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Attenzione, il telefonino non può avere un prefisso federale

Supplemento al numero 4 di Fl
di Francesco Valsecchi

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spec_cop Una calda mattina della scorsa primavera, dopo quasi mezzo secolo di gloriosa attività dalle valvole ai transistor, dopo che era diventata la voce amica di ogni italiano, anche oltre i confini, improvvisamente dalle frequenze Rai in onde medie è arrivato solo un sinistro fruscio silenzioso. Mai si era osato tanto, mai si era arrivati così in alto da colpire l'amata voce nazionale; eppure è accaduto, con tanto di onori alla cronaca per l'audace sindaco di un comune laziale che ne ha oscurato i trasmettitori: c'è voluto qualche giorno perché fossero riattivati, poi l'episodio si è anche ripetuto. Così, bruscamente, con la sveglia della mattina senza il Gr, gran parte degli italiani ha conosciuto il problema dell'inquinamento elettromagnetico. Questione difficile, che in Italia ha preso una piega tutta particolare, unica al mondo, dove la politica ha latitato o mostrato il suo lato più debole, costellato di paure, incertezze e scarsa competenza. Con una agguerrita minoranza dell'opinione pubblica surriscaldata e un'altrettanta di politici eccitati in una vorticosa assonanza non è facile evitare che il problema scivoli ancor più di mano, ma la ricerca di una soluzione il più possibile equilibrata, in linea con la legislazione comunitaria, che tranquillizzi il cittadino ma che, al contempo, offra certezze agli operatori, resta un obiettivo da raggiungere. Tra gli strumenti a disposizione per contribuire a fare chiarezza un ruolo decisivo è occupato da quello normativo, anche se un completo approccio alla materia non può prescindere dalla contestuale conoscenza dei profili e delle conseguenze di ordine tecnico, ambientale, sanitario e persino psicologico. Prima di analizzare il quadro della legislazione vigente sono pertanto necessarie alcune premesse, perché se è vero che è comune la norma che disciplina i limiti all'esposizione dei campi elettromagnetici, è altrettanto vero che ulteriori implicazioni discendono a seconda delle diverse fonti di emissione. Altro sono infatti i problemi derivanti dalla presenza di ripetitori televisivi, altro quelli derivanti dalla rete della telefonia mobile, altro ancora quelli derivanti dalle reti di distribuzione di energia elettrica (i «tralicci Enel»). A essere sinceri anche molti elettrodomestici generano campi elettromagnetici (asciugacapelli, televisione, eccetera) ma, mistero, su essi di si è steso un velo di pietoso silenzio.
La rete di diffusione televisiva è caratterizzata dalla presenza di un ripetitore di media potenza (alcune centinaia di watt), generalmente posizionato su aree di proprietà demaniale, di forte impatto visivo e in grado di irradiare il segnale sino alla sua portata ottica (una trentina di chilometri). Il problema dell'esposizione ai campi elettromagnetici si pone, dunque, solo nelle sue prossimità, dato che il valore si attenua con l'aumentare della distanza. In genere tutti i ripetitori, sia televisivi che di stazioni radio in Fm, si concentrano in un'unica postazione in altura. La rete di telefonia mobile è invece caratterizzata dalla diffusa presenza di ripetitori di bassa potenza (sino a qualche decina di watt), stante la necessità di fornire una copertura capillare, dislocati su beni di proprietà pubblica o privata, generalmente poco visibili. Anche in questo caso il problema dell'esposizione ai campi elettromagnetici si pone solo nelle immediate prossimità.
Anche per le reti di distribuzione di energia elettrica, la cui dislocazione è nota, il problema dell'esposizione ai campi elettromagnetici si pone solo nelle loro immediate prossimità, ma i limiti sono differenti e disciplinati da altro provvedimento (dpc m. 23 aprile 1992). La norma centrale di riferimento per l'intero settore delle telecomunicazioni è, allo stato, il decreto ministeriale 381/98, il quale ha stabilito sia i limiti massimi dei valori di esposizione, in misura notevolmente inferiore alla media comunitaria (6 v/m per i centri adibiti a permanenze superiori alle quattro ore giornaliere contro i 30 v/m europei), sia individuato i soggetti preposti all'osservanza della normativa con le relative competenze.
L'attuale assetto, pertanto, mantiene in capo al governo il potere di determinare il valore dei limiti da esposizione con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale, consentendo alle regioni e alle provincie autonome (non ai comuni e alle provincie) la facoltà di garantire il rispetto dei limiti e il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, sia pure in accordo con la normativa vigente (l'impostazione, grosso modo, è mantenuta anche nella legge quadro all'esame del Parlamento).
Apparentemente la disposizione sembra chiara: in realtà, essa si è sovrapposta a uno strato normativo precedente con il quale non sempre si integra, col risultato che le finalità - sia pure severe - che il legislatore ha inteso introdurre di fatto spesso sono mortificate a diversi livelli dall'amministratore, il quale nell'applicare la norma è chiamato al contempo a farsi tutore anche di ulteriori conseguenze di ordine ambientale, urbanistico, edilizio, sanitario e così via. Quanto queste ultime siano vere o piuttosto strumentali è altra questione, ma la realtà italiana è costellata di quotidiani conflitti tra operatori da una parte e potere amministrativo dall'altra, in un crescendo esponenziale dal contorno indefinito, dove, naturalmente, ognuno pretende di dire la sua.
