei voti (e non da solo, ma all’interno dell’Unione democratica nazionale), per deperire poi rapidamente negli anni successivi. Più importante è soffermarsi sul declino del pensiero politico liberale in Italia negli anni del secondo dopoguerra. Un declino sul quale influirono certo l’egemonia dei partiti marxisti da un lato (che raccoglievano i frutti del disastro al quale il fascismo aveva portato l’Italia) e del partito cattolico dall’altro lato, ma che aveva anche cause precise all’interno dello stesso schieramento liberale. In quest’ultimo si manifestò subito, infatti, una grave crisi di cultura politica» (11). Nonostante la riconosciuta affermazione, nel testo costituzionale, dei principi liberali, in Italia, come avverte Bedeschi, «non si è affermata una autentica cultura liberale perché la produzione delle ideologie di opposti orientamenti ha impedito una riflessione serena e obiettiva sulla realtà sociale».






Note

1) Immanuel Kant, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Utet, Torino 1956, rist. 1978, p. 407; 2) Norberto Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino 1999, p. 399; 3) «I diritti sociali fondamentali sono questi tre: all’istruzione, al lavoro, alla salute. Nella nostra Costituzione, al primo si riferiscono gli arrtt. 33 e 34; al secondo, l’art. 4 nella parte preliminare, e gli arrtt. 35 e seguenti nel titolo III, dedicato ai Rapporti economici; al terzo, l’art. 32 in cui si legge che la salute è, per un verso, interesse della collettività». Ivi, p. 464; 4) Ivi, p. 465; 5) Ivi, p. 463; 6) Luigi Einaudi, «Calunnie», Il Corriere della Sera, 15 maggio 1921, ora in Cronache, VI, p. 175; 7) N. Bobbio, Dal fascismo alla democrazia, Baldini & Castoldi, Milano 1997, pp. 170-1; 8) art. 1 della Costituzione italiana: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»; 9) Piero Calamandrei, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da Calamandrei-Levi, Firenze, 1950, vol. I, p. CXXXV; 10) Sabino Cassese/Rita Perez, Istituzioni di diritto pubblico, la Nuova Italia Scientifica, Roma 1989, p. 76; 11) Giuseppe Bedeschi, La fabbrica delle ideologie. Il pensiero politico nell’Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 333; vedi anche: Curzio Malaparte, «Due cappelli di paglia d’Italia», in Nuova storia contemporanea, Le Lettere, Anno VI, n. 3 maggio-giugno 2002

Più di due secoli fa, Immanuel Kant definiva il diritto «l’insieme delle condizioni per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno può accordarsi con l’arbitrio di un altro, secondo una legge universale di libertà» (1). Kant è uno dei massimi teorici classici dell’idea liberale di libertà così come Locke, Constant, Montesquieu. Nella storia del pensiero filosofico-politico, si possono distinguere tre concezioni della libertà: la libertà liberale, che afferma che si è liberi se non si è soggetti a interferenza (anche detta libertà negativa); la libertà democratica, dove si è liberi se si ha il potere di darsi delle leggi; la libertà repubblicana, che afferma che si è liberi se non si dipende dall’arbitraria volontà altrui. Tutte le costituzioni informate all’idea liberale affermano i diritti dell’uomo e del cittadino definendoli inviolabili, in quanto non possono essere limitati e «tanto meno soppressi da una decisione collettiva anche presa a maggioranza» (2). Occorre, peraltro, fare una distinzione tra costituzioni «lunghe» e costituzioni «brevi». Premesso che i diritti individuali tendono al valore primario della libertà e i diritti sociali (3) a quello dell’eguaglianza, Norberto Bobbio avanza la tesi del superamento dell’antitesi fra i diritti di libertà e i diritti sociali, affermando che «il riconoscimento di alcuni diritti sociali fondamentali sia il presupposto o la precondizione di un effettivo esercizio dei diritti di libertà. L’individuo istruito è più libero di un incolto; un individuo che ha un lavoro è più libero di un disoccupato; un uomo sano è più libero di un malato» (4). L’idea liberale ha, per principio ispiratore, la libertà individuale, e l’idea democratica, l’eguaglianza. Liberalismo e democrazia non sempre si possono distinguere perché rappresentano due momenti della stessa lotta contro lo Stato assoluto. Questo, per l’assenza di limiti e contrappesi, è lesivo della libertà e, per l’ineluttabile tutela dei privilegi, lede l’eguaglianza. Di frequente, nella storia costituzionale, liberalismo e democrazia appaiono contrapposti anche se, nel nostro tempo, hanno dato origine a sistemi politici che sono insieme liberali e democratici: mentre il liberalismo tutela primariamente i diritti civili, come la libertà di pensiero e di stampa, di riunione e di associazione, la dottrina democratica ha, come suo scopo essenziale, la salvaguardia dei diritti politici, ovvero i diritti di partecipare direttamente o indirettamente al governo della cosa pubblica. Un sistema politico è tanto più democratico quanto più è elevato il numero di cittadini a cui è garantito il godimento dei diritti politici, prescindendo da ogni differenza relativa al censo, alla cultura, al sesso o alla religione.
