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E il sindaco decise: proteggete gli ortaggi e le galline

Supplemento al numero 4 di Fl

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spec_cop Articolo 1. Gli ambiti di applicazione del presente regolamento sono rivolti ai seguenti tipi di impianti: antenne per stazioni radiobase per telefonia cellulare; tralicci e linee aeree per il trasporto di energia elettrica in at; antenne ricetrasmittenti per radioamatori (cb); antenne centralizzate radiotelevisive; antenne paraboliche radiotelevisive satellitari.

Articolo 2. Le specie ricadenti sotto l'art. 1 sub 1 e 2 devono essere collocate al di fuori dei centri abitati o comunque in fasce territoriali dove non sia prevista alcuna edificazione di tipo intensivo o semintensivo (zone sature, di completamento o di espansione) dallo strumento urbanistico vigente all'epoca della richiesta di installazione dell'antenna o della linea interessate.
In località a edificazione rada (zone agricole o assimilabili) la distanza dai fabbricati dovrà essere di almeno 500 metri.
In caso di fondo coltivato, chiunque sia il soggetto proprietario, poiché non sono ancora accertati gli effetti provocati dall'esposizione ai campi elettromagnetici sulle specie vegetali e animali domestiche dovrà essere inibita almeno una fascia di trenta metri a qualsiasi tipo di attività agricola sia nei riguardi delle colture che degli allevamenti. In caso di linea elettrica aerea la distanza dovrà essere misurata al suolo a partire dalla proiezione della catenaria più esterna nelle condizioni di vento più sfavorevoli. In tale fascia, invece, potrà ammettersi la crescita di vegetazione spontanea di tipo autoctono e di specie animali selvatiche capaci di trovare adattamento alle mutate condizioni del sito.
Tali specie, comunque, in quanto potenziali veicoli di mutazioni genetiche che potrebbero avere riflessi nelle zone di frontiera della fascia di rispetto, per quanto riguarda la flora, e fuori di detta fascia per quanto attiene alla fauna, saranno sottoposte a controllo periodico statistico da parte di un organo sanitario provinciale o nazionale, eventualmente con l'ausilio di personale del Corpo forestale dello Stato.
Tale ultimo aspetto appare particolarmente importante in quanto permetterà un monitoraggio del territorio e avrà per oggetto il controllo di specie animali e vegetali che funzioneranno come indicatori biologici e forniranno una base statistica per lo studio degli effetti spontanei provocati dalla installazione degli impianti de quo costituendo un laboratorio vivente.
Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, ove l'antenna o il traliccio di linea superi i trenta metri di altezza, anche in assenza di vincolo specifico imposto da ente sovracomunale sull'area interessata, il comune potrà richiedere uno stadio più approfondito con documentazione fotografica e relativa simulazione dell'intervento sul paesaggio.
Restano salvi gli adempimenti minori del regolamento edilizio e della normativa vigente in ordine alla presentazione del progetto e a pareri da acquisire prima del rilascio della concessione edilizia o comunque del provvedimento autorizzatorio che abilita alla realizzazione dell'impianto o dell'elettrodotto e i successivi controlli disposti da altri enti nei riguardi dell'esercizio dell'opera.

Articolo 3. Per le antenne ricadenti sotto l'art. 1 sub 3 (radioamatori) gli interessati dovranno preventivamente dimostrare di essere abilitati all'esercizio della funzione dal Ministero delle poste e telecomunicazioni. In caso di antenna che non superi i due metri di altezza, o un decimo dell'altezza del fabbricato su cui insiste, l'installazione non è soggetta ad autorizzazione o concessione ma a semplice denuncia di inizio attività.
Rimane fermo l'obbligo di presentazione della relazione tecnica asseverativa a firma di tecnico abilitato, nei limiti delle rispettive competenze, dalla quale si evincano le caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'opera.
Al di sopra dei limiti richiamati e, comunque, per altezze non superiori ai metri sette, che viene imposto come limite superiore per detta specie, per l'intervento occorre l'autorizzazione e il progetto, eventualmente il caso lo richieda, venga corredato dall'attestazione di deposito dei calcoli statici e dei successivi adempimenti previsti dagli artt. 6 e 7 della L. 5. II. 197 n. 1086.

Articolo 4. Le antenne centralizzate fino a un massimo di 4 unità immobiliari e con i limiti di altezza di cui al comma due dell'art. 3 sono disciplinate ai sensi del comma due e tre dell'art. 3 e pertanto soggetti agli stessi obblighi. Per altezze superiori e fino a un massimo di metri sette rimane valido anche per la specie in esame il disposto dell'art. 3 ultimo comma.

Articolo 5. Per quanto riguarda le antenne paraboliche per la ricezione satellitare, poiché queste non pongono problemi di altezza, ma configurano un notevole impatto visivo che reca offesa all'occhio, si prescrive per esse la collocazione in posizioni mirate a evitare o minimizzare tale impatto. Si dovrà quindi evitarne il posizionamento su facciate di edifici che prospettano su vie principali o panoramiche, favorendone il posizionamento in parti arretrate degli edifici (zone basse di terrazzi rientrati, facciate prospettanti su traverse secondarie poco frequentate e non soggette a manifestazioni di massa).

Articolo 6. Per quanto riguarda l'esercizio degli impianti esistenti di cui all'art. 2 l'amministrazione comunale si fa carico di monitorare periodicamente, il livello di emissione delle sorgenti elettromagnetiche degli impianti mediante misurazioni sia dell'azienda sanitaria che di laboratori privati e di liberi professionisti esperti nel ramo, anche congiuntamente, per verificare la reciproca attendibilità e affidabilità delle rispettive apparecchiature di misura e controllare che non siano superate le soglie di emissione imposto dalla vigente normativa. In caso di mancato rispetto di dette soglie l'amministrazione potrà applicare sanzioni amministrative e imporre il rientro nei limiti predetti. In caso di reiterata recidiva e di manifesta intenzione della volontà di non rispetto della norma l'amministrazione può, in casi estremi, ordinare la rimozione definitiva dell'impianto. L'amministrazione si riserva di far eseguire controlli preventivi da esperti del ramo al fine di fornire adeguata consulenza tecnica al Consiglio comunale.

Articolo 7. Il presente regolamento ha per oggetto principale le misure di salvaguardia ambientale e sanitaria, anche in assenza di regolamenti e norme nazionali, regionali e provinciali che allo stato attuale non sono in grado di disciplinare la materia. L'amministrazione comunale potrà recepire in futuro eventuali evoluzioni normative e stabilire delle norme tecniche di attuazione specifiche in termini metrici e parametrici sia dal punto di vista urbanistico che ambientale e sanitario, eventualmente avvalendosi di consulenze di esperti e cultori della materia e promuovendo conferenze e convegni in cui tutte le parti sociali potranno arricchire la definizione del presente oggetto per il quale sono stati stabiliti i capisaldi e le linee guida nei precedenti articoli.


 

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