Alle incertezze del potere amministrativo si aggiungono poi quelle della giurisprudenza, la quale solo recentemente sembra avere trovato, per merito della Cassazione - che ha negato alla fattispecie l'applicabilità dell'art. 674 cp - una certa uniformità e moderazione di pensiero; ma nelle decisioni di merito continua a prevalere la tendenza a dilatare lo spazio interpretativo, sino ad arrivare sovente all'incriminazione degli operatori attraverso una sensibile alterazione del concetto di pericolo.
Secondo la nozione tradizionale questo infatti consiste nel fondato timore che possa accadere un evento pregiudizievole secondo l'id quod plerumque accidit e le generali conoscenze scientifiche.
Presso certa magistratura, invece, si profila un diverso concetto di pericolo, consistente nel timore che una certa situazione già in essere sia dannosa; non già sulla base dell'esperienza e delle acquisizioni della scienza, ma, al contrario, per l'incertezza delle risultanze della ricerca scientifica. Come dire che - prova diabolica con inversione dell'onere - se non si riesce a dimostrare la non dannosità delle emissioni, allora esse lo sono. Dunque, l'analisi dell'attuale quadro offre una situazione difficile e complicata, caratterizzata dalla presenza di un'opinione pubblica ipersensibilizzata e da un potere politico intenzionato a risolvere la questione non educando, quanto piuttosto assecondando la prima, attraverso una rincorsa alla determinazione dei limiti di esposizione non in base a riscontri scientifici, bensí secondo la logica che essi più bassi sono, meglio tutelano.
Se tuttavia il confronto si limitasse a una generica triangolazione tra operatori, amministratori e opinione pubblica non sarebbe complicato trovare la soluzione che tuteli lo sviluppo tecnologico garantendo al contempo il rispetto della sicurezza dei cittadini. Il vero cuore del problema tuttavia, al quale è urgente e auspicabile che il legislatore dia una precisa risposta, sta nel fatto che oramai il timore dell'innovazione ha generato un'anarchia estesa a tutti i livelli, al punto che ciascuno degli oltre ottomila comuni d'Italia si sente legittimato a dire la sua, forte di un sistema di poteri e di una burocrazia che sembra fatta a proposito. Sembrerà controtendenza, ma mentre tutte le forze politiche proclamano l'esigenza di redistribuire il potere agli enti locali secondo un modello federale si avverte invece la necessità di una gestione il più possibile centrale e uniforme del problema della tutela all'esposizione dei campi elettromagnetici, anche severa, ma che dia certezze agli operatori, atteso che si tratta di una materia che non conosce confini, né interni, né internazionali. Il recente caso di Radio Vaticana, che pure insiste su un territorio estero a tutti gli effetti, lo dimostra in tutta la sua potenzialità.
Valga un esempio: cosa accadrebbe se, in materia di inquinamento da emissione di idrocarburi, ciascuna Regione o Comune potesse dire la sua? Ogni autovettura, a seconda del modello, potrebbe circolare in alcuni luoghi e in altri no: si arriverebbe a un'impasse ridicola, ma il paragone non è lontano da quanto sta accadendo nel settore delle telecomunicazioni. A dire il vero, l'attuale impianto normativo consente con una certa sicurezza di affermare che la materia dell'esposizione ai campi elettromagnetici, quale aspetto concernente la tutela dell'ambiente e della salute, resta di stretta competenza del governo. Chiaro, in tal senso, è il combinato disposto dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, degli articoli 83, 112 e 115 del dlgs 31 marzo 1998 n. 112, oltre, naturalmente, al dm 381/98, dalla lettura dei quali, in tema di fissazione dei livelli di esposizione, emerge una competenza funzionale ed esclusiva dello Stato. Come visto, tuttavia, la chiarezza normativa di partenza si infrange immediatamente sullo scoglio del potere amministrativo, in capo al quale è invalsa una doppia consuetudine: per un verso quella di adottare delibere che riducono i limiti imposti dal dm 381/98; per altro verso - il più delle volte in buona fede perché spinto dall'istinto di tutela - quella di interporre una serie di ostacoli ora di tipo edilizio, ora urbanistico, ora ancora ambientale, preferendo, per quanto possibile, mantenere lo strumento della concessione in luogo dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, anche se localizzato su proprietà privata.
Alla riduzione dei limiti ripara la giurisdizione amministrativa, la quale, nell'applicare il dettato del dm 381/98, dichiara illegittimo il provvedimento; scarse sono invece le difese degli operatori di fronte al secondo atteggiamento, per cui, a maggior ragione con le prospettive di sviluppo della rete Umts, s'impone la necessità di un intervento del legislatore che elimini l'anarchia e la frammentazione, riconducendo il problema entro confini uniformi, sicuri e conformi alla legislazione dei paesi comunitari. Questo, dunque, il cuore del problema da una prospettiva giuridico-amministrativa.
Certo, non esiste tecnologia esente da rischi e la società accetta un'innovazione nella misura in cui i rischi siano inferiori ai benefici, ma troppo forte è stato e continua a essere il messaggio che perviene all'opinione pubblica sulle conseguenze da esposizone ai campi elettromagnetici. Il caso Italia è lampante, atteso che, a fronte dei limiti più restrittivi del mondo, si ha il massimo della preoccupazione: qualcosa non funziona e le responsabilità nell'assecondare un certo estremismo ambientale sono del tutto evidenti, ma all'errore si può riparare. Per tale ragione è ora che la politica si riappropi del suo ruolo dando una risposta responsabile e definitiva, sia per consentire un sereno sviluppo delle innovazioni tecnologiche nel settore delle telecomunicazioni, di fondamentale importanza, sia, al contempo, per tranquillizzare l'opinione pubblica, la quale, preda delle più sfrenate strumentalizzazioni, ne avrebbe finalmente pieno diritto.

Francesco Valsecchi
 

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