Ebbene, dai diritti civili, politici, sociali e dalla loro enunciazione nelle carte costituzionali, sono discese le costituzioni lunghe (come la nostra) che, col tempo, hanno preso il posto di quelle brevi, proprie dell’età liberale del Diciannovesimo secolo. Per meglio comprendere tale distinzione, si metta a confronto la nostra Costituzione del 1948 con lo Statuto Albertino, di un secolo prima: «Lunghe sono le costituzioni approvate dopo la seconda guerra mondiale, dove i diritti sociali vengono a far parte integrante, non solo delle costituzioni delle democrazie popolari [...], ma anche di quelle degli Stati democratici. Non si può tacere l’influenza che ha avuto nella sfera delle democrazie occidentali, rinate sotto l’egida degli Stati Uniti, la dichiarazione delle quattro libertà proclamate dal presidente Roosevelt, il 6 gennaio 1941, prima ancora che gli Stati Uniti fossero entrati in guerra. Queste quattro libertà sono, com’è ben noto, la libertà di parola, la libertà religiosa, la libertà dalla paura, la libertà dal bisogno» (5). Quest’ultima introduce all’idea dell’intervento statale, idea che trova riscontro proprio nelle parole di Roosevelt: «Affinché l’uomo sia liberato dal bisogno, occorre un intervento dello Stato per proteggere il lavoro, dare lavoro a chi non ce l’ha, provvedere alle pensioni di vecchiaia, ai contributi di invalidità». L’idea liberale non è indifferente alla legislazione sociale: essa, anzi, favorisce almeno due forme d’intervento statale: l’intervento teso a debellare ogni forma di monopolio e quello volto a stabilire l’eguaglianza dei punti di partenza attraverso il contrasto ai privilegi di casta. In Italia, già nel ’21, Luigi Einaudi pubblica sul Corriere della sera un articolo dove difende i liberali dall’accusa di essere, per cultura politica, insensibili alla questione sociale: «No. I liberali non sono in principio contrari alla legislazione sociale, alle organizzazioni operaie e neppure al controllo. Il punto di vista dei liberali è, rispetto a tutti questi problemi, sempre uguale, sempre dritto. Lo Stato ha il dovere di limitare il lavoro delle donne e di proibire quello dei fanciulli, perché esso è il tutore delle nuove generazioni, perché esso non può consentire che imprenditori senza scrupoli, genitori avidi e mariti crudeli, commettano quello che è un vero delitto contro esseri deboli e incapaci di difesa. Lo Stato deve imporre l’assicurazione contro gl’infortuni, perché il datore di lavoro ha l’obbligo di restituire il lavoratore nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto. E qual maggior trionfo dell’idea della libertà, del riconoscimento della libertà di associarsi e di organizzarsi per gli operai come per tutte le altre classi sociali?» (6).
Ma quali sono le correnti ideali che più hanno informato la Costituzione italiana? Esse sono il cattolicesimo sociale, l’idea socialista e l’idea liberale. Tutte informate all’idea democratica. L’idea liberale trova fondamento nel principio in base al quale l’individuo, detentore di diritti naturali, ha un valore assoluto indipendentemente dalla società e dallo Stato di cui fa parte. Lo Stato è il risultato di un libero accordo tra gli individui. Nella tradizione giusnaturalistica, che sta a fondamento delle società liberali, in un ipotetico e primitivo stato di natura precedente alla nascita dello Stato, gli inalienabili diritti naturali di ogni individuo sono: il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto alla proprietà. In conflitto con lo Stato assoluto, nel quale il potere sovrano è illimitato (legibus solutus), lo Stato liberale articola e limita la sfera del potere statale al fine di garantire la libertà dei cittadini dall’ingerenza dell’autorità pubblica. I limiti al potere dello Stato sono i diritti naturali dell’individuo che, lo Stato - soggetto alla separazione e all’equilibrio dei poteri (checks and balances) - non può violare e, anzi, deve garantire nel loro libero esercizio. Lo Stato e le leggi sono necessari per tutelare i diritti naturali e la pacifica convivenza fra gli individui, evitando che ognuno possa farsi giustizia da sé. Da ciò emergono le due facce del liberalismo: in primo luogo, il liberalismo politico che teorizza la necessità del ruolo limitato dello Stato che, avulso da ogni dispotismo, è chiamato a essere arbitro tollerante e garante dei diritti naturali di tutti gli individui (Stato di diritto e separazione dei poteri). Poi, il liberismo economico, cioè l’affermazione della libertà di ogni individuo da vincoli relativi alla sua individuale iniziativa economica. Entrambe le idee - liberalismo politico e liberismo economico - sono riconosciute ampiamente nella Costituzione italiana. Nella prima parte, che dispone e regola la sfera dei diritti e dei doveri dei cittadini, gli «strati» ideali che si possono cogliere sono tre: «il primo proviene dalla tradizione liberale, e consiste nell’affermazione dei tradizionali diritti di libertà personale, civile e politica; il secondo è quello che deriva dalla tradizione socialista, o per essere più precisi, da quella parte della tradizione socialista che è compatibile con la democrazia tout court, e anzi può essere a giusto titolo considerata come un’integrazione e un rafforzamento della democrazia, e consiste nell’affermazione dei diritti sociali e del diritto di sciopero, nell’introduzione del principio delle nazionalizzazioni (art. 43), e soprattutto nell’art. 3 che prevede la rimozione degli ostacoli di volta in volta frapponentisi all’eguaglianza dei cittadini; il terzo è quello costituito dagli ideali del cristianesimo sociale, ispirati a una concezione pluralistica della società, evidente nell’art. 2 che introduce il concetto delle formazioni sociali, e nella considerazione della famiglia come società naturale (art. 29), e al principio della funzione sociale della proprietà (art. 42), che permette di salvaguardare l’istituto della proprietà privata, anzi di diffonderlo e di estenderlo» (7).
In effetti, come ebbero a riconoscere gli stessi padri costituenti, la Costituzione italiana fu il risultato di un compromesso tra diverse formazioni politiche alle quali corrispondevano altrettante distinte correnti ideologiche. La relativa pace politica di cui ha goduto l’Italia repubblicana per tutti questi anni, si deve, in gran parte, proprio al «grande compromesso» dal quale nacque la Costituzione. Ponendo in risalto il momento della «democrazia» e della «socialità», si realizzò un intreccio tra il solidarismo interclassista cattolico e il radicale classismo social-comunista all’interno di una concezione del ruolo attivo dello Stato specie in materia di politica sociale. La definizione che, della Costituzione, diede il giurista Piero Calamandrei trova già nel primo articolo (8) uno dei suoi più tangibili riscontri. Egli, definendo «pateracchio» la convergenza tra istanza democratico-cristiana e istanza social-comunista osservò che «per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa» (9). Prima del 1948, l’Italia non ha avuto una Costituzione nata da un accordo tra partiti in Parlamento: «Dal 1861 al 1948 è stata retta dallo Statuto che Carlo Alberto, re di Sardegna, aveva concesso nel 1848. [...] Lo Stato unitario, infatti, recepì l’ordinamento del regno di Sardegna (Piemonte e Sardegna) e lo Statuto che ne era il fondamento. Questo Statuto non era il frutto della decisione di un’assemblea rappresentativa del popolo (Parlamento). Esso era stato elaborato dai consiglieri del re e da lui concesso agli amatissimi sudditi. Lo Statuto, dunque, calava dall’alto» (10). Sebbene lo Statuto si sia affermato come testo costituzionale dell’Italia liberale, esso nacque in modo non conforme all’idea liberale. Secondo il pensiero liberale classico, infatti, gli individui divengono cittadini a seguito di un patto sociale attraverso il quale edificano lo Stato. Inoltre, lo Statuto Albertino era norma di legge ordinaria e non costituzionale, come la legge del 1948: per questa ragione, esso rimase in vigore nell’Italia liberale e in quella fascista: il Parlamento, infatti, aveva la facoltà di adottare leggi che, di fatto, ne potevano modificare il regime senza dover affrontare le procedure più rigorose e complesse previste per le modifiche di norme costituzionali. In opposizione al sistema politico fascista, i costituenti estesero tutti i diritti civili conculcati dalla dittatura mussoliniana. In primo luogo, l’articolo 2 della Costituzione dichiara che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e l’articolo 3, «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». I diritti naturali di tutti i cittadini, senza distinzione, che la Costituzione individua come diritti inviolabili, sono considerati preesistenti all’ordinamento giuridico e spettanti a ogni uomo libero.
La Costituzione, a partire dalla «Prima parte» (Titolo primo, dedicato ai rapporti civili), garantisce i diritti naturali: la libertà personale, all’articolo 13; l’inviolabilità del domicilio, all’articolo 14; la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, all’articolo 15; la libertà di circolazione e soggiorno, all’articolo 16; la libertà di riunione, all’articolo 17; la libertà di associazione, all’articolo 18; la libertà di religione, agli articoli 19 e 20; la libertà di manifestare il proprio pensiero, all’articolo 21; la libertà dell’insegnamento e della scienza, all’articolo 33. Altri articoli sottolineano il carattere liberale che impone allo Stato una presenza limitata nella società in cui debbono poter dispiegarsi liberamente le azioni e gli interessi individuali. All’articolo 41 si legge che: «L’iniziativa economica privata è libera...», e all’articolo 42: «La proprietà è pubblica o privata. I beni appartengono allo Stato, a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento...». Ebbene, la proprietà privata ha costituito storicamente, in qualche modo, un riparo contro l’arbitrio del Principe quando gli altri diritti del cittadino - fra i quali, appunto, quelli alla vita e alla libertà - non erano ancora garantiti istituzionalmente. Così, nelle società liberali, il diritto di proprietà si colloca, dal punto di vista etico, sullo stesso piano degli altri due, fino a legittimare chi se ne senta minacciato a preservarlo con la forza. In un ipotetico stato di natura precedente la nascita della società politica (giusnaturalismo), come affermava John Locke, che teorizzò la prima grande concezione etico-politica liberale, l’individuo, per soddisfare i suoi bisogni, esercita il diritto naturale di appropriarsi dei frutti del suo lavoro (diritto di proprietà che, secondo Locke, nasce proprio dal lavoro) e anche il diritto naturale di scambiarne, con altri uomini, i frutti. Nasce così la libertà economica, intesa come libertà di ogni individuo di essere proprietario di beni, ma anche intesa come libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali. Secondo il pensiero liberale, il diritto di proprietà preesiste a ogni umana istituzione quali possono essere lo Stato e le sue leggi. C’è da dire che, nella Costituzione italiana, si delinea un quadro talvolta ambivalente che ne mette in luce il carattere, a un tempo, liberale e democratico: se, per un verso, si riconosce la libertà economica, per altro verso, si prevedono importanti limiti e doveri, ad esempio nel citato articolo 41 dove si enuncia che l’iniziativa economica privata è libera, si aggiunge che essa «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». C’è da dire che «il dopoguerra vide un rapido declino del Partito liberale e, più in generale, della cultura politica liberale. [...] Già nelle elezioni del 2 giugno 1946 ottenne soltanto il 6,8% dei voti (e non da solo, ma all’interno dell’Unione democratica nazionale), per deperire poi rapidamente negli anni successivi. Più importante è soffermarsi sul declino del pensiero politico liberale in Italia negli anni del secondo dopoguerra. Un declino sul quale influirono certo l’egemonia dei partiti marxisti da un lato (che raccoglievano i frutti del disastro al quale il fascismo aveva portato l’Italia) e del partito cattolico dall’altro lato, ma che aveva anche cause precise all’interno dello stesso schieramento liberale. In quest’ultimo si manifestò subito, infatti, una grave crisi di cultura politica» (11). Nonostante la riconosciuta affermazione, nel testo costituzionale, dei principi liberali, in Italia, come avverte Bedeschi, «non si è affermata una autentica cultura liberale perché la produzione delle ideologie di opposti orientamenti ha impedito una riflessione serena e obiettiva sulla realtà sociale».






Note

1) Immanuel Kant, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Utet, Torino 1956, rist. 1978, p. 407; 2) Norberto Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino 1999, p. 399; 3) «I diritti sociali fondamentali sono questi tre: all’istruzione, al lavoro, alla salute. Nella nostra Costituzione, al primo si riferiscono gli arrtt. 33 e 34; al secondo, l’art. 4 nella parte preliminare, e gli arrtt. 35 e seguenti nel titolo III, dedicato ai Rapporti economici; al terzo, l’art. 32 in cui si legge che la salute è, per un verso, interesse della collettività». Ivi, p. 464; 4) Ivi, p. 465; 5) Ivi, p. 463; 6) Luigi Einaudi, «Calunnie», Il Corriere della Sera, 15 maggio 1921, ora in Cronache, VI, p. 175; 7) N. Bobbio, Dal fascismo alla democrazia, Baldini & Castoldi, Milano 1997, pp. 170-1; 8) art. 1 della Costituzione italiana: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»; 9) Piero Calamandrei, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da Calamandrei-Levi, Firenze, 1950, vol. I, p. CXXXV; 10) Sabino Cassese/Rita Perez, Istituzioni di diritto pubblico, la Nuova Italia Scientifica, Roma 1989, p. 76; 11) Giuseppe Bedeschi, La fabbrica delle ideologie. Il pensiero politico nell’Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 333; vedi anche: Curzio Malaparte, «Due cappelli di paglia d’Italia», in Nuova storia contemporanea, Le Lettere, Anno VI, n. 3 maggio-giugno 2002

Più di due secoli fa, Immanuel Kant definiva il diritto «l’insieme delle condizioni per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno può accordarsi con l’arbitrio di un altro, secondo una legge universale di libertà» (1). Kant è uno dei massimi teorici classici dell’idea liberale di libertà così come Locke, Constant, Montesquieu. Nella storia del pensiero filosofico-politico, si possono distinguere tre concezioni della libertà: la libertà liberale, che afferma che si è liberi se non si è soggetti a interferenza (anche detta libertà negativa); la libertà democratica, dove si è liberi se si ha il potere di darsi delle leggi; la libertà repubblicana, che afferma che si è liberi se non si dipende dall’arbitraria volontà altrui. Tutte le costituzioni informate all’idea liberale affermano i diritti dell’uomo e del cittadino definendoli inviolabili, in quanto non possono essere limitati e «tanto meno soppressi da una decisione collettiva anche presa a maggioranza» (2). Occorre, peraltro, fare una distinzione tra costituzioni «lunghe» e costituzioni «brevi». Premesso che i diritti individuali tendono al valore primario della libertà e i diritti sociali (3) a quello dell’eguaglianza, Norberto Bobbio avanza la tesi del superamento dell’antitesi fra i diritti di libertà e i diritti sociali, affermando che «il riconoscimento di alcuni diritti sociali fondamentali sia il presupposto o la precondizione di un effettivo esercizio dei diritti di libertà. L’individuo istruito è più libero di un incolto; un individuo che ha un lavoro è più libero di un disoccupato; un uomo sano è più libero di un malato» (4). L’idea liberale ha, per principio ispiratore, la libertà individuale, e l’idea democratica, l’eguaglianza. Liberalismo e democrazia non sempre si possono distinguere perché rappresentano due momenti della stessa lotta contro lo Stato assoluto. Questo, per l’assenza di limiti e contrappesi, è lesivo della libertà e, per l’ineluttabile tutela dei privilegi, lede l’eguaglianza. Di frequente, nella storia costituzionale, liberalismo e democrazia appaiono contrapposti anche se, nel nostro tempo, hanno dato origine a sistemi politici che sono insieme liberali e democratici: mentre il liberalismo tutela primariamente i diritti civili, come la libertà di pensiero e di stampa, di riunione e di associazione, la dottrina democratica ha, come suo scopo essenziale, la salvaguardia dei diritti politici, ovvero i diritti di partecipare direttamente o indirettamente al governo della cosa pubblica. Un sistema politico è tanto più democratico quanto più è elevato il numero di cittadini a cui è garantito il godimento dei diritti politici, prescindendo da ogni differenza relativa al censo, alla cultura, al sesso o alla religione.
Ebbene, dai diritti civili, politici, sociali e dalla loro enunciazione nelle carte costituzionali, sono discese le costituzioni lunghe (come la nostra) che, col tempo, hanno preso il posto di quelle brevi, proprie dell’età liberale del Diciannovesimo secolo. Per meglio comprendere tale distinzione, si metta a confronto la nostra Costituzione del 1948 con lo Statuto Albertino, di un secolo prima: «Lunghe sono le costituzioni approvate dopo la seconda guerra mondiale, dove i diritti sociali vengono a far parte integrante, non solo delle costituzioni delle democrazie popolari [...], ma anche di quelle degli Stati democratici. Non si può tacere l’influenza che ha avuto nella sfera delle democrazie occidentali, rinate sotto l’egida degli Stati Uniti, la dichiarazione delle quattro libertà proclamate dal presidente Roosevelt, il 6 gennaio 1941, prima ancora che gli Stati Uniti fossero entrati in guerra. Queste quattro libertà sono, com’è ben noto, la libertà di parola, la libertà religiosa, la libertà dalla paura, la libertà dal bisogno» (5). Quest’ultima introduce all’idea dell’intervento statale, idea che trova riscontro proprio nelle parole di Roosevelt: «Affinché l’uomo sia liberato dal bisogno, occorre un intervento dello Stato per proteggere il lavoro, dare lavoro a chi non ce l’ha, provvedere alle pensioni di vecchiaia, ai contributi di invalidità». L’idea liberale non è indifferente alla legislazione sociale: essa, anzi, favorisce almeno due forme d’intervento statale: l’intervento teso a debellare ogni forma di monopolio e quello volto a stabilire l’eguaglianza dei punti di partenza attraverso il contrasto ai privilegi di casta. In Italia, già nel ’21, Luigi Einaudi pubblica sul Corriere della sera un articolo dove difende i liberali dall’accusa di essere, per cultura politica, insensibili alla questione sociale: «No. I liberali non sono in principio contrari alla legislazione sociale, alle organizzazioni operaie e neppure al controllo. Il punto di vista dei liberali è, rispetto a tutti questi problemi, sempre uguale, sempre dritto. Lo Stato ha il dovere di limitare il lavoro delle donne e di proibire quello dei fanciulli, perché esso è il tutore delle nuove generazioni, perché esso non può consentire che imprenditori senza scrupoli, genitori avidi e mariti crudeli, commettano quello che è un vero delitto contro esseri deboli e incapaci di difesa. Lo Stato deve imporre l’assicurazione contro gl’infortuni, perché il datore di lavoro ha l’obbligo di restituire il lavoratore nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto. E qual maggior trionfo dell’idea della libertà, del riconoscimento della libertà di associarsi e di organizzarsi per gli operai come per tutte le altre classi sociali?» (6).
Ma quali sono le correnti ideali che più hanno informato la Costituzione italiana? Esse sono il cattolicesimo sociale, l’idea socialista e l’idea liberale. Tutte informate all’idea democratica. L’idea liberale trova fondamento nel principio in base al quale l’individuo, detentore di diritti naturali, ha un valore assoluto indipendentemente dalla società e dallo Stato di cui fa parte. Lo Stato è il risultato di un libero accordo tra gli individui. Nella tradizione giusnaturalistica, che sta a fondamento delle società liberali, in un ipotetico e primitivo stato di natura precedente alla nascita dello Stato, gli inalienabili diritti naturali di ogni individuo sono: il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto alla proprietà. In conflitto con lo Stato assoluto, nel quale il potere sovrano è illimitato (legibus solutus), lo Stato liberale articola e limita la sfera del potere statale al fine di garantire la libertà dei cittadini dall’ingerenza dell’autorità pubblica. I limiti al potere dello Stato sono i diritti naturali dell’individuo che, lo Stato - soggetto alla separazione e all’equilibrio dei poteri (checks and balances) - non può violare e, anzi, deve garantire nel loro libero esercizio. Lo Stato e le leggi sono necessari per tutelare i diritti naturali e la pacifica convivenza fra gli individui, evitando che ognuno possa farsi giustizia da sé. Da ciò emergono le due facce del liberalismo: in primo luogo, il liberalismo politico che teorizza la necessità del ruolo limitato dello Stato che, avulso da ogni dispotismo, è chiamato a essere arbitro tollerante e garante dei diritti naturali di tutti gli individui (Stato di diritto e separazione dei poteri). Poi, il liberismo economico, cioè l’affermazione della libertà di ogni individuo da vincoli relativi alla sua individuale iniziativa economica. Entrambe le idee - liberalismo politico e liberismo economico - sono riconosciute ampiamente nella Costituzione italiana. Nella prima parte, che dispone e regola la sfera dei diritti e dei doveri dei cittadini, gli «strati» ideali che si possono cogliere sono tre: «il primo proviene dalla tradizione liberale, e consiste nell’affermazione dei tradizionali diritti di libertà personale, civile e politica; il secondo è quello che deriva dalla tradizione socialista, o per essere più precisi, da quella parte della tradizione socialista che è compatibile con la democrazia tout court, e anzi può essere a giusto titolo considerata come un’integrazione e un rafforzamento della democrazia, e consiste nell’affermazione dei diritti sociali e del diritto di sciopero, nell’introduzione del principio delle nazionalizzazioni (art. 43), e soprattutto nell’art. 3 che prevede la rimozione degli ostacoli di volta in volta frapponentisi all’eguaglianza dei cittadini; il terzo è quello costituito dagli ideali del cristianesimo sociale, ispirati a una concezione pluralistica della società, evidente nell’art. 2 che introduce il concetto delle formazioni sociali, e nella considerazione della famiglia come società naturale (art. 29), e al principio della funzione sociale della proprietà (art. 42), che permette di salvaguardare l’istituto della proprietà privata, anzi di diffonderlo e di estenderlo» (7).
In effetti, come ebbero a riconoscere gli stessi padri costituenti, la Costituzione italiana fu il risultato di un compromesso tra diverse formazioni politiche alle quali corrispondevano altrettante distinte correnti ideologiche. La relativa pace politica di cui ha goduto l’Italia repubblicana per tutti questi anni, si deve, in gran parte, proprio al «grande compromesso» dal quale nacque la Costituzione. Ponendo in risalto il momento della «democrazia» e della «socialità», si realizzò un intreccio tra il solidarismo interclassista cattolico e il radicale classismo social-comunista all’interno di una concezione del ruolo attivo dello Stato specie in materia di politica sociale. La definizione che, della Costituzione, diede il giurista Piero Calamandrei trova già nel primo articolo (8) uno dei suoi più tangibili riscontri. Egli, definendo «pateracchio» la convergenza tra istanza democratico-cristiana e istanza social-comunista osservò che «per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa» (9). Prima del 1948, l’Italia non ha avuto una Costituzione nata da un accordo tra partiti in Parlamento: «Dal 1861 al 1948 è stata retta dallo Statuto che Carlo Alberto, re di Sardegna, aveva concesso nel 1848. [...] Lo Stato unitario, infatti, recepì l’ordinamento del regno di Sardegna (Piemonte e Sardegna) e lo Statuto che ne era il fondamento. Questo Statuto non era il frutto della decisione di un’assemblea rappresentativa del popolo (Parlamento). Esso era stato elaborato dai consiglieri del re e da lui concesso agli amatissimi sudditi. Lo Statuto, dunque, calava dall’alto» (10). Sebbene lo Statuto si sia affermato come testo costituzionale dell’Italia liberale, esso nacque in modo non conforme all’idea liberale. Secondo il pensiero liberale classico, infatti, gli individui divengono cittadini a seguito di un patto sociale attraverso il quale edificano lo Stato. Inoltre, lo Statuto Albertino era norma di legge ordinaria e non costituzionale, come la legge del 1948: per questa ragione, esso rimase in vigore nell’Italia liberale e in quella fascista: il Parlamento, infatti, aveva la facoltà di adottare leggi che, di fatto, ne potevano modificare il regime senza dover affrontare le procedure più rigorose e complesse previste per le modifiche di norme costituzionali. In opposizione al sistema politico fascista, i costituenti estesero tutti i diritti civili conculcati dalla dittatura mussoliniana. In primo luogo, l’articolo 2 della Costituzione dichiara che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e l’articolo 3, «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». I diritti naturali di tutti i cittadini, senza distinzione, che la Costituzione individua come diritti inviolabili, sono considerati preesistenti all’ordinamento giuridico e spettanti a ogni uomo libero.
La Costituzione, a partire dalla «Prima parte» (Titolo primo, dedicato ai rapporti civili), garantisce i diritti naturali: la libertà personale, all’articolo 13; l’inviolabilità del domicilio, all’articolo 14; la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, all’articolo 15; la libertà di circolazione e soggiorno, all’articolo 16; la libertà di riunione, all’articolo 17; la libertà di associazione, all’articolo 18; la libertà di religione, agli articoli 19 e 20; la libertà di manifestare il proprio pensiero, all’articolo 21; la libertà dell’insegnamento e della scienza, all’articolo 33. Altri articoli sottolineano il carattere liberale che impone allo Stato una presenza limitata nella società in cui debbono poter dispiegarsi liberamente le azioni e gli interessi individuali. All’articolo 41 si legge che: «L’iniziativa economica privata è libera...», e all’articolo 42: «La proprietà è pubblica o privata. I beni appartengono allo Stato, a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento...». Ebbene, la proprietà privata ha costituito storicamente, in qualche modo, un riparo contro l’arbitrio del Principe quando gli altri diritti del cittadino - fra i quali, appunto, quelli alla vita e alla libertà - non erano ancora garantiti istituzionalmente. Così, nelle società liberali, il diritto di proprietà si colloca, dal punto di vista etico, sullo stesso piano degli altri due, fino a legittimare chi se ne senta minacciato a preservarlo con la forza. In un ipotetico stato di natura precedente la nascita della società politica (giusnaturalismo), come affermava John Locke, che teorizzò la prima grande concezione etico-politica liberale, l’individuo, per soddisfare i suoi bisogni, esercita il diritto naturale di appropriarsi dei frutti del suo lavoro (diritto di proprietà che, secondo Locke, nasce proprio dal lavoro) e anche il diritto naturale di scambiarne, con altri uomini, i frutti. Nasce così la libertà economica, intesa come libertà di ogni individuo di essere proprietario di beni, ma anche intesa come libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali. Secondo il pensiero liberale, il diritto di proprietà preesiste a ogni umana istituzione quali possono essere lo Stato e le sue leggi. C’è da dire che, nella Costituzione italiana, si delinea un quadro talvolta ambivalente che ne mette in luce il carattere, a un tempo, liberale e democratico: se, per un verso, si riconosce la libertà economica, per altro verso, si prevedono importanti limiti e doveri, ad esempio nel citato articolo 41 dove si enuncia che l’iniziativa economica privata è libera, si aggiunge che essa «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». C’è da dire che «il dopoguerra vide un rapido declino del Partito liberale e, più in generale, della cultura politica liberale. [...] Già nelle elezioni del 2 giugno 1946 ottenne soltanto il 6,8% dei voti (e non da solo, ma all’interno dell’Unione democratica nazionale), per deperire poi rapidamente negli anni successivi. Più importante è soffermarsi sul declino del pensiero politico liberale in Italia negli anni del secondo dopoguerra. Un declino sul quale influirono certo l’egemonia dei partiti marxisti da un lato (che raccoglievano i frutti del disastro al quale il fascismo aveva portato l’Italia) e del partito cattolico dall’altro lato, ma che aveva anche cause precise all’interno dello stesso schieramento liberale. In quest’ultimo si manifestò subito, infatti, una grave crisi di cultura politica» (11). Nonostante la riconosciuta affermazione, nel testo costituzionale, dei principi liberali, in Italia, come avverte Bedeschi, «non si è affermata una autentica cultura liberale perché la produzione delle ideologie di opposti orientamenti ha impedito una riflessione serena e obiettiva sulla realtà sociale».






Note

1) Immanuel Kant, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Utet, Torino 1956, rist. 1978, p. 407; 2) Norberto Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino 1999, p. 399; 3) «I diritti sociali fondamentali sono questi tre: all’istruzione, al lavoro, alla salute. Nella nostra Costituzione, al primo si riferiscono gli arrtt. 33 e 34; al secondo, l’art. 4 nella parte preliminare, e gli arrtt. 35 e seguenti nel titolo III, dedicato ai Rapporti economici; al terzo, l’art. 32 in cui si legge che la salute è, per un verso, interesse della collettività». Ivi, p. 464; 4) Ivi, p. 465; 5) Ivi, p. 463; 6) Luigi Einaudi, «Calunnie», Il Corriere della Sera, 15 maggio 1921, ora in Cronache, VI, p. 175; 7) N. Bobbio, Dal fascismo alla democrazia, Baldini & Castoldi, Milano 1997, pp. 170-1; 8) art. 1 della Costituzione italiana: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»; 9) Piero Calamandrei, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da Calamandrei-Levi, Firenze, 1950, vol. I, p. CXXXV; 10) Sabino Cassese/Rita Perez, Istituzioni di diritto pubblico, la Nuova Italia Scientifica, Roma 1989, p. 76; 11) Giuseppe Bedeschi, La fabbrica delle ideologie. Il pensiero politico nell’Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 333; vedi anche: Curzio Malaparte, «Due cappelli di paglia d’Italia», in Nuova storia contemporanea, Le Lettere, Anno VI, n. 3 maggio-giugno 2002

 

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